Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Fattispecie nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la Corte ha stabilito che i profili di falsità accertati non costituivano un'effettiva, diversa gravità del fatto realmente accaduto e denunciato).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sussiste anche se i fatti (veri) vengono aggravati ed ingigantitiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale ed incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il delitto di calunnia nella condotta di un denunciante che, descrivendo un'aggressione realmente subita dagli imputati, aveva falsamente dedotto di aver subito conseguenze lesive tali da determinare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1454
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 018638/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IC, N. IL 02/10/1930;
avverso SENTENZA del 12/05/2003 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il capo b) inammissibilità nel resto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. GAMBERINI Alessandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GULLINO Alberto che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. NI LL propone ricorso contro la sentenza 12 maggio 2003 della Corte d'appello di Messina con la quale è stata in parte confermata la sentenza 9 novembre 2001 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che lo dichiarò responsabile del delitto di calunnia e lo assolse dal delitto di rifiuto di atti d'ufficio perché il fatto non costituisce reato.
La Corte di merito ha assolto LL dal delitto di rifiuto di atto d'ufficio, quale medico appartenente all'ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L. di Lipari, per avere rifiutato di provvedere senza ritardo all'esame necroscopico del cadavere di CO OL e di rilasciare il certificato di morte, adempiendo a tale dovere soltanto dopo due giorni dalla morte di OL.
Ad avviso del giudice d'appello, i compiti di polizia mortuaria avrebbero dovuto essere svolti tempestivamente, ciononostante il ritardo degli adempimenti necessari per sepoltura del giovane OL non "dipese dalla volontà" di ZI, il quale fu contattato nella serata del 30 luglio e diede disposizioni per la conservazione del cadavere telefonicamente e si recò a Lipari il mattino successivo e provvide alla visita necroscopica e al rilascio del certificato. In considerazione anche del fatto che ZI era convinto, pur se erroneamente, di non essere più competente a svolgere il servizio di medico necroscopo e di ufficiale sanitario, la Corte di merito lo assolse dal delitto de quo perché il fatto non costituisce reato. Mentre, la Corte territoriale ritenne che vi fossero gli elementi richiesti per la configurazione della calunnia, in quanto ZI, sentito nel corso delle indagini, riferì agli organi di polizia di essere stato minacciato da LA MO, madre del giovane deceduto. In realtà, rileva la Corte di merito, i testimoni presenti all'episodio, verificatosi subito dopo la visita necroscopica, hanno riferito che LA MO ingiuriò ZI, ma non lo minacciò.
In tal modo ricostruito il fatto, il giudice d'appello ha condiviso le conclusioni del Tribunale secondo cui ZI ebbe ad accusare LA MO falsamente di un reato previsto, all'epoca dei fatti, dal codice penale, in considerazione della qualità di pubblico ufficiale rivestita da ZI. Le altre condotte enunciate nel capo di imputazione, quale quella di avere omesso di riferire circostanze che avrebbero potuto configurare l'esimente della reazione arbitraria per la MO, non assumevano, per entrambi i giudici di merito, alcun rilievo ai fini della configurazione del reato, dopo avere accertato comunque la sussistenza della calunnia in ragione della falsa incolpazione nei termini descritti.
2.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 161 e 171 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1, e art. 548 c.p.p., in quanto la notifica della sentenza d'appello è stata irregolarmente eseguita al difensore ex art. 161 c.p.p., anziché all'ultimo domicilio eletto in Lipari alla via Maddalena n. 59.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, in relazione alla formula di proscioglimento per il delitto di rifiuto di atti d'ufficio. La Corte d'appello, anziché essere coerente con la premessa circa l'insussistenza del fatto, è pervenuta al proscioglimento di ZI perché il fatto non costituisce reato. Tale formula avrebbe avuto una sua giustificazione soltanto là dove fosse stato escluso l'elemento soggettivo e non invece la sussistenza del fatto materiale, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità, in relazione al delitto di calunnia. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di motivare su di un preciso motivo di impugnazione con il quale egli aveva dedotto che i testi e la stessa persona offesa riferito che, oltre alle parole ingiuriose, vi erano state delle minacce. Si trattava di un punto decisivo sul quale il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi, anziché richiamare in termini apodittici e assertivi, così travisando il reale contenuto delle prove, le dichiarazioni dei testi e della persona offesa circa la mancanza di parole minacciose rivolte a ZI da LA MO.
Nè rilievo alcuno può avere il fatto che MO abbia parlato di minacce di denunce e ZI ha riferito di essere stato minacciato di percosse, perché la circostanza non ha incidenza alcuna ai fini della configurazione del reato contestato. Per il ricorrente, una volta esclusa la sussistenza del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, la minaccia di denuncia ha assunto, unitamente alle ingiurie, un'importanza decisiva ai fini della configurazione del delitto di oltraggio aggravato denunciato da ZI, sì da fare venire meno la ritenuta calunnia.
2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per la configurazione del reato di calunniala Corte d'appello ha in realtà omesso di motivare su tale punto, nonostante la specifica censura articolata con l'impugnazione circa l'insussistenza della volontà da parte di ZI di volere accusare una persona innocente. Le particolari circostanze in cui si erano svolti i fatti rendevano evidente il comportamento oltraggioso di LA MO.
2.5. Con un quinto motivo, il ricorrente deduce che, nonostante il proscioglimento dal delitto di cui all'art. 328 c.p. e la riduzione della pena per il solo reato di calunnia a un anno e quattro mesi di reclusione, la Corte d'appello ha erroneamente confermato in dispositivo la sentenza del Tribunale in punto di determinazione della pena, senza eliminare l'aumento per la continuazione applicato dal primo giudice.
2.6. Con un sesto motivo, il ricorrente deduce la mancanza di motivazioni sulla determinazione del danno liquidato in favore della parte civile.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente al delitto di calunnia. Mentre, non ha fondamento giuridico la censura sulla formula di proscioglimento per il delitto di rifiuto di atti d'ufficio.
1.1. La prima questione in rito, circa l'irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, è infondata. Come noto, nei casi in cui sia stato omesso l'avviso di notifica all'imputato del deposito della sentenza di secondo grado, ove il difensore abbia comunque interposto rituale impugnazione, si configura, stante il principio di unicità del diritto di impugnazione, la consumazione degli altri aventi diritto a proporla per essere stato conseguito l'effetto dell'avviso (Sez. 4^, 29 settembre 2004, dep. 1 dicembre 2004, n. 46540, rv. 230572) e, pertanto, in tale ipotesi l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto affetto dall'asserita nullità era preordinato (Sez. 5^, 1 febbraio 2000, dep. 16 marzo 2000, n. 3349). Il ricorso proposto dal difensore di ZI, avv.to Romeo Palamara, ha così sanato ogni ed eventuale nullità della notifica all'imputato.
2. Altrettanto infondata la censura relativa alla formula di proscioglimento dal delitto di rifiuto di atti d'ufficio. Il ricorrente rileva che gli argomenti posti a fondamento del proscioglimento avrebbero dovuto comportare la diversa formula dell'insussistenza del fatto, anziché quella "perché il fatto non costituisce reato" in diritto riferibile solo alla mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto de quo.
In realtà, la Corte d'appello, al di là del riferimento alla "non sussistenza" del reato di cui all'art. 328 c.p., si è espressa nel senso che vi è stato un ritardo nell'adempimento degli "atti di polizia mortuaria necessari per la sepoltura del giovane", ritardo, però non addebitabile alla "volontà di ZI". Questi si attivò "non appena giunto sul posto", anche se giunse sull'isola di Lipari la mattina del 31 luglio, e cioè il giorno dopo essere stato informato e nonostante fosse stato messo al corrente che il cadavere era nella camera mortuaria dal 29 luglio. La situazione - descritta nel capo d'imputazione, nella sentenza del Tribunale e confermata in quella della Corte d'appello - era tale da integrare, sotto il profilo materiale, il ritardo richiesto per la configurazione del reato, trattandosi di atti che "per ragione di igiene e sanità" avrebbero dovuto essere compiuti tempestivamente dal responsabile di polizia mortuaria. Compiti delegati a ZI dal coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale di Lipari, con atto del 14 luglio 1994. Il giudice d'appello, allo scopo di escludere un "volontario" ritardo da parte di ZI, ha posto in rilievo che egli aveva agito con la consapevolezza di non violare alcun dovere del proprio ufficio, per l'erronea convinzione, smentita dai documenti acquisiti al processo, di non essere più competente a svolgere le funzioni di polizia mortuaria che spettavano invece alla medicina legale, come da ordini impartiti dalla direzione generale e dal capo servizio di settore.
Coerente e corretto il proscioglimento di ZI dal delitto di cui all'art. 328 c.p. per carenza dell'elemento soggettivo e, dunque, con la formula"perché il fatto non costituisce reato".
3. Fondata, invece, la censura relativa al delitto di calunnia. La ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e correttamente interpretata dal ricorrente nel senso che il fatto denunciato da ZI integrava il delitto, all'epoca ancora previsto dall'art. 341 c.p., di oltraggio aggravato dalla minaccia. Indipendentemente dal contrasto in punto di sussistenza della minaccia, i fatti denunciati da ZI si erano in realtà verificati nella loro consistenza "oggettiva" e l'aggravante della "minaccia", anche là dove accertata o meno sotto il profilo giuridico-fattuale, non avrebbe comportato una modifica "essenziale" della condotta realizzata e, in ogni caso, non avrebbe modificato la qualificazione giuridica del fatto.
Questa Corte si è espressa - anche se non mancano decisioni contrarie (Sez. 6^, 15 ottobre 2002, dep. 16 gennaio 2003, n. 1744, rv. 223338) - nel senso che non ricorre il delitto di calunnia se i profili di falsità della denuncia sporta dal soggetto attivo non incidono sul giudizio di sussistenza del fatto e sulla relativa qualificazione giuridica, anche se da essi possa derivare l'indebita contestazione di circostanze aggravanti (Sez. 6^, 4 aprile 2003, dep. 16 giugno 2003, n. 25901, rv. 226451), mentre il delitto di calunnia è integrato anche quando il reato denunciato è diverso per titolo e più grave di quello effettivamente commesso (Sez. 6^, 2 luglio 1985, dep. 15 novembre 1985, n. 10699, rv. 171079). Il principio enunciato risponde al fondamento giuridico del delitto di calunnia che va individuato nell'interesse al regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, in quanto deve impedirsi che questa attività, volta all'accertamento e alla repressione dei reati, possa essere determinata dalla falsità altrui contro persone incolpevoli.
La fattispecie di calunnia si realizza allorché il fatto, oggetto di incolpazione "diretta" o "indiretta", non è assolutamente avvenuto ovvero è essenzialmente diverso rispetto a quello denunciato. Diversità "essenziale" che si verifica quando il fatto viene alterato in modo tale da rappresentare, nei suoi elementi costitutivi, un titolo di reato sostanzialmente diverso dal vero. Diversità che non si verifica, invece, soltanto perché le modalità della vicenda denunciata siano diverse da quelle del fatto realmente accaduto, quando l'essenza del fatto medesimo non rimanga modificata e comporti solo la configurazione di circostanze aggravanti che non alterino la gravità oggettiva del fatto.
Nel nostro caso - si è già detto - l'ipotizzata "minaccia", anche là dove non sussistente e falsamente attribuita a MO LA, configurava un'aggravante del delitto di oltraggio che nella sua concreta dinamica non costituiva un'effettiva, diversa gravità del fatto realmente accaduto e denunciato.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al delitto di calunnia perché il fatto non sussiste. Mentre, il ricorso è infondato in relazione al capo relativo al delitto di cui all'art. 328 c.p., in quanto la formula di proscioglimento è corretta e coerente con le premesse fattuali e giuridiche poste in rilievo nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di calunnia perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007