CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21538 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Mida Trust Company S.r.l. avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21538 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 17/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla S.r.l. Mida Trust Company nei confronti dell'ordinanza del 24 settembre 2025 del medesimo Tribunale di Lecce, con la quale è stato revocato il sequestro preventivo disposto nei confronti del Trust NGR limitatamente alla somma di 12.291,20 (necessaria per pagare i compensi professionali relativi a una causa civile promossa nell'interesse del medesimo Trust NGR) e non anche della ulteriore somma di 12.000,00 euro (di cui era stato chiesto il dissequestro per poter corrispondere i compensi professionali al notaio che aveva ricevuto l'atto pubblico avente a oggetto il cambio del trustee del medesimo trust). 2. Avverso tale ordinanza la S.r.l. Mida Trust Company ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'Avvocato Andrea Sambati, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 42 d.lgs. n. 159 del 2011 e un vizio della motivazione, con riferimento al diniego del dissequestro delle somme necessarie a corrispondere i compensi professionali spettanti al notaio che aveva ricevuto l'atto relativo al cambio del trustee del Trust NGR, in quanto tale atto si era reso necessario a seguito della rinuncia del precedente trustee, la DBS Group International Trust Company, che ne aveva comportato la sostituzione con la S.r.l. Mida Trust Company. Il rigetto dell'appello proposto avverso il diniego di dissequestro delle somme necessarie a pagare i suddetti compensi professionali era stato giustificato dal Tribunale con il rilievo che gli stessi non atterrebbero alla conservazione o all'aumento di redditività dei beni sequestrati, benché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il funzionamento del trust non risponderebbe solo all'interesse del disponente ma sarebbe anche volto a salvaguardare il pericolo di dispersione dei beni confluiti nel trust medesimo sottoposti a sequestro preventivo in funzione della loro confisca. La funzione del Trust NGR era proprio quella di garantire la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, cosicché le spese notarili, necessarie per la sostituzione del trustee, sarebbero spese necessarie ai fini della conservazione e amministrazione dei beni confluiti nel trust, in considerazione delle caratteristiche funzionali e di scopo dell'incarico di trustee, la cui presenza sarebbe immancabile per la stessa esistenza del trust, con la conseguente necessità della sua sostituzione in caso di rinuncia di quello precedente, onde consentire la prosecuzione della operatività del trust stesso. Dopo aver premesso la ricostruzione normativa del trust e delle funzioni del trustee ha, quindi, affermato che non vi può essere un trust senza trustee;
che se 2 un trustee si dimette ne deve necessariamente essere nominato uno nuovo;
che il subentro del nuovo trustee è necessario per l'amministrazione e la conservazione dei beni confluiti nel trust;
che tale subentro, in ragione della presenza di beni immobili, deve essere realizzato necessariamente mediante atto pubblico ricevuto da notaio;
che, quindi, le relative spese, imposte e tasse sono strettamente collegate con l'ufficio di trustee, che ha l'obbligo giuridico di amministrare e conservare i beni in trust, soprattutto se sottoposti a sequestro. Si aggiunge che l'esistenza di un secondo disponente, sottolineata nell'ordinanza impugnata per disattendere la richiesta di dissequestro, sarebbe irrilevante, in quanto l'interesse primario alla conservazione dei beni è dello Stato, in considerazione del vincolo cautelare su di essi apposto, in funzione della loro confisca. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 104 disp. att. cod. proc. pen. e 42 d.lgs. 159/2011 e il corretto inquadramento fattuale della fattispecie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di dissequestro delle somme necessarie a corrispondere i compensi richiesti dal notaio che ha ricevuto l'atto pubblico di sostituzione del trustee del Trust NGR escludendo che si tratti di spese necessarie per la conservazione e custodia dei beni sequestrati, come tali gravanti su questi ultimi, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 42, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (secondo cui «Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento»). In particolare, il Tribunale ha sottolineato come, nell'ambito delle indagini nei confronti di IM AT (imputato dei reati di cui agli artt. 3, 4, 5, 10 e 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000 e 640-bis cod. pen.), è stato disposto il sequestro preventivo di beni immobili e denaro assegnati dallo stesso AT al Trust NGR a fini elusivi, ossia proprio allo scopo di sottrarli al sequestro e alla confisca, per essere solo apparente la separazione tra il patrimonio del disponente (ossia l'imputato AT) e il trust, con la conseguente riconducibilità degli stessi al suddetto AT e, con essa, la loro sequestrabilità a fini di confisca. 3 È stata, pertanto, esclusa la natura di spese necessarie per la conservazione e la custodia dei beni sequestrati di quelle, oggetto della richiesta di dissequestro, sostenute per la sostituzione del trustee. 3. Si tratta di considerazioni corrette e immuni da censure, peraltro neppure oggetto di autentico confronto critico, posto che il ricorso si sofferma prevalentemente sui caratteri del trust e sulla funzione del trustee, senza considerare quanto esposto nell'ordinanza impugnata a proposito della costituzione del Trust NGR in epoca antecedente al sequestro e della sua finalità elusiva (non contestata nel ricorso né suscettibile di rivisitazione in considerazione della preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare), in quanto tale carattere esclude la qualificabilità come spese necessarie per la conservazione e la custodia dei beni sequestrati degli oneri sostenuti per la sostituzione del trustee (oggetto della richiesta di dissequestro disattesa dal Tribunale e oggetto dell'appello cautelare pure rigettato dal Tribunale), in quanto il sequestro prescinde dall'esistenza del trust ed è indipendente da esso, ed anzi ha la funzione di neutralizzarne i possibili effetti di inopponibilità ai provvedimenti ablatori. Ne consegue che le spese e gli oneri sostenuti per il funzionamento e l'operatività del trust, comprese le spese per la sostituzione del trustee, non possono essere considerati come necessari per la conservazione e la custodia dei beni in sequestro e non devono, quindi, gravare su questi ultimi, in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, l'operatività del trust risponde all'interesse del disponente o dei disponenti e non è affatto strettamente collegabile alla conservazione dei beni conferiti nel trust, la quale prescinde dalla esistenza e operatività del trust nel quale sono stati conferiti, con l'ulteriore conseguenza che le spese relative al funzionamento del trust, tra cui quelle di sostituzione dei trustee, non attengono alla conservazione dei beni sequestrati. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della evidente infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/3/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21538 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 17/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla S.r.l. Mida Trust Company nei confronti dell'ordinanza del 24 settembre 2025 del medesimo Tribunale di Lecce, con la quale è stato revocato il sequestro preventivo disposto nei confronti del Trust NGR limitatamente alla somma di 12.291,20 (necessaria per pagare i compensi professionali relativi a una causa civile promossa nell'interesse del medesimo Trust NGR) e non anche della ulteriore somma di 12.000,00 euro (di cui era stato chiesto il dissequestro per poter corrispondere i compensi professionali al notaio che aveva ricevuto l'atto pubblico avente a oggetto il cambio del trustee del medesimo trust). 2. Avverso tale ordinanza la S.r.l. Mida Trust Company ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'Avvocato Andrea Sambati, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 42 d.lgs. n. 159 del 2011 e un vizio della motivazione, con riferimento al diniego del dissequestro delle somme necessarie a corrispondere i compensi professionali spettanti al notaio che aveva ricevuto l'atto relativo al cambio del trustee del Trust NGR, in quanto tale atto si era reso necessario a seguito della rinuncia del precedente trustee, la DBS Group International Trust Company, che ne aveva comportato la sostituzione con la S.r.l. Mida Trust Company. Il rigetto dell'appello proposto avverso il diniego di dissequestro delle somme necessarie a pagare i suddetti compensi professionali era stato giustificato dal Tribunale con il rilievo che gli stessi non atterrebbero alla conservazione o all'aumento di redditività dei beni sequestrati, benché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il funzionamento del trust non risponderebbe solo all'interesse del disponente ma sarebbe anche volto a salvaguardare il pericolo di dispersione dei beni confluiti nel trust medesimo sottoposti a sequestro preventivo in funzione della loro confisca. La funzione del Trust NGR era proprio quella di garantire la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, cosicché le spese notarili, necessarie per la sostituzione del trustee, sarebbero spese necessarie ai fini della conservazione e amministrazione dei beni confluiti nel trust, in considerazione delle caratteristiche funzionali e di scopo dell'incarico di trustee, la cui presenza sarebbe immancabile per la stessa esistenza del trust, con la conseguente necessità della sua sostituzione in caso di rinuncia di quello precedente, onde consentire la prosecuzione della operatività del trust stesso. Dopo aver premesso la ricostruzione normativa del trust e delle funzioni del trustee ha, quindi, affermato che non vi può essere un trust senza trustee;
che se 2 un trustee si dimette ne deve necessariamente essere nominato uno nuovo;
che il subentro del nuovo trustee è necessario per l'amministrazione e la conservazione dei beni confluiti nel trust;
che tale subentro, in ragione della presenza di beni immobili, deve essere realizzato necessariamente mediante atto pubblico ricevuto da notaio;
che, quindi, le relative spese, imposte e tasse sono strettamente collegate con l'ufficio di trustee, che ha l'obbligo giuridico di amministrare e conservare i beni in trust, soprattutto se sottoposti a sequestro. Si aggiunge che l'esistenza di un secondo disponente, sottolineata nell'ordinanza impugnata per disattendere la richiesta di dissequestro, sarebbe irrilevante, in quanto l'interesse primario alla conservazione dei beni è dello Stato, in considerazione del vincolo cautelare su di essi apposto, in funzione della loro confisca. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 104 disp. att. cod. proc. pen. e 42 d.lgs. 159/2011 e il corretto inquadramento fattuale della fattispecie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di dissequestro delle somme necessarie a corrispondere i compensi richiesti dal notaio che ha ricevuto l'atto pubblico di sostituzione del trustee del Trust NGR escludendo che si tratti di spese necessarie per la conservazione e custodia dei beni sequestrati, come tali gravanti su questi ultimi, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 42, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (secondo cui «Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento»). In particolare, il Tribunale ha sottolineato come, nell'ambito delle indagini nei confronti di IM AT (imputato dei reati di cui agli artt. 3, 4, 5, 10 e 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000 e 640-bis cod. pen.), è stato disposto il sequestro preventivo di beni immobili e denaro assegnati dallo stesso AT al Trust NGR a fini elusivi, ossia proprio allo scopo di sottrarli al sequestro e alla confisca, per essere solo apparente la separazione tra il patrimonio del disponente (ossia l'imputato AT) e il trust, con la conseguente riconducibilità degli stessi al suddetto AT e, con essa, la loro sequestrabilità a fini di confisca. 3 È stata, pertanto, esclusa la natura di spese necessarie per la conservazione e la custodia dei beni sequestrati di quelle, oggetto della richiesta di dissequestro, sostenute per la sostituzione del trustee. 3. Si tratta di considerazioni corrette e immuni da censure, peraltro neppure oggetto di autentico confronto critico, posto che il ricorso si sofferma prevalentemente sui caratteri del trust e sulla funzione del trustee, senza considerare quanto esposto nell'ordinanza impugnata a proposito della costituzione del Trust NGR in epoca antecedente al sequestro e della sua finalità elusiva (non contestata nel ricorso né suscettibile di rivisitazione in considerazione della preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare), in quanto tale carattere esclude la qualificabilità come spese necessarie per la conservazione e la custodia dei beni sequestrati degli oneri sostenuti per la sostituzione del trustee (oggetto della richiesta di dissequestro disattesa dal Tribunale e oggetto dell'appello cautelare pure rigettato dal Tribunale), in quanto il sequestro prescinde dall'esistenza del trust ed è indipendente da esso, ed anzi ha la funzione di neutralizzarne i possibili effetti di inopponibilità ai provvedimenti ablatori. Ne consegue che le spese e gli oneri sostenuti per il funzionamento e l'operatività del trust, comprese le spese per la sostituzione del trustee, non possono essere considerati come necessari per la conservazione e la custodia dei beni in sequestro e non devono, quindi, gravare su questi ultimi, in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, l'operatività del trust risponde all'interesse del disponente o dei disponenti e non è affatto strettamente collegabile alla conservazione dei beni conferiti nel trust, la quale prescinde dalla esistenza e operatività del trust nel quale sono stati conferiti, con l'ulteriore conseguenza che le spese relative al funzionamento del trust, tra cui quelle di sostituzione dei trustee, non attengono alla conservazione dei beni sequestrati. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della evidente infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/3/2026