Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
La disposizione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, introdotta dall'art. 2, comma 1, d.l. 24 novembre 2000 n. 341, convertito in legge 19 gennaio 2001 n. 4, che prevede, per alcune categorie di reati, un aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare riferibili al periodo intercorrente tra il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di condanna di primo grado, non contempla un'ipotesi di proroga di quei termini, ma solo un loro incremento, destinato, come tale, ad operare "ex lege", indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/08/2001, n. 34119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34119 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente - del 08/08/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 5004
3. Dott. RUGGIERO GALBIATI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 23486/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN n. Brindisi 8-5-1970
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 24/04/2001. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Colonnese. Udito il P.M. nella persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto
OSSERVA
La Corte d'Assise di Brindisi con ordinanza 15.03.2001 rigettava l'istanza di AN AN, volta ad ottenere la declaratoria di cessazione di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
La Corte osservava che - con riguardo ai reati per i quali la misura era stata disposta - dalla data del decreto che disponeva il giudizio (17.03.1999) non risultava "decorso il termine massimo di cui al combinato disposto degli artt. 303 e 304 comma 6^ cpp (come modificati dalla legge n^ 4/2001)...", considerato anche il provvedimento di sospensione dei termini nella fase del giudizio adottato ai sensi dell'art. 304 comma 2^ c.p.p.. La nuova formulazione dei richiamati articoli consentiva, infatti, di considerare, nel computo massimo dei termini di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi previsto dal nuovo numero 3 bis aggiunto dopo il numero 3 comma 1^ lett. b) dell'art. 303 c.p.p.. Detto aumento si aggiungeva al termine massimo dei due anni (1 anno ex art. 303, c. 1^ lett. b) n. 2, raddoppiato ex art. 304 c. 6^ c.p.p.) che, pertanto, veniva aumentato fino ad anni 2 e mesi 6.
Detto calcolo valeva per tutti i reati contestati al AN puniti con pena della reclusione non superiore, nel massimo a 20 anni. Andava tuttavia considerato che il AN era sottoposto a custodia cautelare "anche con riferimento ai capi b3 ed h3 per i quali la pena prevista, considerato il concorso delle aggravanti contestate, supera gli anni 20 di reclusione, con conseguente applicazione dell'art. 303 c. 1^ lett. b n. 3 e raddoppio fino a 3 anni e 6 mesi, ex art. 304 c. 6^ cpp., del termine massimo di custodia cautelare, da conteggiarsi sempre a partire dalla data del decreto che ha disposto il giudizio". Il tribunale di Lecce con ordinanza 24.04.2001 - decidendo sull'appello proposto dal AN - confermava il provvedimento della Corte d'Assise.
Ricorre per cassazione il AN denunciando violazione di legge. Deduce, anzitutto, che la norma di cui al numero 3 bis, aggiunto dopo il numero 3 del comma 1^ lett. b) cpp. dell'art. 303 cpp., configura un'ipotesi di proroga della custodia cautelare che può operare solo previa richiesta del P.M..
Contesta quindi l'interpretazione che della norma è stata data dal collegio, sollecitando l'annullamento del provvedimento. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Va premesso che la disposizione di cui al n. 3 bis del c. 1^ lett. b dell'art. 303 cpp. prevede un aumento dei termini di durata della custodia cautelare e non un'ipotesi di proroga, donde tale incremento opera ex lege, indipendentemente da apposita richiesta dell'organo dell'accusa.
Ciò premesso va osservato che la norma è formulata nel modo seguente: "Qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2^, lett. a), i termini di cui ai numeri 1) 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini ci cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti".
Va subito rilevato che, poiché, detto termine dovrà imputarsi in parte a quello della precedente fase "ove non completamente utilizzato" e per la parte residua ai termini di cui alla lettera d) che dovranno essere proporzionalmente ridotti, è evidente, anzitutto, che i termini delle fasi ordinarie di custodia cautelare, complessivamente calcolati, non possono essere superati. Nel caso in cui, poi, sia stata disposta sospensione dei termini, la durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 c. 6^ cpp., non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 "senza tener conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b, numero 3 bis)". Tale inciso mira, quindi, a sterilizzare il termine di sei mesi previsto al numero 3 bis indicato dell'articolo 303 cpp., precisando che lo stesso non può esser aggiunto ai termini di durata massima della custodia cautelare ("doppio dei termini previsti dall'art. 303 commi 1, 2 e 3") che restano pertanto inalterati.
Ciò posto va rilevato che più errori viziano il provvedimento impugnato.
Il decreto che disponeva il giudizio reca la data del 17.03.1999 e pertanto il termine di custodia cautelare, per i reati contestati all'imputato puniti con pena non superiore nel massimo a 20 anni, era pari ad anni 1 (art. 303 co. 1^ lettera b) n. 2 cpp.). Essendo intervenuto il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 304 co. 2^ cpp., il termine poteva essere aumentato solo fino al doppio (art. 304 co. 6^ cpp.)".
Illegittimamente, quindi, per le ragioni espresse in precedenza, è stato, invece, computato il termine ulteriore di 6 mesi previsto dal numero 3 bis dell'art. 303 cpp.. Deve aggiungersi che erroneamente è stato poi affermato che per i reati di cui ai capi b3 ed h3, "trattandosi di delitti puniti con pena della reclusione superiore nel massimo a 20 anni", il termine massimo di custodia cautelare si prolungava fino ad anni 3 e mesi 6 a partire dal 17.03.1999.
Va infatti osservato che, dalla documentazione in atti, emerge che i delitti di cui ai capi b3 ed h3 prevedono due ipotesi di concorso in rapina pluriaggravata, punite con la reclusione fino a 20 anni, donde, per tutti i reati contestati, il termine massimo di custodia è pari ad anni 2 di reclusione. Essendo detto termine spirato fin dal 17.03.2001, risulta cessata l'efficacia della misura cautelare applicata. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, ordinandosi l'immediata liberazione del AN se non detenuto per altra causa.
La cancelleria curerà gli incombenti di legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di AN AN se non detenuto per altra causa, dichiarando cessata l'efficacia della misura cautelare applicata nei confronti del predetto. Manda alla cancelleria perché sia data comunicazione al P.G. presso la Corte di Cassazione. Così deciso in Roma, il 8 agosto 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2001