Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8353 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
€ 0067915 E 08353/02 6 8 5 N 9 . O 1 I N / I Z 4 - / A 6 B R R 2 T . . L S R R I . L A P G A . I C B E . T D A O R B U L I SUPREMA DI CASSAZIONE A E T A D D 1 I R S 3 E 1 N SEZIONE QUINTA CIVILE E E T . S N T N I E A S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A R.G.N.2983/00 Dott. Enrico Papa Presidente Dott. Antonio Merone Consigliere Cron.Consigliere 23124 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Falcone Cons. Rel. Ud. 14/03/02 Dott. Francesco TIRELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67915 sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente -
contro
UT RS, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Cattolica 3, presso l'avv. Elisabetta Manoni, rappresentata e difesa dall'avv. Santa Silvestri;
controricorrente avverso la sentenza n. 189/41/98, depositata il 23/1/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. OGGETTO: Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Termini. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/3/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Sclafanti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso, La Corte, M osserva quanto segue. Avendo ricevuto la notifica di una cartella esattoriale per il pagamento dell'ILOR 1988, UT RS si rivolgeva alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Roma, che con sentenza n. 116/45/1997 annullava il ruolo impugnato. L'Ufficio II.DD. di Albano Laziale interponeva appello, che veniva però rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio perché l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione con un unico motivo con il quale deduceva la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 14/3/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 36 bis del DPR n. 600/1973 e 28 della L. n. 449/1997. Tale essendo il contenuto della doglianza di parte, osserva il Collegio che in base al citato art. 36 そ bis del DPR n. 600/1973, gli uffici avrebbero dovuto procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro presentazione. Interpretata per lungo tempo nel senso che si trattava di una disposizione meramente interna e, cioè, puramente sollecitatoria degli uffici che, di avrebbero potuto continuare a conseguenza, beneficiare del più ampio margine di cui agli artt. 17 del DPR n. 602/1973 e 43 del DPR n. 600/1973, tale norma ha poi formato oggetto di una diversa lettura da parte di C.Cass. 1997/07088, che 3 discostandosi dall'orientamento di cui sopra, ha carattere perentorio alla scadenza riconosciuto annuale in essa fissata. Il Legislatore è, però, intervenuto prontamente sul con l'art. 28 della L. n. punto, stabilendo 449/1997 che il primo comma dell'art. 36 bis del " DPR 29 settembre 1973, n. 600"... doveva" essere interpretatc nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non "era stabilito a pena di decadenza". La natura interpretativa della norma (riconosciuta legittima da Corte cost. 2000/00117) comporta la M retroattività della stessa (v., fra le tante, C.Cass. 1998/11235, 1999/07058, 2000/10134 e applicabilità 2001/00637) e la sua conseguente anche al caso di specie, rispetto al quale va ribadito che l'Ufficio non era vincolato al contemplatorispetto del più breve termine dall'art. 36 bis, potendo fruire di quello più lungo di cui al ricordato art. 43 del medesimo DPR n. 600/1973. In accoglimento del ricorso dell'Amministrazione, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, Tributaria della Commissione ad altra sezione Regionale del Lazio. Roma, il 14/3/2002. LA"Aurais pill. EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.2 GIU 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista E N O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / S N 4 I A / - I 6 G 2 E B R . . R R A L . L T P A . A U D D . B L B I E E A T R D T A N T I I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T I N A A M 5