Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
L'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati eterogenei, purchè capaci di essere sussunti in un'unica programmazione criminosa. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'imputato avverso il rigetto dell'istanza effettuato dal giudice dell'esecuzione che aveva individuato la ragione ostativa all'applicazione della disciplina del reato continuato nella esclusiva eterogeneità dei delitti oggetto delle due sentenze di condanna irrevocabili, rispettivamente per il reato di rapina aggravata e per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n.309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2017, n. 17868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17868 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
17 868 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rel. Consigliere - N. 294/2017- Presidente SENTENZA MASSIMO VECCHIODott. - Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. VINCENZO SIANI N. 9222/2016 - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE AI N. IL 22/07/1977 avverso l'ordinanza n. 253/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Greveram in 40 сй ва свей ой свайни лан и ним wear Uditi difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 giugno 2015, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da RI FE, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, relativamente alle sentenze irrevocabili emesse dal tribunale di Firenze in data 30 ottobre 2008 (rapina aggravata in concorso commessa il 25 giugno 2007) e dal tribunale di Pistoia il 18 dicembre 2007 (art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (commesso il 24 luglio 2007). Indicava la ragione ostativa all'accoglimento della richiesta nella eterogeneità dei reati, dimostrativi di "versatilità criminale"; disattendeva, in quanto mera allegazione, non fondata su quanto usualmente posto in essere nel rapporto tra fornitore ed acquirente della sostanza, l'affermazione che la somma rapinata fosse destinata all'acquisto dello stupefacente di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RI, assistito dal difensore di fiducia, censurando l'ordinanza per violazione di legge processuale e sostanziale mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. - In particolare, la difesa rileva che gli elementi indicati dal giudice dell'esecuzione non erano idonei ad escludere la disciplina del reato continuato, dappoichè il ridotto intervallo temporale tra i due reati e la partecipazione degli stessi soggetti erano dimostrativi della sussistenza del coefficiente psichico richiesto. Il giudice di appello aveva omesso di motivare sulla rilevanza dello stato di tossicodipendenza documentato dall'istante.
3. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto segue. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta sull'esclusivo rilievo della eterogeneità dei reati per i quali il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione. Tale argomentazione non fa corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984, secondo cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. L'espressione "più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge" è riferibile, nella sua し 1 generica ampiezza, ad ogni possibile combinazione di reati concorrenti, purché commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed abbiano natura dolosa, a prescindere dal bene giuridico offeso. Basti pensare, per esempio, al falso in atto pubblico -reato contro la fede pubblica- funzionale alla commissione di un peculato -reato contro la pubblica amministrazione- o al furto di un autoveicolo -reato contro il patrimonio- in relazione alla commissione di un omicidio. Il disegno criminoso è, nel sistema della legge, il solo elemento che individua la continuazione;
l'eterogeneità delle violazioni, purché capaci, per loro natura dolosa, di essere sussunte nell'unica programmazione, costituisce ormai una delle forme in cui la continuazione può manifestarsi (laddove la medesima indole dei reati rileva per istituti diversi: recidiva, abitualità). Del resto, la modifica legislativa del 1974 ha avuto lo scopo di consentire la più ampia applicazione possibile dell'istituto della continuazione, anche eterogenea, al fine di mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene e di pervenire ad una più progredita umanizzazione del diritto penale attraverso più duttili strumenti di individualizzazione della pena.
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, che procederà ovviamente senza vincoli e previa adeguata valutazione dei - presupposti a nuovo esame dell'istanza del ricorrente uniformandosi al principio secondo cui la continuazione può essere riconosciuta, in sede esecutiva, anche tra reati eterogenei quando vi sia l'unicità del disegno criminoso. Ogni altro motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Massimo Vecchio S asumo Vecchio 27 QU DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA