Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63111 0 1 7 73 /0 3 ITALIANA... Oggetto: Imposte sui redditi - scossione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P . E D R ARTE SUPREMA DI CASSAZIONE O A D S D I A T R SEZIONE QUINTA CIVILE N R.G.N. 465/1999 1 E T 3 S 1 S Cron. 4067 E A composta agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Francesco Cristarella Orestano Dott. Massimo Oddo Consigliere Cd. 14.06.2002 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere 1 CATE SEPARMA DI C ha pronunciato la seguente ICANDON: CIV" SENTENZA 63141 sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persoria del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliata in Roma, Via dei Por- toghesi 12;
- ricorrente -
contro i signori IU AC e AM NI, in proprio e quale rappresentante degli altri coeredi di RC NI;
- intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari 3 no- vembre 1997, n. 86/97, depositata il 2 marzo 1998 e notificata al II Ufficio circoscrizionale delle entrate di Bari il 10 novembre 1998: M 2724 1 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 14 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Gianni De Bellis per il Ministro delle finanze, udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 22 dicembre 1998 il Ministro delle finanze notifica ai signori IU AC e AM NI, in proprio c nella qualità di rappresentante degli altri coeredi del signor RC NI, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari 3 novembre 1997, n. 86/97, depositata il 2 marzo 1998, notificata il 10 novembre 1998 al I Ufficio circoscrizionale delle entrate di Bari, che ha rigettato gli appelli dell'Ufficio delle imposte di Bari contro la sentenza della Commissione tri- butaria di primo grado di Bari n. 7170/01/93, che aveva parzialmente accol- to i ricorsi dei contribuenti contro la cartella esattoriale n.8802399 in Lema di IRPEF 1976 e 1977. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti;
il 29 ottobre 1982 e il 30 ottobre 1982 sono notificati al signor RC NI gli accertamenti relativi all'IRPEF 1976 e 1977; in pendenza di giudizio gli eredi del signor RC NI presentano dichiarazione integrativa cx art. 16 DL 10 luglio 1982, n. 429, chiedendo l'applicazione dell'art. 16 per gli anni 1975-1977 e dell'art. 19 per gli anni successivi;
con sentenza 7 luglio 1986, n. 175, la Corte costituzionale dichiara l'ille- gittimità costituzionale parziale dell'art. 16 DL 10 luglio 1982, n. 429; a seguito di liquidazione della denuncia integrativa ex DL 7 luglio 1982, n. 429, l'Ufficio delle imposte dirette di Bari iscrive a ruolo l'IRPEF 1976 e 1977 nei confronti del signor RC NI;
- la signora IU AC, crede, per sé e per gli altri coeredi del signor Ar- cangelo NI, ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Bari, che, con sentenza 17 dicembre 1993, n. 7170/93, accoglie parzialmente i ri- corsi, dichiarando illegittima l'iscrizione a ruolo e disponendo la riliquida- zione dell'imposta ex art. 19 DL. 7 luglio 1982, n. 429; - contro la sentenza di primo grado Ufficio propone appello principale e i contribuenti propongono appello incidentale;
entrambi gli appelli sono rigettati con la sentenza ora impugnata per cas- sazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari 3 novembre 1997, n. 86/97, è così motivata: - la sentenza della Corte costituzionale (27 giugno) 7 luglio 1986, n. 175, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 DL 10 luglio 1982, n. 429, nella parte in cui consentiva agli uffici finanziari di notificare avvisi di ac- certamento, in rettifica o d'ufficio, oltre la data del 14 luglio 1982; - l'illegittimità dell'accertamento estende i suoi effetti anche ai rapporti or- mai sorti e non ancora definiti e travolge tutti gli atti che in quello, dichiara- to illegittimo, trovano la loro causa ed origine;
necessariamente, quindi, anche le dichiarazioni integrative, presentate ai - sensi del DL 10 luglio 1982, n. 429, essendo venuta meno la conditio sine qua non per la loro validità e giustificazione, vengono caducate, atteso che il سلام 3 rapporto tributario, alla data di pubblicazione della predetta sentenza, non era ancora definito;
ferma restando la dichiarazione integrativa volutamente presentata, la vo- lontà espressa dal contribuente di voler usufruire del beneficio fiscale nella misura più favorevole, va intesa nel senso che gli anni accertati debbono es- sere liquidati ai sensi dell'art. 19 DL 10 luglio 1982, n. 429 (definizione au- tomatica in assenza di accertamento); infatti, il contribuente, avendo mani- festato la precisa volontà di beneficiare del condono ed avendone osservato le condizioni di legge, non può esser trattato in maniera diversa, peggiore e sfavorevole, rispetto a coloro che non hanno subito la notifica di accerta- mento, solo perché è stato oggetto di accertamento nullo;
del resto, la notifi- ca di quell'accertamento nullo, non può precludergli la possibilità di benefi- ciare di condizioni più vantaggiose, dettate appunto dall'art. 19. che calza perfettamente al caso di specie, in quanto l'accertamento, nullo per illegitti- mità, è da considerarsi tamquam non esset, indipendentemente dalla sua im- pugnazione, già l'Ufficio avrebbe potuto spontaneamente liquidare le impo- ste di quegli anni secondo le modalità dell'art. 19; data l'inerzia dell'Ufficio, il Collegio, a conferma di quanto deciso in primo grado, stabilisce che nella specie non altra liquidazione poteva essere fatta se non quella prevista dal- l'art. 19 DI. 10 luglio 1982, n. 429. 2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con un solo mo- tivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese di giu- dizio.
3. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio. Motivi della decisione 4.1 Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro le finanze de- nuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 16, 19 e 32.1 DL. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, difetto assoluto e, comunque, insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che l'Ufficio, in sede di appel- lo, aveva censurato la decisione di primo grado sulla base di più rilievi. In particolare, l'Ufficio appellante aveva rilevato: che la sentenza di primo gra- do non aveva tenuto in alcun conto l'irrevocabilità della dichiarazione inte- grativa prevista dall'art. 32 DL 10 luglio 1982, n. 429; che era da considera- re illegittima l'equiparazione delle due situazioni previste dagli art. 16 e 19 dello stesso atto normativo e che i contribuenti, pur in presenza della notifi- cazione degli avvisi di accertamento, avrebbero comunque potuto scegliere la strada della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 19, anziché quella ex art. 16; che era errata l'interpretazione che la Commissione di primo gra- do aveva dato relativamente della sentenza della Corte costituzionale 7 lu- glio 1986, n. 175; che non si era erroneamente tenuto conto della situazione di definitività che presenta l'iscrizione a ruolo, la quale può esser oggetto di impugnazione soltanto per vizi suoi propri e non anche per vizi attribuibili alla pretesa impositiva. Su ciascuna di queste questioni costituenti altrettanti mezzi d'impu- gnazione, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto pronunciarsi con idonea motivazione, anziché liquidare l'intera questione con afferma- S zioni apodittiche e generiche e limitarsi a riproporre la tesi già esposta dalla Commissione di primo grado senza indicare sulla base di quali considerazioni i motivi di appello sono stati respinti. Così facendo, inoltre, Commissione tributaria regionale di Bari avrebbe anche violato e falsamente applicato le norme indicate nella rubrica del mezzo di impugnazione. Al riguardo, il Ministro ricorrente ritiene che la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente sarebbe irrevocabile e immodificabile.
4.3. Il motivo è fondato. Infatti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma legislativa attributiva del potere, nell'esercizio del quale è stato adottato un atto amministrativo, non determina una condizione di inesistenza o di nullità dell'atto, ma una condizione di annullabilità che può cssere fatta valere dall'amministrato se il relativo rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito per la incompleta decorrenza dei termini di impugnazione o per la pendenza di un processo attivato con l'esercizio dell'azione giurisdizionale contro di esso. Poiché nel caso di specie è pacificamente acquisito agli atti di causa che gli avvisi di accertamento notificati nell'ottobre del 1982 non sono stati impugnati dai contribuenti, essi, nonostante la loro annullabilità sopravvenuta causata dalla dichiarazione di legittimità costituzionale dell'art. 16 DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 513, hanno dato vita ad un rapporto giuridico amministrativo esaurito a causa dell'inoppugnabilità per decorrenza del termine di impugnazione senza che i contribuenti abbiano proposto ricorso contro di essi. Resta, dunque, valida ed efficace la dichiarazione integrativa presentata ex art. 16 DL 10 luglio 1982, n. 429, 6 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 513, e conseguentemente anche l'avviso di liquidazione adottato in accoglimento della volontà del contribuente.
5. La riconosciuta fondatezza dell'unico motivo di censura comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
6. Poiché la risoluzione della controversia non richiede l'effettuazione di alcun altro accertamento di fatto, si può procedere alla decisione nel merito ai sensi dell'art. 384.1 cpc con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
7. In considerazione della natura della questione di diritto proposta alla Corte e della particolare struttura della fattispecie oggetto di giudizio si ritiene equo che le spese processuali dell'intera giudizio siano compensate tra le parti.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2002. Il Presidente elle Orestin Il relatore ed estensore IL CANCELLIERE T Mielowall DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi _ C. FFR. 2003 Ни во ча ш CANCELLIERO Amalga Casp ESENTE 77 AI STIS! 18195 N. 11 MATERI 7