Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
i REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S045 3 1/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE invalidità I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di dorazil Dott. Franco PresidentePONTORIERI R.G.N. 8904/00 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere 12463/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere- 12556/00 Cron. 9738 - ConsigliereDott. Umberto GOLDONI - Dott. Segio DEL CORE Consigliere Rep. 1567 Ud.25/01/01ha pronunciato la seguente 101 SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13/1, presso lo studio ICOLE 24 ORE 6000 dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che la difende #28 MAR 2001 --- unitamente all'avvocato SCAGLIONE, giusta FRANCESCO delega in atti;
3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
NT, EC IO, EC CA GE, LI DORA;
00664394 intimati e sul 2° ricorso n 12463/00 proposto da:2001 149 EC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2 PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato Rilasciata copia legale FRANCESCO LOMBARDI COMITE, difeso dall'avvocato SANDRO al Sig. MARICILIANO 28000+5 per diritti NISTICO', giusta delega in atti;
!il 1-5 MAG, 2001- ! CANCELLIERE controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LO CE MA;
LIRE 2000 intimata CELLERIA e sul 3° ricorso n° 12556/00 proposto da: CA NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato BD418150 FRANCESCO LOMBARDI COMITE, difesa dall'avvocato SANDRO NISTICO', giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LO CE MA;
intimata avverso la sentenza n. 16/00 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ит udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Giandonato ив NAPOLETANO;
ч udito l'Avvocato Francesco SCAGLIONE difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e la rimessione al giudice del rinvio delle difese subordinate dei resistenti. т е щ и ч -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Felice Maria IL, con atto di citazione notificato 1'8 agosto 1997, convenne innanzi al Tribunale di Locri i coniugi LI CO ed ON MU nonché i coniugi Angelo CO e DO PA, esponendo: che i convenuti, con atto per notar A. Santacroce del 3 agosto 1989, avevano diviso, formando due quote uguali, il fabbricato costruito in Caulonia Marina dai predetti germani CO, in comunione legale con le convenute, loro rispettive mogli, su di un appezzamento di terreno acquistato soltanto dai fratelli CO, in comune ed in parti uguali tra loro, in virtù di atto pubblico per notar Labbadia del 14 agosto 1972; che l'atto di divisione doveva ritenersi nullo quanto meno, inefficace, nella parte in cui MU laattribuiva gratuitamente alla comproprietà della quota, spettante, invece, in via . esclusiva al marito LI CO, poiché solo r u questi, in comunione col fratello, aveva acquistato s il suolo V quale il fabbricato era stato u E realizzato, con la conseguenza che solo in capo a lui era sorta, per accessione, la proprietà della quota di fabbricato;
che l'atto di divisione, privo della forma solenne richiesta per la donazione, arrecava pregiudizio ad esso attore, creditore verso il CO LI di una somma di molto maggiore del valore della metà della quota assegnata ai coniugi CO-MU. Ciò premesso, l'attore chiese che fosse dichiarata nulla od inefficace la suddetta attribuzione gratuita a favore della MU. Con altro atto, pure notificato 1'8 agosto 1997, il IL rinnovò la citazione nei confronti di MU ON, adducendo che col precedente atto la convenuta era stata erroneamente indicata come MU ON. Si costituirono in giudizio solo i coniugi eccependo, in via preliminare, laCO-MU, nullità della citazione e della sua rinnovazione nei confronti della MU e la prescrizione del dedotto diritto, ed opponendo, nel merito, che la MU aveva usucapita la proprietà della quota del terreno e del fabbricato. . L'adito Tribunale dichiarò prescritte le й . е 다 annullamento e di accertamento domande di щ и dell'inefficacia della divisione, rigettò la ч domanda di declaratoria della nullità della divisione nonché la domanda riconvenzionale di usucapione. 5 Proposero appello principale il IL ed appello incidentale i coniugi CO-MU e la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza resa in data 4 marzo 2000, ha rigettato il gravame dichiarando assorbito quelloprincipale, incidentale, perché proposto in via condizionata. Premesso che, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza, la costruzione realizzata in regime di comunione legale dal coniuge proprietario esclusivo del suolo appartiene per accessione esclusivamente allo stesso coniuge e non costituisce oggetto della comunione legale tra i coniugi, mentre al coniuge non proprietario spetta solo un diritto di credito in relazione agli apporti che si presumono da lui resi ai fini della realizzazione del fabbricato, il giudice d'appello ha ritenuto che, attribuendo, con l'atto di divisione, alla moglie la comproprietà della quota a lui spettante, il CO LI avesse effettuata т и una donazione nei limiti in cui il valore della ц comproprietà della quota superava l'importo del и credito spettante alla MU verso il marito per ч gli apporti arrecati alla realizzazione del fabbricato. Ma, ha precisato la corte di merito, si era 6 trattato di una donazione indiretta, poiché rispetto alla causa tipica dell'atto di divisione, al negozio effettivamente voluto dalle parti era stato dato uno scopo diverso ed ulteriore, quello di liberalità, sicché, ai sensi dell'art. 809 cod. civ., non era richiesta la forma solenne prescritta per le donazioni dall'art. 782 cod. civ. e, pertanto, non rilevava, ai fini della validità della donazione indiretta, l'assenza di testimoni alla stipula dell'atto di divisione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il IL, affidandosi a due motivi. Resistono con distinti controricorsi e propongono ricorso incidentale condizionato i coniugi LI CO e ON MU. V'è memoria difensiva del ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. т и proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo в diretti verso una stessa sentenza. и Col primo motivo il ricorrente principale ч censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 782 e 789 cod. civ. nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., adducendo che i coniugi CO-MU 7 non avevano mai eccepito che l'attribuzione patrimoniale operata a favore della MU avesse assolto ad una funzione solutoria, con riferimento al credito che la Corte d'Appello ha presunto era datospettare alla MU, sicché non comprendere donde fosse stata desunta l'esistenza del credito della MU nei confronti del marito. Peraltro sostiene il ricorrente nella specie non si sarebbe potuto ravvisare un'ipotesi di negozio indiretto, perché, mentre la donazione nella sua tipica configurazione,indiretta, presuppone un negozio attributivo a titolo oneroso, nel cui contenuto vengono inseriti elementi di gratuità, solo in senso improprio la divisione potrebbe essere ritenuta un negozio traslativo ed a titolo oneroso, perché la sua funzione è solo quella di far cessare lo stato di comunione tra le parti ed i suoi effetti sono meramente ит dichiarativi. ив Sicché alla divisione non può partecipare ч qualsiasi soggetto ma solo chi sia già titolare della comproprietà del bene da dividere. Ciò premesso e considerato che la MU non era comproprietaria del fabbricato, ad avviso del 8 ricorrente era evidente che la partecipazione della MU alla divisione non poteva trovare titolo se non in una precedente donazione operata a suo favore dal coniuge, donazione nulla perché priva della forma richiesta ad substantiam. L'unica alternativa - aggiunge il ricorrente - sarebbe la nullità anche della divisione per mancanza di causa, attesa l'assenza del suo indefettibile presupposto, costituito dalla preesistente comproprietà dei partecipanti sul bene oggetto della divisione. Col secondo motivo il ricorrente principale denuncia contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevando che la tesi secondo cui l'attribuzione, da parte del CO LI alla moglie, della comproprietà della quota avesse funzione, in gran parte, solutoria rispetto al credito vantato dalla MU contrasta, non solo col contenuto dell'atto di ат divisione, col quale i condividenti espressamente в avevano manifestato l'erroneo convincimento che le и consorti avessero acquistate la comproprietà del ч fabbricato in virtù dell'operare del regime della comunione legale tra coniugi, ma anche con la posizione processuale assunta dai convenuti, poiché 9 costoro avevano addotto che l'acquisto della comproprietà della quota in capo alla MU era avvenuto per usucapione. Il ricorso è fondato per la ragione che di seguito si espone. La soluzione data dal giudice d'appello alla controversia, essendo del tutto svincolata dalla prospettazione in fatto della vicenda negoziale operata dai convenuti coniugi CO-MU e dalle eccezioni dagli stessi sollevate, in primis quella fondata sulla tesi dell'acquisto per usucapione, da parte della MU, della comproprietà della quota del fabbricato spettante al coniuge e quella fondata sull'errore di diritto che avrebbe indotto i condividenti a ritenere le mogli comproprietarie delle quote spettanti ai rispettivi coniugi, si pone in evidente contrasto col precetto posto dall'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può decidere d'ufficio ili volo siano state rilevate dalle т su eccezioni che non м parti. Per vero, la tesi seguita dalla Corte d'Appello, secondo cui l'attribuzione alla MU della comproprietà della quota spettante al CO Angelo costituiva, per la parte prevalente, un 10 corrispettivo degli apporti che si dovevano presumere arrecati alla realizzazione del fabbricato dai coniugi non proprietario del suolo e, per la parte eccedente i l valore di tali apporti, un atto di liberalità indirettamente operato dal CO Angelo a favore della moglie, non soltanto, come obiettano i costituisce ricostruzione controricorrenti, un'autonoma giuridica operata dalla Corte d'Appello in difformità da quelle prospettate dalle parti, ma si fonda su circostanze di fatto, quali l'esistenza di un credito della MU verso il coniuge e la volontà delle parti di conferire a detta attribuzione finalità, per un verso, solutorie e, per altro verso, di liberalità, di cui non v'era traccia nelle eccezioni opposte dai coniugi CO- MU. Mentre tali eccezioni si fondavano sull'assunto di un già acquisito e, quindi, preesistente diritto т и di comproprietà della MU, che la legittimava щ a partecipare alla divisione del fabbricato come а comproprietaria diritto acquisito per з come sostenuto in primo grado, od in usucapione, virtù dell'operare del regime di comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 177, co. 1°, lett. 11 a), cod. civ., come alternativamente sostenuto in grado d'appello dagli stessi coniugi la tesi seguita dalla Corte d'Appello quel diritto preesistente non presuppone, facendolo, invece, derivare da una sorta di datio in solutum operata con lo stesso atto di divisione dal CO Angelo per compensare la moglie degli apporti, presunti, alla costruzione del fabbricato nonché da un concorrente atto indiretto di liberalità realizzato con la stessa divisione, con l'evidente conseguenza che l'uno e l'altro atto - datio in solutum e liberalità indiretta e gli effetti traslativi conseguenti risultano identificarsi con lo stesso atto divisionale posto in essere dalle parti e con gli effetti da esso derivanti a favore della MU. Sono, dunque, evidenti l'errore in cui è incorso il giudice d'appello e la conseguente т violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo, уть el sostituito al titolo sul quale si fondavano le eccezioni dei convenuti un titolo affatto diverso. La nullità della decisione impugnata, che a tale violazione consegue, assorbe ogni altra questione posta dalle censure svolte dal 12 ricorrente. Quanto, poi, al ricorso incidentale, si osserva che, ancorché proposto solo in via condizionata, dev'essere dichiarato inammissibile, mancando esso l'interesse dei ricorrenti, che in appello risultarono del tutto vittoriosi, ad impugnare la sentenza. ricorsoA seguito dell'accoglimento del principale, il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Catanzaro, dovrà esaminare anche le censure che costituivano oggetto dell'appello incidentale condizionato proposto dai coniugi CO-MU e che, a seguito del rigetto dell'appello principale proposto dal IL, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ritenne assorbito. provvederà anche al Il giudice del rinvio regolamento delle spese del giudizio di legittimità. . т и
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per д и quanto di ragione, il ricorso principale;
dichiara у inammissibile il ricorso incidentale;
cassa, in relazione al ricorso accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello 13 di Catanzaro. Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2001, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. Il Courigliere est. Yvajoline IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 80000 330000 2001 APP 19 330.000 18481 (On M 14