Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
Il sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che detti provvedimenti possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, altresì, che, in relazione agli stessi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto dal debitore esecutato avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua richiesta di non far comparire - in ossequio alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali - il nome di esso debitore nella pubblicità dell'incanto immobiliare).
Commentario • 1
- 1. La responsabilità "da contatto sociale" del mediatoreAccesso limitatoFrancesco Luongo · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. BE TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERO BARONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA, BANCA PISTOIA SCARL, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, BANCA TOSCANA SPA, CREDITO FONDIARIO TOSCANO, CASSA RISPARMIO DI PISTOIA & PESCIA SPA, G.E.T. SPA, LUCCHESI FRANCO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di PISTOIA, emessa il 25/05/00 e depositato il 26/05/00 (R.G. 3/90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Michele TAMPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'epropriazione immobiliare promossa dalla Banca Toscana in danno di AR IA, PE LA, la snc LA ed BE LA il giudice dell'esecuzione del tribunale di Pistoia, con ordinanza del 7 luglio 1998, ha disposto che un nuovo incanto dei beni pignorati si tenesse il 20 giugno 2000 e che si procedesse a pubblicità dell'incanto.
BE LA, con istanza 9 maggio 2000, sostenendo che, per come era realizzata, la pubblicità attuava "una sorta di pubblica gogna", ha chiesto che il giudice dell'esecuzione disponesse che dalla pubblicità fosse eliminato ogni riferimento alla sua persona.
2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 maggio 2000, ha rigettato l'istanza.
Premesso che nella specie non trovava applicazione la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali effettuato per ragioni di giustizia in considerazione del sistema nominativo cui è informata la Conservatoria dei registri immobiliari, il tribunale ha ritenuto che alle esigenze di riservatezza dell'istante si contrapponevano "rilevanti esigenze di pubblico interesse alla pubblicità dei nominativi delle persone soggette ad esproprio".
3. BE LA ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza ed ha depositato memoria.
Gli intimati spa Banca Nazionale dell'Agricoltura, srl Banca di Pistoia, spa Banca Monte dei Paschi di Siena;
spa Banca Toscana, Credito Fondiario Toscano, spa Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, spa G.E.T e NC CC non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso BE LA sostiene l'ammissibilità del ricorso per cassazione, attribuendo natura sostanziale di sentenza al provvedimento impugnato. Con il secondo motivo denuncia la nullità del provvedimento impugnato, affermando che nella pubblicità dell'ordinanza di vendita debbono essere indicati i dati che possono interessare il pubblico, che tra questi non sono comprese le generalità del debitore e che l'indicazione delle sue generalità nella pubblicità dell'ordinanza sostanzialmente non era rilevante: censura di violazione degli artt. 490, 503, 534 e 576 cod. proc. civ. Con il terzo motivo BE
LA denuncia eguale nullità del provvedimento impugnato sotto il diverso profilo della violazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dell'art. 591bis cod. proc. pen.
2. Il ricorso per cassazione non è ammissibile secondo le considerazioni che seguono.
2.1. I provvedimenti che esprimono il potere del giudice dell'esecuzione nella direzione dell'espropriazione (art. 484, primo comma, cod. proc. civ.) rivestono la forma dell'ordinanza o del decreto (art. 487 cod. proc. civ.). La forma dell'ordinanza è adottata, esemplificativamente, quando il giudice provvede per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita (artt. 530, 552 e 569 cod. proc. civ.) e quando dispone in ordine ai modi in cui la vendita deve farsi (artt. 532 e 534; art. 569, terzo comma, dello stesso codice).
Queste ordinanze, al pari di molte altre, possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha emesse fino a quando non abbiano avuto esecuzione (art. 487, secondo comma, cod. proc. civ.), ne può essere sospesa l'adozione (come nel caso in cui il giudice deliberi di non far luogo all'emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586, primo comma, cod. proc. civ.) e possono essere dichiarate nulle di ufficio (come accade nell'espropriazione immobiliare, a proposito delle offerte all'incanto provenienti da persone che non sono ammesse agli incanti o formulate, tardivamente, dopo l'incanto).
Le stesse ordinanze, tranne quelle per le quali è disposto lo speciale rimedio del reclamo (art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.), sono soggette al controllo della loro legittimità ed opportunità attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.).
Questo sistema di controllo esclude che le ordinanze siano sottoposti al diverso regime delle impugnazioni, previsto per le sentenze (art. 323 cod. proc. civ.). Il fatto che tale controllo è compiuto in contraddittorio delle parti, nelle forme del processo di cognizione ed attraverso la pronunzia di una sentenza, inoltre, esclude che a loro riguardo sussista il presupposto della definitività, cioè dell'assenza d'altro rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale, che è condizione perché contro i provvedimenti decisori sia dato ricorso per cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
2.2. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Pistoia, con la quale è stata rigettata l'istanza con la quale BE LA aveva chiesto che nella pubblicità degli incanti non comparissero i nomi dei debitori esecutati, perché considerato inopportuno ed in contrasto con le norme di tutela della riservatezza era dunque suscettibile di opposizione agli atti esecutivi e non di ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, come questa ha già ritenuto: Cass. 29
settembre 1997, n. 9549, esemplificativamente.
3. La conclusione raggiunta non consente l'esame dei motivi del ricorso.
Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002