Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2002, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
се 69428 -0 7 817/02 E 6 REPUBBLICAPUBBLICA ITANIAN N 8 ESUPREMA DI CASSAZIONE 5 9 O . 1 I / N Z 4 - L / A 6 A R POP LO IT ANO B 2 T T . . S U L R I B L . I G Z A E R Oggetto D . наризичнот T R B L A E A T Ricous er Capatione D SEZIONE TRIBUTARIA A D I 1 I Requisiti - Autoreftr S 3 R E N 1 E T E . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cate S T N I N E A A S M E R.G.N. 421/00 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere MERONE Consigliere Cron.21614 Dott. Antonio Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere Ud. 26/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69428 sul ricorso proposto da: F.LLI PONTEVIA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, che la difende unitamente all'avvocato VINCENZO VIAZZO, giusta mandato a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1047 controricorrente 1 nonchè
contro
UFF. II DD GAVIRATE;
- intimato avverso la sentenza n. 369/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 05/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
W udito per il ricorrente, 1'Avvocato VIAZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio delle imposte dirette di IR noti- ficava alla LL TE snc, operante nel settore della serricoltura, un avviso di rettifica per le di- chiarazioni annuali relative all'anno d'imposta 1991, con l'irrogazione delle sanzioni, a seguito di una ve- rifica effettuata dalla Guardia di Finanza. Quest'ultima, con processo verbale del 27 gennaio 1995, aveva contestato il rinvenimento di un brogliaccio, co- stituente una sorta di prima nota>>, sulla base del quale veniva ipotizzato l'omissione della registrazione di corrispettivi, e di alcuni libretti di risparmio, 2 qualificati come canali>> attraverso i quali far pas- sare redditi non contabilizzati (neri>>) della socie- tà. La società contribuente ricorreva davanti alla Com- missione tributaria di primo grado, che respingeva i ricorsi;
proponeva poi appello, che la Commissione Tri- butaria regionale accoglieva in parte, rettificando i ん redditi in misura inferiore a quelli accertati dall'Ufficio, ma pur sempre superiori a quelli dichia- rati.
2. La società, pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.>>, l'insufficiente motivazione su diversi punti decisivi della controversia>>. La sentenza, secondo la prospettazione del ricor- rente, sarebbe priva di motivazione sostanziale. Con riferimento al punto della ripresa, a fini fi- scali, degli omessi ricavi accertati, l'insufficiente motivazione avrebbe riguardato, in particolare, la man- cata considerazione della corrispondenza tra le presun- te somme a nero>> e gli importi fatturati. La motiva- zione, invece, avrebbe operato solo un acritico richia- mo per relationem al processo verbale della Guardia di Finanza, senza prendere in considerazione le argomenta- zioni svolte nelle memorie difensive. 3 La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 371/06/97 della CTR di Milano, con vittoria delle spese del presente giudizio.
3. L' Amministrazione resiste con controricorso, con il quale eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso perché non sarebbe autosufficiente e non W consentirebbe, senza l'ausilio di altri atti processua- li, la compiuta individuazione della materia litigiosa. Il riferimento alle memorie difensive>> di merito non indicherebbe quali siano state domande ed eccezioni co- stituenti in thema decidendum dell'appello respinto. Anche il motivo di ricorso soffrirebbe dello stesso difetto perché manchevole del riferimento concreto alla documentazione dimostrativa dell'avvenuta fatturazione dei ricavi omessi>> e ai singoli fatti e documenti decisivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le doglianze espresse dall'Avvocatura nei con- fronti del ricorso introduttivo, sono fondate e vanno accolte. Il ricorso della società contribuente non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., che prescrive l'indicazione dei motivi per i qua- li si chiede la cassazione della sentenza. La generica affermazione che la sentenza di appello manchi di moti- vazione sostanziale non è sufficiente, occorrendo che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente contraddittoria su un punto decisivo della controversia (Cassazione 22 marzo 2001, n. 4113, riv. 545011). E' stato, già precisato da questa Corte (sent. 2111 del h 1975) che, quando con ricorso per cassazione si de- nuncia vizio della motivazione della sentenza per omesso esame di risultanze di causa, si deve specifica- mente indicare il contenuto di tali risultanze e, al- l'uopo, non è affatto sufficiente il richiamo, vago e generico, a fonti di prova, che acclarerebbero non pre- cisate circostanze, in opposizione a quelle ritenute dal giudice di merito. Vi è genericità del motivo del ricorso per cassazione quando il ricorrente non indichi le questioni nella cui soluzione vi sarebbero state violazioni di norme (Cass. n. 184 del 1967), essendo necessaria la precisazione della censura mossa alla sentenza, per non lasciare indeterminato l'ambito del controllo di legittimità che il supremo organo giuri- sdizionale deve compiere sulla decisione oggetto di ri- corso ( Cass. 1571 del 1973). Nella specie, il principio di specificità dei moti- vi non è stato soddisfatto neppure con riguardo al tema della ripresa, a fini fiscali, degli omessi ricavi ac- 5 certati, in quanto non basta affermare, come fa la ri- -che difetta nella decisione censurata - la corrente, dellaconsiderazione corrispondenza tra le presunte somme a nero>> e gli importi fatturati, senza indi- carne l'ammontare e la causale e, soprattutto, senza precisare in quali delle generiche memorie>> difensi- ん che si assumono pretermesse dal ve tali doglianze siano state espresse e motivate. giudice di appello - Questa Corte ha già affermato che (sent. 2950 del 1974), quando si denuncia il difetto di motivazione, oltre alla precisazione del punto della controversia al quale detto difetto si riferisce, è necessaria anche l'indicazione delle questioni che si assumono oblitera- te nella sentenza, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo generico a deduzioni e difese svolte da- vanti ai giudici di merito. Perciò, deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese processuali che li- quida in Euro 1.100, di cui Euro 100 per spese, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- 6 sazione, il 26 febbraio 2002 fromaFrancesco Il Presidente Dr. Bruno SACCUCCI Вишо verway' IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7 L'Estensore Antonio GENOVESE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.9 MAG 2002-Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A 4 / . R 6 T N 2 S - I . A R T G . B P E R . . R L D A L T L A A E . U D D B B I I A E S T T R N A E I 1 T N S 3 E R I 1 S E A E . T N A M