Sentenza 24 febbraio 2005
Massime • 1
Le spese sostenute dal custode giudiziario per la gestione economica dei beni sequestrati non possono essere qualificate come spese di custodia e, quindi, di giustizia, con eventuale rivalsa sugli imputati condannati al pagamento delle spese processuali. (Nella specie, si trattava del sequestro di cambiali e di partecipazioni azionarie di una società e la Corte ha precisato in motivazione che le relative spese di gestione affrontate dal custode dovessero essere poste a carico degli stessi beni in sequestro e, quindi, di chi aveva diritto alla loro restituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20112 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 24/02/2005
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 450
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 38710/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SGR SPA SOC. GESTIONE PER IL REALIZZO NE;
2) GR VO N. IL 08/07/1927;
3) DO RI N. IL 10/07/1939;
4) LETTERA FRANCESCO N. IL 16/06/1937;
avverso ORDINANZA del 13/02/2002 TRIBUNALE di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Monetti che ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Perugia. OSSERVA
La Società Gestione per il Realizzo s.p.a., responsabile civile nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Perugia nei confronti di VO CO e EL AL, la quale aveva promosso incidente di esecuzione avverso il provvedimento del 12/11/2002 di approvazione del rendiconto che l'Avv. Lettera Francesco, nominato custode giudiziario di cambiali e di partecipazioni azionarie della SGR medesima che erano state sottoposte a sequestro preventivo dal GIP, proponeva, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ricorso per Cassazione contro il rigetto della richiesta di revoca dell'approvazione del rendiconto disposto in data 13/2/2003 dal Tribunale di Perugia. Con l'impugnazione si deduceva violazione di legge sia per mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti prima di adottare la decisione di approvazione del rendiconto sia per la mancata considerazione delle spese di conservazione dei beni sequestrati come spese di giustizia, in quanto tali anticipate dall'Erario, senza che di esse dovesse rispondere la società ricorrente. Questa evidenziava, poi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Nell'interesse della ricorrente era depositata memoria ex art. 611 C.P.P.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va rilevato che legittimamente è stato proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento impugnato in quanto esso dirime una controversia coinvolgente il responsabile civile SGR ed ha carattere di decisorietà. Trattasi di gravame consentito solo per violazione di legge.
Tanto puntualizzato, infondati sono i motivi con cui la ricorrente ha lamentato violazione di legge. Contrariamente all'assunto del Procuratore Generale di questa Corte Suprema, il provvedimento del 12/11/2002 non si può equiparare per il suo contenuto a quello di liquidazione dell'indennità di custodia all'Avv. Lettera. A parte il rilievo che la detta indennità risulta essere stata già liquidata al custode, è evidente che il rendiconto è stato chiesto dal giudice per un controllo sullo svolgimento dell'operato del custode delle cose sequestrate, al fine di verificarne la correttezza. Tale essendo la finalità che la richiesta di rendiconto perseguiva, il provvedimento adottato con riferimento allo stesso non può essere assimilato alla liquidazione dell'indennità di custodia avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode medesimo. Neanche può condividersi la tesi secondo cui avverso l'approvazione del rendiconto non andava proposto incidente di esecuzione ma opposizione al capo dell'ufficio giudiziario competente a norma dell'art. 170 D.L.vo n. 115 del 2002. Tale convincimento, invero, è fondato sulla premessa, ritenuta non corretta, che l'approvazione del rendiconto sia equiparabile alla liquidazione dell'indennità di custodia con la conseguente applicabilità, che deve invece essere esclusa, delle disposizioni del menzionato D.L.vo. Detta normativa non può trovare applicazione nella specie, dovendosi escludere che le spese poste dal custode a carico della SGR siano riconducibili nell'ambito delle spese di giustizia. Correttamente, infatti, il Tribunale ha tenuto tali spese distinte da quelle collegate alla normale attività di custodia e di conservazione dei beni sequestrati che mira a mantenere questi nello stato in cui si trovano al momento dell'imposizione del vincolo e ad evitarne il deterioramento. Al contrario, le spese poste a carico della SGR, avendo ad oggetto cambiali e partecipazioni azionarie, facevano riferimento all'attività di gestione di tali beni svolta dall'Avv. Lettera per salvaguardare la loro potenzialità economica e la loro capacità di produrre profitti, cercando di limitare o di evitare le perdite. Una siffatta attività, logicamente, non poteva non implicare l'effettuazione di spese che andavano imputate al cespite che miravano a incrementare e quindi, a chi ne aveva la disponibilità. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha parificato l'attività del custode a quella che la stessa ricorrente avrebbe dovuto svolgere se fosse rimasta nella disponibilità dei beni. La SRG, infatti, avrebbe cercato di mettere a frutto tali beni nell'attuazione di un piano economico che prevedeva il conseguimento di profitti per effetto di un'oculata gestione ovvero l'accettazione del rischio di perdite economiche, nell'ipotesi di investimenti non fruttuosi. Tale attività, come quella analoga espletata dal custode, necessariamente richiedeva l'effettuazione di spese che andavano poste a carico dei beni custoditi e gestiti, e quindi di chi aveva diritto alla loro restituzione, così come andavano imputati a credito ovvero a debito i guadagni realizzati ovvero le perdite subite con riguardo alle operazioni cui le dette spese facevano riferimento. È, pertanto, da escludere che le spese in questione, attenendo esse alla gestione sotto il profilo economico del compendio sequestrato, potessero essere qualificate come spese di custodia, e quindi di giustizia, in quanto tali anticipate dallo Stato con eventuale rivalsa sugli imputati condannati al pagamento delle spese processuali. Anche l'ulteriore doglianza per mancata instaurazione del contraddittorio in sede di presentazione del rendiconto è priva di fondamento. La richiesta di presentazione del rendiconto rientra in una scelta discrezionale del giudice che ritiene, ravvisandone l'opportunità, di attivare i suoi poteri di verifica e di controllo dell'operato del custode. Trattandosi di libera scelta del giudicante e non di un obbligo al riguardo, legittima appare l'adozione de plano del provvedimento. Tutti gli altri motivi sono inammissibili. Con le ulteriori censure, infatti, non si deduce alcuna violazione di legge, che sola consente nella specie in esame il ricorso per Cassazione. Si tratta di doglianze che sono state formulate per vizi della motivazione del provvedimento impugnato e che attengono al merito dei fatti.
Al rigetto del gravame consegue la condanna della SGR Società Gestione per il Realizzo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005