Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 311
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Sentenza 20 gennaio 2000

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Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di fase, l'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. autorizza il ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, sempre che ricorra l'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza dei termini è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire prima e non dopo la sentenza di condanna, trovando altrimenti applicazione il primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva sostenuto che la misura cautelare non avrebbe potuto essere ripristinata perché la sentenza di condanna era stata emessa prima della scarcerazione; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che la nuova misura era stata correttamente applicata in quanto la scarcerazione era stata sì disposta dopo la sentenza d'appello, ma riconoscendosi che la scarcerazione avrebbe dovuto essere disposta prima di tale sentenza per l'avvenuta decorrenza del termine di fase in relazione al giudizio di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 311
    Data del deposito : 20 gennaio 2000

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