Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2004, n. 46540
CASS
Sentenza 29 settembre 2004

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Nei casi in cui sia stato omesso l'avviso all'imputato del deposito della sentenza di secondo grado, ove il difensore abbia comunque interposto rituale impugnazione, si configura, stante il principio di unicità del diritto di impugnazione, la consumazione del diritto degli altri aventi diritto a proporla per essere stato conseguito l'effetto dell'avviso. (La Corte ha precisato che la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 548, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. produce il solo effetto di non far decorrere il termine per la impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2004, n. 46540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46540
    Data del deposito : 29 settembre 2004

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