Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20112
CASS
Sentenza 24 febbraio 2005

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Le spese sostenute dal custode giudiziario per la gestione economica dei beni sequestrati non possono essere qualificate come spese di custodia e, quindi, di giustizia, con eventuale rivalsa sugli imputati condannati al pagamento delle spese processuali. (Nella specie, si trattava del sequestro di cambiali e di partecipazioni azionarie di una società e la Corte ha precisato in motivazione che le relative spese di gestione affrontate dal custode dovessero essere poste a carico degli stessi beni in sequestro e, quindi, di chi aveva diritto alla loro restituzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2005, n. 20112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20112
    Data del deposito : 24 febbraio 2005

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