Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 2
Il disposto dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi.
Dal principio enunciato dall'art.1 della legge n. 782 del 1980 (richiamato dai successivi provvedimenti legislativi emanati in materia), secondo il quale le imprese possono beneficiare degli sgravi degli oneri contributivi sociali a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, deriva che la citata normativa di esenzione è inapplicabile in concreto - con conseguenti infrazioni previdenziali a carico dell'imprenditore che se ne sia comunque avvalso - qualora, in tema di apprendistato, la durata massima del tirocinio, come prevista dalla contrattazione collettiva, sia stata superata senza l'attribuzione della qualifica di spettanza e la corresponsione della relativa retribuzione e da tale inosservanza sia derivato al lavoratore un trattamento inferiore a quello minimo fissato dalla medesima contrattazione per la qualifica corrispondente a quella non attribuita.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Cons. Relatore -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT NA AE, in persona del suo titolare AG GA, elettivamente domiciliata in Roma, via R. Fauro n. 43, presso lo studio dell'avv. Ugo Petronio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Pinza, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marchini Paolo, Fonzo Fabio e Ponturo Domenico, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 510/97 del Tribunale di Forlì, depositata il 27/6/97, R.G. 2500/92;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere relatore Dott. Mileo Vincenzo;
Udito l'Avv. Petronio Ugo;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dettori Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 giugno 1992 il Pretore di Forlì rigettava la opposizione avverso il decreto monitorio con il quale alla TT AG GA veniva ingiunto di pagare in favore dell'I.N.P.S. talune somme, a titolo di contributi omessi e sanzioni civili correlati al mancato inquadramento dell'attività di officina espletata nel settore dell'industria, invece che nell'artigianato, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione degli oneri sociali nei riguardi di due dipendenti apprendisti, in ordine ai quali risultava superato il periodo di apprendistato fissato dalla legge e dalle contrattazioni collettive - rispettivamente, due anni per la industria e 5 anni per l'artigianato -, senza la attribuzione della qualifica di operaio. Con sentenza del 18 maggio 1996 lo stesso pretore rigettava la opposizione proposta dalla medesima TT avverso decreto ingiuntivo per ulteriori, analoghe infrazioni accertate a suo carico. Proposti separati appelli dalla soccombente in ordine ad entrambe le decisioni, e resistente l'Istituto, che evidenziava la infondatezza dei gravami, il Tribunale del luogo, previa riunione dei procedimenti, rigettava le impugnazioni con pronuncia del 27 giugno 1997. Ritenevano i giudici di merito, dopo avere respinto preliminarmente le eccezioni di nullità ed improcedibilità dei decreti opposti riformulate dalla TT che le acquisite risultanze processuali, documentali e testimoniali, avevano ampiamente dimostrato la ricorrenza di sicuri connotati per l'inquadramento dell'attività espletata dalla appellante nel settore dell'industria, con la conseguente configurabilità delle infrazioni contestate in tema di limiti temporali dell'apprendistato rispetto a quelli del settore artigiano.
Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione ancorato a tre motivi;
resiste l'I.N.P.S. con controricorso.
Il AG ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art.378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata, preliminarmente, la eccezione di inammissibilità formulata nel controricorso dall'Istituto in ordine al presente gravame, con riferimento ad asserite carenze della procura speciale apposta a margine dell'atto stesso, attinenti in concreto alla mancanza di data, alla omessa indicazione della sentenza impugnata e del procedimento per il quale detta procura è stata rilasciata, nonché alla incertezza circa l'epoca del rilascio, se cioè successivamente alla decisione gravata ed al fine del ricorso per cassazione.
Dall'intero contesto della impugnazione tutti gli elementi menzionati risultano ben evidenziati e, comunque, tali da non residuare dubbi al riguardo, sicché, pur se non espressi e coordinati secondo formule o schemi sacramentali, essi ricorrono esaustivamente nella specie e non lasciano spazio alle perplessità di cui alle doglianze del controricorrente, ne' si profilano in conseguenza violazioni dei principi ritenuti a fondamento della validità ed efficacia della procura speciale ad litem, con analoghi riflessi positivi in tema di ammissibilità del presente giudizio di cassazione.
Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente TT ripropone la eccezione di nullità dei decreti monitori opposti, deducendo la omessa specificazione della pretesa ingiuntiva in difetto di identificazione del fatto posto a fondamento della obbligazione contributiva, e pertanto la violazione e falsa applicazione dell'art. 638, coordinato agli artt. 125 e 163 C.P.C., nonché il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura è infondata, anche se la motivazione della sentenza va corretta, a norma dell'art.384 cpv Codice di rito come in prosieguo, atteso che il dispositivo è conforme al diritto.
Al ricorso per ingiunzione, invero, non si applicano le prescrizioni di cui all'art. 414 C.P.C. sul contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, anche se le somme richieste riguardano uno o più dei rapporti riconducibili nell'ambito delle controversie di lavoro o previdenziali, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione soltanto a seguito della opposizione al provvedimento monitorio - in conformità alla precisazione contenuta nell'art. 645, secondo comma, codice di rito -, e di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni previste dal menzionato art. 414 C.P.C. (Cfr. Cass.n. 4422/1997(, A diverse conclusioni, invece, è dato pervenire nella ipotesi di ordinanza - ingiunzione, emessa dalla P.A. ai sensi degli artt. 18 e 35 legge 24 novembre 1981, n. 681, la cui motivazione è prescritta a pena di nullità, perché in assenza di essa l'interessato, che nel giudizio di opposizione assume la veste sostanziale di convenuto, non è posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla difesa (Cfr. Cass. n. 4946/1994). Nella specie i decreti monitori risultano correttamente articolati e, nella memoria costitutiva dell'I.N.P.S. in data 16.3.1989, depositata a seguito di opposizione ex adverso agli stessi, la specificazione dei motivi suffraganti la pretesa obbligatoria è stata effettuata in modo congruo e completo, con riferimento e richiamo dei verbali di accertamento ritualmente notificati e con la indicazione precisa della natura dei contributi evasi, del periodo di omissione e delle infrazioni nominative, sì da rendere chiaro il quadro contravenzionale contestato e da permettere al riguardo un ampio e puntualizzato esercizio del diritto di difesa;
ne consegue, dunque, la insussistenza della nullità prospettata. Con la seconda doglianza la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 443 C.P.C, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, insiste per la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi per decreto ingiuntivo, atteso il difetto del preventivo esperimento del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 C.P.C.. La censura è del pari inconsistente, in quanto la generica motivazione della sentenza impugnata sul punto, di rigetto dell'eccezione di improcedibilità "in quanto non sembrano esservi preclusioni di legge in tal senso", appare sostanzialmente corretta, pur se va integrata con il richiamo del principio giurisprudenziale reiteratamente enunciato da questa Suprema Corte, secondo il quale il disposto dell'art. 443, secondo comma, codice di rito - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione soltanto nelle controversie relative a domande proposte da privati
contro
Enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli Enti stessi (Cfr. Cass. n. 3548/1994). Con il terzo motivo di gravame la TT ricorrente, denunciando genericamente violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n.443/85, ne esplicita poi il contenuto nel contesto della sua esposizione, deducendo, con riferimento alle caratteristiche discretive tra impresa artigianale e quella della piccola industria, che nella specie si configurava la prima, e non la seconda, con conseguente insussistenza delle pretese contributive correlate a quest'ultima, atteso che il titolare AG GA operava materialmente, e comunque manualmente, all'interno dell'azienda, laddove tale circostanza, preclusiva del diverso inquadramento ritenuto dall'I.N.P.S., erroneamente è stata esclusa o non sufficientemente valorizzata a tal fine in sentenza. La censura è infondata per un triplice ordine di considerazioni. Come correttamente evidenziato dai giudici di merito, la normativa di pertinenza prevede, perché l'impresa possa definirsi "artigiana", la ricorrenza congiunta di tre requisiti, afferenti ai limiti dimensionali della stessa, alla prevalenza del lavoro personale, anche manuale, dell'imprenditore artigiano nel processo produttivo, ed alla preminenza funzionale del lavoro sul capitale nell'impresa (artt. 2 e 3 legge 8 agosto 1985, n. 443). Nel caso in esame, ritenuto sussistente l'elemento dimensionale correlato al numero dei lavoratori occupati, il Tribunale, con rigorosa ed approfondita analisi e valutazione di tutte le risultanze processuali, documentali e testimoniali, ha escluso la configurabilità degli altri due elementi menzionati, e ciò alla stregua di ponderosi, esaustivi rilievi in fatto, concernenti la ritardata e retroattiva iscrizione della TT AG nell'albo delle imprese artigiane, avvenuta soltanto dopo la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado ed a fronte della contraria documentazione prodotta dall'I.N.P.S. e delle dichiarazioni rese dallo stesso AG all'Istituto, con le quali aveva richiesto la classificazione industriale della propria impresa;
il difetto assoluto di prova della prevalenza del lavoro sul capitale, il cui onere evidentemente gravava sul ricorrente, in presenza delle predette risultanze opposte evidenziate dall'Ente sull'inquadramento dell'azienda (e sul punto non è stato proposto gravame, sicché sull'assunto di tale carenza si è ormai formato il giudicato interno); la circostanza, del pari inequivocamente accertata, che il AG, titolare dell'impresa, non operasse personalmente con proprio lavoro manuale nella stessa, come dichiarato dall'interessato medesimo nella denuncia di esercizio del 1981 relativa all'inizio dell'attività di officina da lui gestita, ed avvalorato in modo sintomatico dalle testimonianze acquisite circa la reale conduzione dell'azienda e la organizzazione del lavoro al suo interno, nonché dal fatto che il ricorrente aveva il proprio ufficio ed operava personalmente presso altra ditta per il commercio di autovetture di cui era ugualmente titolare.
Inoltre, come del pari correttamente osservato dal Tribunale, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non può ritenersi vincolante ai fini dell'inquadramento in concreto, ma costituisce soltanto mero presupposto di fatto per usufruire della cd. legislazione di ausilio, dovendosi invece accertare la reale sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Giacché l'impresa, che chiede nei confronti dell'I.N.P.S. l'accertamento della sua natura artigiana (o ne contesta il diverso accertamento) per ottenere il corrispondente inquadramento ai fini contributivi, ha l'onere di provare la ricorrenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza poter limitarsi ad invocare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, che ha valore meramente indiziario e che, anche quando abbia acquisito valore costitutivo - per effetto dell'art. 5 legge n. 443/1985 -, può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione della impresa agli effetti del regime previdenziale (o quello, nella specie, del diritto a fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali)-.
Ciò posto, poi, e ribadito per quanto precede la natura industriale della impresa facente capo alla ricorrente, appare, in ultimo, ugualmente corretto il conciso rilievo dei giudici di merito in ordine alla fondatezza delle pretese contravvenzionali e creditorie dell'Istituto correlate alla revoca della concessa fiscalizzazione degli oneri sociali - Ed invero dal principio sancito dall'art. 1 legge n.782/80, richiamato dai provvedimenti successivi emanati in subiecta materia, secondo il quale le imprese possono beneficiare degli sgravi degli oneri contributivi sociali soltanto qualora, come condicio sine qua non, assicurino ai propri dipendenti, ad ogni livello e qualifica, trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, deriva che la citata normativa di esenzione è inapplicabile in concreto - con conseguenti infrazioni previdenziali a carico dell'imprenditore che se ne sia comunque avvalso - qualora, in tema di apprendistato, la durata massima del tirocinio, come prevista dalla contrattazione collettiva, sia stata superata, come nella specie, senza l'attribuzione della qualifica operaia, e quindi senza la corresponsione del correlato salario, e da tale inosservanza derivi per il lavoratore un trattamento inferiore a quello minimo fissato dalla medesima contrattazione per la corrispondente qualifica non attribuita.
Le esposte considerazioni consentono di ritenere che la decisione impugnata non risulta inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi prospettati in gravame;
per l'effetto il ricorso va, dunque, rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art.91 C.P.C., la ricorrente va, poi, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L.21.500, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 3.000.000 (tre milioni). Roma 24 novembre 1998.