Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANEA 2 6 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA 04 LA CORTE SUPREN DECASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 11604/99 + Consigliere Cron. Dott. Donato FIGURELLI 10305 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RD TE;
- intimata avverso la sentenza n. 476/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/02/99 R.G.N. 4900/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4805 udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado -1- GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Catania, con sentenza del 23.2.99, sulla base della c.t.u. da esso disposta e di cui aveva ritenuto la correttezza metodologica sul piano diagnostico e degli accertamenti strumentali - ha ritenuto che spetti alla sign. ER PA l'indennità di accompagnamento;
2- che il Tribunale dopo aver riportato in sentenza, nella sua interezza, la diagnosi formulata dal c.t.u. ha ritenuto che le menomazioni dallo stesso riscontrate sono ascrivibili analogicamente, con riferimento alle tabelle di cui al d.m.
5.2.92 al codice 7333 (paraparesi degli arti inferiori con deficit grave) e comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100%;
3- che il Ministero dell'Interno chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su due motivi;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. n. 18/80 e con il secondo motivo vizi di motivazione;
2- che le due censure, da esaminarsi congiuntamente,in realtà, denunciano: a) che il Tribunale ha acriticamente recepito le conclusioni del c.t.u. da esso nominato;
b) che deve escludersi,non evidenziandosi, all'esame obiettivo alcuna atrofia nella muscolatura degli arti inferiori i quali, viceversa sono ipotonotrofici sicchè deve escludersi la sussistenza di paresi flaccida quantunque si segnalino disturbi a livello di neurotrasmissione degli arti inferiori;
1 3- che in ordine al primo profilo di censura - relativo alla acritica adesione del Tribunale alla conclusioni del proprio c.t.u. - lo stesso è infondato atteso che, questa sulla questione con esso proposta, da numerose sentenze quesia di Corte emerge, univocamente, un indirizzo secondo cui ( in caso di contrasto fra c.t.u. disposte in gradi diversi del giudizio di merito ma le statuizioni della Corte risultano estensibili anche al caso di mera adesione ai risultati della c.t.u. ), l'opzione del giudice di merito per una di esse non deve esser sorretta da alcun processo motivazionale dovendo lo stesso limitarsi a controllare che quella redatta dal proprio ausiliare -che giunga a risultati opposti rispetto a quella redatta in primo grado -sia stata effettuata in maniera metodologicamente corretta essendo il diverso risultato cui la stessa è pervenuta un naturale effetto del giudizio d'appello che in quanto revisio prioris istantiae è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti( in tal senso, in motivazione, la recente Cass. 83/2001; sulla legittimità di un'opzione non motivata da parte del giudice d'appello :3093/01, 6792/96, nonché,con diversificazioni, che non paiono contraddire la regola predetta: 6106/98 e 418/98);
4- che il Tribunale ha effettuato il giudizio di delibazione della correttezza metodologica del proprio ausilare;
5- che il secondo profilo si limita a contrapporre la tesi diagnostica del ricorrente a quella del c.t.u. senza denunciare alcuna vera devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale e dai protocolli dalla stessa elaborati e denuncia, pertanto, un mero dissenso diagnostico;
2 6- che, in relazione alle doglianze relative alle decisioni che abbiano recepito motivatamente le conclusioni della c.t.u. questa Corte ha ripetutamente affermato (530/98, 751/98, 7798/98, 225/00, 83/2001 ) che le stesse possono esser formulate in sede di legittimità solo allorchè denuncino, specialmente in materia pensionistica, la violazione di fondamentali principi della scienza medica o di protocolli elaborati in sede medico- legale, indicandone le fonti;
al di fuori di tale ambito la critica della c.t.u., esula dall'ambito dei vizi logici e/o di motivazione e si traduce in un mero dissenso diagnostico diretto a contrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito;
7- che il ricorso va, di conseguenza, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 7 dicembre 2001 Il Consigliere es. вожело зиднет Il Presidente сичівEttore MercuriaLove mella IL CAM ER Depositato in Cancelleria oggi, 27 MAR. 2002 IL CANCELL1 3