Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5396
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Per il disposto dell'art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n.353, l'incompetenza per materia può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione e pertanto è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio con ordinanza riservata dopo la terza udienza di trattazione con il quale venga sollevata la questione anzidetta.

La richiesta del regolamento di competenza d'ufficio è proponibile ex art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5396
    Data del deposito : 2 giugno 1999

    Testo completo