Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2015, n. 39765
CASS
Sentenza 19 maggio 2015

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Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. (Nella specie, il lavoratore, che si era trovato nella necessità di sganciare il rimorchio di un autocarro, si procurava la morte rimanendo schiacciato fra le due parti del veicolo mentre stava procedendo ad un incauto riaggancio, non rispettando quelle misure di sicurezza che una specifica formazione gli avrebbe sicuramente fatto conoscere).

Commentari2

  • 1Art. 40 - Rapporto di causalità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Causalità Le discussioni sulla causalità vengono solitamente precedute dall'evocazione della nota sentenza Franzese delle Sezioni unite (SU, 30328/2012), dalla quale – tuttavia – non di rado si traggono principi ed enunciazioni opposte. Ad oltre dieci anni da tale importante e condivisa pronunzia, si pone, in conseguenza, la necessità di una breve messa a fuoco ed attualizzazione di alcune questioni di principio, anche alla luce della recente esperienza giuridica. Come è noto, l'ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio logico controfattuale, necessario per riscontrare l'effettivo rilievo …

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  • 2Dove manca la valutazione del rischio manca anche una corretta informazione/formazioneAccesso limitato
    Roberto Bartoli · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2015, n. 39765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39765
Data del deposito : 19 maggio 2015

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