Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Il "traveller's cheque" non rientra fra i "documenti che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi" di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991 n. 203, non esistendo alcuna analogia - cui è subordinata l'applicazione della norma - tra la sua natura giuridica di assegno, sia pur dotato di particolari caratteristiche atte a renderne più difficile la circolazione irregolare, e quella delle carte di credito o di pagamento di cui alla disposizione predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/1999, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 7/4/99
Dott. Carlo DAPELO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro NI SIRENA Consigliere N. 545
Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere N. 4930/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AN SM TO NI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, in data 7 ottobre 1998. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro NI Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Sentito l'avvocato Massimo Pisani, il quale ne ha invece chiesto l'accoglimento, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 2 dicembre 1996, il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Todi, dichiarò AN EN TO NI responsabile dei reati di ricettazione di un passaporto e di undici traveller's cheques, sostituzione di persona e falso di un passaporto a lui attribuiti, riuniti dal vincolo della continuazione, e -con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - lo condannò alla pena di due anni di reclusione e di lire 3.000.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Perugia la rigettò.
Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto deducendo: a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p. , in relazione agli articoli 21 dello stesso codice e 12 della legge n.197 del 1991; secondo il ricorrente, i giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare l'incompetenza per materia del Pretore con riferimento al delitto di ricettazione dei traveller's cheques, posto che per tale fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione la norma dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197, che costituisce norma speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 648 C.P., e che punisce il fatto con una pena da uno a cinque anni.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 192 dello stesso codice;
secondo l'assunto difensivo, i giudici del merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato, mancando del tutto la prova che fu il AN a presentarsi nella banca e a chiedere di cambiare i traveller's cheques in questione.
Le censure sono infondate.
Quanto alla prima di esse, il Collegio osserva che gli assegni turistici, meglio conosciuti come traveller's cheques, non rientrano nella previsione dell'articolo 12 del decreto legge 3 maggio 1991, numero 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, numero 197.
Tale norma è stata inserita tra i "provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; e sanziona con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni, l'utilizzazione indebita nonché il possesso. la cessione o l'acquisizione di "carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi" che siano di provenienza illecita o comunque falsificati.
Ora, secondo l'assunto difensivo i traveller's cheques rientrerebbero appunto tra i "documenti che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi"; sennonché tale tesi è completamente destituita di fondamento. Ed infatti, i "documenti" menzionati dall'articolo 12 citato devono essere "analoghi" alle carte di credito o di pagamento;
e sicuramente tali non sono gli assegni bancari o circolari, la cui natura giuridica è del tutto diversa da quella della così detta moneta elettronica, e per i quali - ove il loro importo superi i venti milioni di lire - è prevista dall'articolo 1 del decreto legge numero 193 del 1991 solo una limitazione dell'uso, sanzionata dall'articolo 5 dello stesso provvedimento legislativo;
ed è, anzi, pacifico che l'acquisto o comunque la ricezione di uno di tali assegni, proveniente da un qualsiasi delitto, integra gli estremi del reato di ricettazione.
Ebbene, il così detto traveller's cheque è semplicemente un assegno, bancario o circolare, dotato di una particolare caratteristica (subordinazione del pagamento all'esistenza sull'assegno di una duplice firma conforme del prenditore), intesa a renderne più difficile la circolazione irregolare ed il pagamento, nell'ipotesi che venga smarrito o che venga sottratto. Come tale - analogamente a quanto avviene per gli assegni di conto corrente e circolari - esso non è assimilabile alle "carte di credito o di pagamento", per le quali è stata dettata una diversa disciplina, dal momento che le caratteristiche della moneta elettronica sono del tutto diverse da quelle dei menzionati titoli di credito.
Ne consegue che correttamente è stato contestato al AN il delitto previsto dall'articolo 648 C.P., per il quale è competente il pretore: pertanto, la doglianza del ricorrente sul punto deve essere disattesa.
In ordine alla seconda censura, si osserva anzitutto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr.: Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 1994, Scauri). Ciò posto, la Corte rileva che i giudici del merito hanno indicato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto di dovere affermare la responsabilità penale del AN e che il ricorrente, invece, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in camera di consiglio, il 7 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999