Sentenza 8 novembre 2016
Massime • 1
In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall'art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, operata dall'art. 1, comma primo bis, del D.L. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119, attesa la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art.656, comma nono, cod. proc. pen. all'art. 572, comma secondo, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2016, n. 52181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52181 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2016 |
Testo completo
52 18 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio dell'08/11/2016 Registro generale n. 13113/2016 (n. 32) Composta dai Consiglieri: Sentenza n. 3346/2016 Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. Angela Tardio Dott. Rosa Anna Saraceno Dott. Antonio Minchella Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) RA RA, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 1660/2015 emessa il 20/01/2016 dalla Corte di appello di NA;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/01/2016 la Corte di appello di NA, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da ES RA in riferimento all'ordine di esecuzione n. 1103/15 SIEP emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di NA, in relazione al quale venivano richieste congiuntamente la revoca dell'ordine di esecuzione, la sua declaratoria di inefficacia e la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il provvedimento di rigetto in esame veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione sul presupposto che il titolo esecutivo per il quale il RA era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione riguardava il reato ostativo di maltrattamenti in danno di figli minori previsto dall'art. 572, comma secondo, cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza il RA, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per i provvedimenti richiesti, che erano stati valutati dalla Corte di appello di NA con un percorso motivazionale incongruo, che non teneva conto che il titolo esecutivo per il quale si procedeva non rientrava tra i reati ostativi, inerendo alla fattispecie dell'art. 572, comma primo, cod. pen. Si evidenziava, in proposito, che, al contrario di quando indicato nel titolo esecutivo presupposto, al RA il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non risultava contestato in forma aggravata ma in forma semplice;
mentre, la circostanza di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., pur indicata nello stesso titolo, non risultava contestata nel processo di cognizione. La Corte di appello di NA, infine, non aveva tenuto conto del fatto che, nel giudizio di appello, erano state concesse al RA le attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena, di cui il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto ai fini dell'inquadramento della fattispecie di reato presupposta e della concessione dei provvedimenti richiesti dal condannato. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 del predetto articolo non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis Ord. Pen. e negli altri casi indicati nello stesso comma, tra i quali è compresa la fattispecie contestata in fatto al RA, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., consistente nei maltrattamenti in famiglia in danno di minori, risultando le condotte illecite ascrittegli commesse nei confronti dei propri figli di età inferiore ai quattordici anni. Questa fattispecie risulta formalmente abrogata dall'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. Deve, tuttavia, rilevarsi che, nel caso di specie, come correttamente evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, l'abolitio criminis è solo apparente perché il medesimo provvedimento legislativo che ha eliminato formalmente il secondo comma dell'art. 572 cod. pen. mediante la previsione dell'art. 1, comma 1 ha introdotto la previsione nell'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., aggiungendo l'ipotesi del minore ultraquattordicenne a quella del minore infraquattordicenne, rilevante nel caso in esame, per la quale vi è continuità normativa, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22530 del 18/03/2015, B.T., non mass.). Ribadita, pertanto, l'applicabilità al caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., si tratta di verificare se l'abrogazione formale del comma secondo dell'art. 572 cod. pen. possa incidere ° meno sull'applicazione della disciplina della sospensione dell'ordine dell'esecuzione invocato in favore del RA, tenuto conto dell'inclusione nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. della fattispecie di cui all'art. 572, secondo comma non più esistente ma sostituita da quella prevista dall'art. 572 e 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen. In altri termini, occorre verificare se, nel caso in esame, è applicabile la disciplina della successione di leggi penali in senso sfavorevole al reo, così come disciplinata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva invocata in favore del RA, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., dovendosi intendere il riferimento all'art. 572, comma secondo, cod. pen., quale rinvio materiale (o fisso), anziché quale rinvio mobile (o formale). A questo problema occorre fornire risposta negativa, discendendo ciò all'evidenza dalla ratio dell'intervento legislativo che ha portato a sostituire 3 l'aggravante del secondo comma dell'art. 572 cod. pen. con quella ora prevista dal comma primo, n. 11-quinquies dell'art. 61 cod. pen., in funzione di maggiore rigore punitivo e della natura e dello scopo della disposizione processuale in esame (art. 656, comma 9, cod. proc. pen.) che, richiamando talune fattispecie incriminatrici, prescinde all'evidenza dalla formulazione linguistica delle stesse e consente alla norma richiamante di incorporarne le evoluzioni: cfr., mutatis e tra molte, Sez. 3, n. 14409 del 12/12/2012, dep. 2013, S.A., Rv. 254851, laddove si ricorda che una simile conclusione, non solo è «pienamente coerente con il criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 12 preleggi», ma «nel settore penale è la tecnica del rinvio "mobile" o "formale" quella che appare più coerente con il carattere permanente del potere del legislatore di compiere le scelte punitive (sez. 1, 28 gennaio 2005, n. 6775)». Non rileva, infine, la concessione delle attenuanti generiche in favore del RA, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione è causa ostativa all'applicazione del beneficio penitenziario richiesto la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art.
4-bis Ord. Pen., a nulla rilevando, in senso contrario, il riconoscimento dell'equivalenza o della prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, riguardando tale profilo esclusivamente il trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic, Rv. 247723).
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di ES RA deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'08/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Alessandro Centonze Plenteme Tman DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC 2016 DI CAS A CANCELLIERE M E R P iPietro Di Meo U E T R O E N O C