Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10885 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
atte 1 0885 /02 f REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL CO TE CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE infiltrazioni di acqua in appartamento. Sentenza mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del giudice di pace R.G.N. 12782/99 Et. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere 28481 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere Ud. 07/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET DO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DI VILLA GRAZIOSI 29, presso lo studio dell'avvocato BAVARO ANTONIO, difeso dagli MAIONE VITTORIO, CLAUDIO FRESCA, rispettivamente per procura а margine del ricorso e per procura speciale del dott. Notaio Carlo Tafuri in Napoli 28/6/2000 REP. N.273749; - ricorrente ·
contro
CO AR, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 2002 CRISCI, difeso dall'avvocato MICHELE RENZI, giusta 4 delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
COND VIA E NICOLARDI 125 NAPOLI;
- intimato avversO la sentenza n. 4751/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 26/2/99, depositata il 01/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (7/8 ottobre 1998) TT LD con- veniva dinanzi al giudice di pace di Napoli, il Condo- minio di Via Nicolardi 125 Napoli ed il condominio Gen- naro CO, e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 1.100.000, quale somma residua an- cora non corrisposta in ordine a infiltrazione d'acqua avvenute nel luglio 1997 con danni a carico dell'appartamento dell'attore. Il Condominio restava contumace, mentre il CO resisteva alla domanda. La causa era istruita con prove documentali. Con sentenza del 1 marzo 1999, il giudice di pace 2 M di Napoli decidendo secondo equità rigettava la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata e condannava l'attore alle spese di lite. Contro la decisione ricorre il TT deducendo due motivi di censura, illustrati da memoria;
resiste con controricorso CO RO. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Nel primo motivo si deduce il vizio della motiva- zione, illogica, omessa e insufficiente, in relazione a punti decisivi della controversia, nonché la violazione dell'art. 91 cpc per la condanna alle spese di lite. Il motivo dev'essere letto considerando l'antefatto, puntigliosamente descritto dall'ing. Sa- betti, circa le vicende condominiali e l'intervento della Compagnia Assicuratrice, che liquidò i danni ma con franchigia a carico del Condominio, e considerando anche l'altrettanto puntigliosa descrizione delle vi- cende processuali, di cui invece il giudice di pace ha dato un sintetico cenno. In particolare il ricorrente assume di aver dato la prova del proprio credito e confuta punto per punto gli argomenti indicati dal giudice di pace circa la mancan- za di prove. 3 Con il secondo motivo si deduce un error in proce- dendo, per non avere il giudice di pace disposto una consulenza tecnica, ed il vizio di motivazione su tale punto decisivo. Quanto al primo motivo si osserva che il giudice di pace ha deciso secondo equità, ponendo a fondamento del proprio giudizio, l'esame delle prove prodotte in atti, e che espressamente considera nella sua motivazione co- me prove non idonee (la lettera 14.9.98; la quietanza dell'assicuratrice, la Fattura della Edil costruzioni;
) valutando poi negativamente la condotta dell'attore che non avrebbe consentito alcun sopraluogo alle parti con- venute in lite. Si tratta cioè o della deduzione di un radicale travisamento dei fatti, in ordine al quale di- verso è il rimedio, di ordine revocatorio, o della de- duzione di un error in iudicando, da intendersi come violazione delle regole sulla valutazione delle prove, o di una motivazione apparente o viziata da insanabile contraddittorietà su punti decisivi. пом Sul vizio revocatorio si è già detto che è dedu- cibile in sede di legittimità; sull'error in iudicando si osserva che la motivazione sul contesto probatorio appartiene al fatto ed è congruamente motivata;
sul vi- zio della motivazione si osserva che la stessa è anali- tica anche se concisa, ed esprime un convincimento lo- 4 gico che la rende adeguata rispetto alla consistenza del caso sottoposto all'esame ed alla decisione (Cfr. Cass. SU 15 ottobre 1999 n. 716 e successive conforme). Inammissibile è il secondo motivo, per difetto di specificità e di rilevanza. La consulenza tecnica non è stata ritenta necessaria allo stato degli atti e l'onere della prova era a carico della parte attrice;
nessun vizio di motivazione sussiste sul punto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Sabet- ti alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, in favore di CO, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in € 7,75 per le spese ed per le spese ed in € 600,00 (seicento/00) €.... per onorari. Roma 7 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Buth It Mofíention 7 IL DIRETTORE OF CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleris 25 LUG. 2002 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto CiRejceto 5