Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6165
CASS
Sentenza 19 giugno 1999

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Il disposto dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi.

Dal principio enunciato dall'art.1 della legge n. 782 del 1980 (richiamato dai successivi provvedimenti legislativi emanati in materia), secondo il quale le imprese possono beneficiare degli sgravi degli oneri contributivi sociali a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, deriva che la citata normativa di esenzione è inapplicabile in concreto - con conseguenti infrazioni previdenziali a carico dell'imprenditore che se ne sia comunque avvalso - qualora, in tema di apprendistato, la durata massima del tirocinio, come prevista dalla contrattazione collettiva, sia stata superata senza l'attribuzione della qualifica di spettanza e la corresponsione della relativa retribuzione e da tale inosservanza sia derivato al lavoratore un trattamento inferiore a quello minimo fissato dalla medesima contrattazione per la qualifica corrispondente a quella non attribuita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6165
    Data del deposito : 19 giugno 1999

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