Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 2
Per il disposto dell'art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n.353, l'incompetenza per materia può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione e pertanto è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio con ordinanza riservata dopo la terza udienza di trattazione con il quale venga sollevata la questione anzidetta.
La richiesta del regolamento di competenza d'ufficio è proponibile ex art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di LATINA, con ordinanza del 16/12/97, nella causa iscritta al n. 03718/98 vertente tra ITALIAN GRAFFITI S.n.c. - non costituita in questa fase - e GIULINO S.r.l.;
- non costituita in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 9/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede;
che la Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità del regolamento di competenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Latina, in accoglimento di domanda in tal senso prodotta dalla "GIULINO" s.r.l., provvedendo à sensi dell'art. 641 cod. proc.civ., pronunciò ingiunzione in data 8 giugno 1995, con la quale intimò alla "ITALIAN GRAFFITI" s.n.c. di pagare alla summenzionata istante L. 380.800, oltre accessori. La "ITALIAN GRAFFITI" s.n.c. propose opposizione, a mente dell'art. 645 del codice di rito, avverso l'ingiunzione considerata e, all'uopo citando la "GIULINO" s.r.l. dinanzi al giudice anzidetto, da un lato, contrastò l'avversa pretesa, deducendone l'infondatezza, dall'altro, in riconvenzione, chiese la condanna dell'opposta a versarle, a titolo di risarcimento di danni, L. 15.000.000. Il giudice di pace, con sentenza del 28 febbraio 1996, resa nel contraddittorio delle parti, dichiarò la propria incompentenza ratione valoris in ordine alla così insorta vertenza e rimise i contendenti dinanzi al Pretore di Latina, indicato competente, appunto, per valore.
La "ITALIAN GRAFFITI" s.n.c., conseguentemente, con atto del 3 maggio 1996, riassunse la causa dinanzi al Pretore di Latina, ribadendo assunti ed istanze già prospettati dinanzi al giudice di pace e proponendo, altresì, domanda restitutoria intesa al recupero di una somma di L. 6.973.000.
La "GIULINO" s.r.l., costituitasi, resistette le pretese in discorso. Il pretore, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 16-17 dicembre 1997, chiese il regolamento d'ufficio della competenza, à sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., in ordine alla causa di opposizione ad ingiunzione, facendo presente ricadere questa nella sfera di competenza per materia, inderogabile, del giudice di pace che aveva pronunciato il provvedimento opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La delibata richiesta di regolamento di competenza si rivela immeritevole di ingresso.
À termini dell'art. 38, comma 1, cod. proc.civ., nel testo novellato dall'art. 4 L. 26.XI.1990 n. 353, applicabile nella fattispecie, l'incompetenza per materia può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione. Nel caso esaminato, il pretore ha sollevato la questione di competenza in argomento, all'uopo proponendo il regolamento di cui trattasi, ben oltre l'udienza cennata, e cioè con ordinanza riservata pronunciata dopo che il processo dinanzi a lui istituto si era articolato in tre udienze, quindi, tardivamente ed inammissibilmente. La richiesta di regolamento considerata, consequenzialmente, va ravvisata inammissibile, e va dichiarata la competenza del Pretore di Latina in ordine alla discussa causa di opposizione ed ingiunzione. 2) - Non vanno adottate statuizioni sulle spese, sia in ragione del mancato svolgimento di concreta attività difensiva da parte dei contendenti nel presente momento del giudizio, sia perché, in ogni caso, la richiesta del regolamento di competenza d'ufficio, promovibile, a mente dell'art. 45 cod. proc. civ., esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale, a carattere incidentale, che ne consegue restano in una, identica, posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata (cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent n. 4784 del 7.IX.1984).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità della richiesta di regolamento della competenza e la competenza del Pretore di Latina. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione il 9 dicembre 1998.