Sentenza 29 settembre 2004
Massime • 1
Nei casi in cui sia stato omesso l'avviso all'imputato del deposito della sentenza di secondo grado, ove il difensore abbia comunque interposto rituale impugnazione, si configura, stante il principio di unicità del diritto di impugnazione, la consumazione del diritto degli altri aventi diritto a proporla per essere stato conseguito l'effetto dell'avviso. (La Corte ha precisato che la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 548, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. produce il solo effetto di non far decorrere il termine per la impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2004, n. 46540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46540 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 29/09/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1228
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 042443/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OI IN N. IL 01/02/1980;
avverso SENTENZA del 10/03/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio GALASSO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. Ruggiero de Gaetano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso deducendo altresì la nullità del giudizio di appello perché si è proceduto con il rito camerale anziché in pubblica udienza.
La Corte:
OSSERVA
OI IN, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza 10 marzo 2003 della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la sentenza 30 gennaio 2002 del Tribunale della medesima Città che l'aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e di euro 2.296,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di 23 dosi di hascish e di 116 dosi di marijuana).
Preliminarmente il ricorrente chiede a questa Corte di rilevare la nullità assoluta derivante dalla mancata notifica (dell'avviso del deposito della sentenza impugnata, all'imputato "assente (e pur non contumace)" secondo la definizione contenuta in ricorso con conseguente "rinvio del processo, senza quindi esaminare il ricorso, alla Cancelleria del Giudice 'a quo'" perché provveda all'adempimento.
Con il primo motivo il ricorrente deduce poi la manifesta illogicità della motivazione, e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'affermata finalità di spaccio della sostanza rinvenuta in suo possesso sottolineando che nessuno degli elementi sintomatici della destinazione ad uso di terzi individuati dalla Corte sarebbe, idoneo a fondare questa valutazione;
in particolare non lo sono l'occultamento della sostanza, la diversa tipologia, la suddivisione in più dosi che, in realtà, non era tale (non erano infatti confezionate per la vendita), il luogo della detenzione (un parco pubblico), la quantità del tutto compatibile con l'uso personale, la coltivazione di due piante di canapa indiana anch'essa compatibile con l'uso personale.
Sotto il profilo processuale si sottolinea, nel motivo, che la Corte di merito avrebbe utilizzato anche le dichiarazioni della sorella del ricorrente (che aveva dichiarato che il fratello non faceva uso di sostanze stupefacenti) malgrado non fosse stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 citato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso che ricorresse l'attenuante in questione fondando questa sua decisione su due argomenti non decisivi: la quantità da ritenere invece compatibile con l'attenuante indicata e il luogo di asserito spaccio (un parco pubblico frequentato da minori, adolescenti e bambini in prossimità di un centro sociale autogestito e di un centro per l'accoglienza di extracomunitari) ritenuto illogicamente idoneo ad aggravare il pericolo.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Infondata è anzitutto l'eccezione preliminare. Secondo il difensore sarebbe stata omessa la notificazione al suo assistito dell'avviso di deposito della sentenza 10 marzo 2003 della Corte d'Appello di Roma, oggetto del presente giudizio;
notificazione necessaria, per il disposto dell'art. 548 comma 3 c.p.p., perché l'imputato era rimasto contumace nel giudizio di appello.
A parte il rilievo che dal verbale di udienza emergerebbe che l'imputato fosse assente e non contumace si rileva peraltro che, per costante giurisprudenza di legittimità (v. sentenze Cass. sez. 6^, 17 novembre 1998 n. 1569, Sambo;
sez. 2^, 27 settembre 1997 n. 5035, Pollari;
sez. 1^, 13 marzo 1992 n. 1157, Arena) la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 548 comma 2 e 3 c.p.p. ha il solo effetto di non far decorrere il termine per l'impugnazione. In base ai citati precedenti giurisprudenziali, stante il principio della unicità del diritto di impugnazione, l'avvenuta proposizione dell'impugnazione da parte di uno dei soggetti che ne sono titolari vale a consumare il diritto degli altri aventi diritto a proporla essendo stato conseguito l'effetto dell'impugnazione.
Questa interpretazione trova conferma nel disposto dell'art. 175 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non riconosce neppure al contumace il diritto alla restituzione in termine per proporre l'impugnazione quando l'impugnazione medesima sia stata proposta dal difensore. Manifestamente infondata è invece l'eccezione di nullità del giudizio di appello - formulata dal difensore nella discussione davanti a questa Corte - perché celebrato in camera di consiglio anziché in pubblica udienza al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 c.p.p.. L'eccezione è manifestamente infondata perché il processo era stato celebrato con il rito abbreviato e l'art. 443 comma 4 c.p.p. prevede espressamente che il giudizio di appello, nel caso di adozione di questo rito, si svolga con le forme previste dall'art. 599 c.p.p.. Infondata è poi l'eccezione che si riferisce all'omissione dell'avviso della facoltà di astenersi alla sorella del ricorrente che risulta aver reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Dichiarazioni peraltro prive di rilievo e tali sostanzialmente ritenute nella sentenza impugnata che ha fondato il suo convincimento su diversi elementi di prova idonei a fondare le statuizioni assunte. Passando quindi ai motivi di censura rivolti dal ricorrente alla sentenza impugnata, nelle parti che concernono la finalità di spaccio e il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990, si osserva che queste censure, ai limiti dell'ammissibilità, devono comunque ritenersi infondate. Sotto il primo profilo può rilevarsi che, se non tutte, le circostanze indicate dal giudice di appello sono astrattamente idonee a fondare il giudizio sulla destinazione a scopo di spaccio. In particolare il quantitativo e la suddivisione in dosi che, anche se fosse vera la critica del ricorrente (che non erano confezionate per la vendita), costituirebbe comunque un comportamento non compatibile con l'uso personale non essendovi ragione che il consumatore suddivida la sostanza anticipatamente.
Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda il riconoscimento del fatto di lieve entità. Anche su questo punto la motivazione della Corte di merito si sottrae alle censure che le sono state rivolte perché non illogicamente i giudici hanno ritenuto di escludere l'attenuante in considerazione del quantitativo e del luogo dove avveniva lo spaccio frequentato da bambini, adolescenti e cittadini extracomunitari.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004