Sentenza 20 gennaio 2000
Massime • 1
Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di fase, l'art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. autorizza il ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, sempre che ricorra l'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza dei termini è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire prima e non dopo la sentenza di condanna, trovando altrimenti applicazione il primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva sostenuto che la misura cautelare non avrebbe potuto essere ripristinata perché la sentenza di condanna era stata emessa prima della scarcerazione; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che la nuova misura era stata correttamente applicata in quanto la scarcerazione era stata sì disposta dopo la sentenza d'appello, ma riconoscendosi che la scarcerazione avrebbe dovuto essere disposta prima di tale sentenza per l'avvenuta decorrenza del termine di fase in relazione al giudizio di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 20/01/2000
1. Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.311
3. Dott. Vittorio G. Ebner Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.45363/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TU LV nato a [...] il [...].
avverso l'ordinanza in data 24/9/1999 del Tribunale di CATANIA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA;
udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Ciani con le quali chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 12/4/1999, non ancora passata in giudicato, TU LV è stato condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione (in continuazione con la pena di anni nove di reclusione già inflittagli con sentenza della Corte di Assise di Catania del 12/5/1995), perché riconosciuto colpevole di associazione per delinquere di stampo mafioso. In relazione a quest'ultimo procedimento, l'imputato è stato scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, con ordinanza del Tribunale del riesame del 22/7/1999. Il TU, detenuto per scontare la pena di anni nove di reclusione di cui sopra, aveva richiesto la scarcerazione per avvenuta espiazione di tale pena. In data 29/11/1997, il TU ha riportato altra condanna alla pena complessiva di anni undici e mesi sei di reclusione, per i delitti di estorsione aggravata e continuata, sequestro di persona aggravato in concorso, detenzione e porto abusivo di arma continuati ed in relazione a tale procedimento è stato scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in data 20/7/1999. Su istanza del P.G., la Corte di Assise di Appello di Catania, ripristinava la custodia cautelare in carcere, con riguardo alla sentenza del 12/4/1999, ai sensi degli artt. 307.2, lett. b), in relazione all'art 274.1, lett. b) e 275 cpp., mentre il Tribunale in sede di riesame, con il provvedimento impugnato del 24/9/1999, confermava la misura cautelare.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, prospettando un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, deduce la violazione dell'art. 307.2, lett. b) cpp, per difetto di motivazione in ordine al pericolo di fuga, non desunto da elementi autonomi ed obiettivi, mentre il residuo pena da scontare (anni tre e mesi sei) è modesto, per cui il Tribunale per sostenere il provvedimento ha dovuto richiamare altra condanna, inutilizzabile non riguardando il procedimento nel quale la misura cautelare è stata ripristinata. Inoltre, essa non è idonea a supportare il pericolo di fuga. Nè alcun rilievo può essere dato alla personalità del TU, non avendo la Corte valutato che nell'ambito della sentenza di condanna ad anni 12 e mesi sei di reclusione egli è stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis C.P., mentre la latitanza, datata nel tempo non rende concreto il pericolo di fuga. Con il secondo motivo deduce che la misura cautelare non avrebbe potuto essere ripristinata, in quanto la sentenza non era sopravvenuta alla cessazione della misura, ma emessa precedentemente (12/4/199) alla scarcerazione (22/7/199), mentre doveva trovare applicazione il primo comma dell'art. 307 cpp.. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riproposto in questa sede le stesse censure già sollevate avanti il Tribunale del riesame, ma senza contestare la motivazione con la quale esse erano state respinte.
Infatti, i giudici del riesame avevano evidenziato che, pur facendo espresso riferimento alla possibilità che l'imputato si rendesse irreperibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza dovendo ancora scontare anni tre e mesi sei di reclusione, aveva richiamato anche la condanna ad anni undici e mesi sei di reclusione per i gravissimi reati già indicati, oltre alla lunga latitanza, mostrando di avere solidi legami con il mondo della criminalità organizzata e, quindi, considerando concreto il pericolo di fuga, a fronte di una lunga pena da scontare, dovendosi la valutazione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 274, lett. b) cpp, logicamente rapportare alla posizione dell'imputato, considerata nella sua globalità.
Inoltre, il Tribunale del riesame aveva, altresì, evidenziato come precedentemente il pericolo di fuga era stato escluso sull'erroneo presupposto che il TU stesse scontando una pena a nove anni di reclusione, con scadenza nel 2008, mentre, con riferimento alla condanna ad anni undici e mesi sei di reclusione, in data 20/7/1999 era stata disposta la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare. Per cui il provvedimento restrittivo della Corte di Assise ha, correttamente, ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga sulla base di nuovi e rilevanti elementi. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Infatti, l'articolo 307.2, lett. b) cpp. autorizza il ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado (sempre che ricorra, come nella specie, l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b cpp), solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza dei termini è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire prima e non dopo la sentenza di condanna.
Nella diversa ipotesi trova applicazione il disposto dell'art. 307.1 cpp., per cui il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la misura della custodia cautelare (compreso il pericolo di fuga) deve fare ricorso alle altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti.
Per quanto riguarda il TU - fermo restando il suddetto principio per il quale una volta decorsi i termini massimi di custodia cautelare, non è possibile reiterare la stessa misura per lo stesso fatto - correttamente è stata applicata la nuova misura, in quanto la scarcerazione era stata disposta dopo la sentenza di appello, ma riconoscendosi (ora per allora) la decorrenza del termine di fase in relazione al giudizio di primo grado, per cui la scarcerazione avrebbe dovuto essere disposta prima della sentenza del 12/4/1999.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione al cpp.. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000