Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 2805
CASS
Sentenza 20 novembre 2006

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Massime1

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Fattispecie nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la Corte ha stabilito che i profili di falsità accertati non costituivano un'effettiva, diversa gravità del fatto realmente accaduto e denunciato).

Commentario1

  • 1Calunnia: sussiste anche se i fatti (veri) vengono aggravati ed ingigantiti
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale ed incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il delitto di calunnia nella condotta di un denunciante che, descrivendo un'aggressione realmente subita dagli imputati, aveva falsamente dedotto di aver subito conseguenze lesive tali da determinare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 2805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2805
Data del deposito : 20 novembre 2006

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