Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potersi configurare il dolo non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso testatore - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT NA, DI NI, PI OR, DI TI, in proprio e quali successori di MA OT e LU OT, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ST PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.VICO 29, presso lo studio dell'avvocato SCIACCA GIOVANNI C., che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SURIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DI MI LB, in proprio e quale erede di MA OT E LU OT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2793/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato ROMANO Nicola, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SCIACCA Giovanni C., difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo;
assorbiti gli altri. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 29 settembre 1988 LI SI, IN TT, NI AL, AT AL convenivano davanti al Tribunale di Milano IE ZA, IG SI e AM RT AL ed esponevano:
- che il 3 aprile 1988 era deceduta MA SI, lasciando quali eredi legittimi essi attori, nonché EP SI, IG SI e AM RT AL;
- che il 24 maggio 1988 era deceduta EP SI, della quale erano successibili ex lege essi attori, nonché IG SI e AM RT AL;
- che con testamento olografo in data 19 febbraio 1987 EP SI aveva nominato IE ZA suo erede universale;
- che con scrittura privata autenticata in data 10 ottobre 1984 EP SI aveva trasferito a IE ZA, per il prezzo di lire 25.000.000, la nuda proprietà di un appartamento;
- che con altra scrittura privata autenticata in data 8 marzo 1985 EP SI aveva venduto a IE ZA, per il prezzo di lire 25.000.000, la nuda proprietà di un altro appartamento;
tanto premesso, gli attori chiedevano che:
a)venisse annullato il testamento olografo di EP SI per incapacità di intendere e di volere della testatrice o per dolo posto in essere da IE ZA;
b)venisse dichiarata la nullità (perché dissimulanti donazioni prive dei necessari requisiti di forma) delle vendite, oppure, in via subordinata, che tali atti venissero annullati per incapacità di intendere e di volere della alienante.
Gli attori chiedevano, inoltre, che IE ZA fosse condannato a rendere il conto delle somme e degli altri beni di MA SI, che EP SI gli aveva affidato perché li amministrasse.
IE ZA, costituitosi, contestava il fondamento delle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Milano con sentenza del 16 settembre 1993. NI AL, LI SI e IN TT proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 3 luglio 1996. Per quanto riguarda il testamento i giudici di secondo grado ritenevano che gli attori non avevano provato che al momento della sua redazione EP SI fosse incapace di intendere e di volere e che le attenzioni di cui la stessa era stata oggetto da parte di IE ZA non integravano gli estremi della captazione.
A tal fine, in particolare, vanamente gli attori invocavano il fatto che IE ZA avesse consegnato a EP SI (pochi giorni prima della redazione del testamento) una lettera inviatagli da LI SI per far credere alla anziana donna che i parenti si disinteressavano di lei, in quanto in tale comportamento non era ravvisabile quella artificiosa immutazione della realtà che è elemento costitutivo del dolo.
La Corte di appello riteneva, poi, inammissibili le prove testimoniali dedotte dagli appellanti, perché non avevano ad oggetto fatti che escludevano la capacità di intendere e di volere di EP SI all'epoca della redazione del testamento o fatti rilevanti ai fini dell'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 624 cod. civ. In ordine alle vendite, i giudici di secondo grado rilevavano che gli appellanti avrebbero avuto interesse a far valere la dedotta simulazione solo in quanto eredi legittimi, per l'ipotesi di invalidità del testamento;
ad ogni modo, quali eredi di una delle parti, avrebbero dovuto fornire la prova scritta di tale simulazione, il che non era avvenuto.
I giudici di merito, infine, ritenevano che non vi fosse alcuna prova che un ipotetico peculio affidato da MA SI alla sorella EP SI nel 1976 fosse stato poi preso in carico da IE ZA - quale amministratore - nel 1987. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione LI SI, NI AL, IN TT e AT AL, con quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso IE ZA.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti propongono due censure. Essi deducono, innanzitutto, che i giudici di merito avrebbero ignorato la documentazione (medica e non) dalla quale sarebbe emersa la incapacità di intendere e di volere di EP SI al momento della redazione del testamento.
La doglianza è infondata.
I giudici di secondo grado, infatti, hanno tenuto conto di tali elementi, rilevando che essi, però, si riferivano ad episodi risalenti a quando EP SI era in giovane età o successivi alla redazione del testamento oppure, infine, erano relativi a patologie organiche che non incidevano sulla capacità di intendere e di volere.
I ricorrenti si dolgono, poi, della mancata ammissione delle prove testimoniali formulate nel corso del giudizio di secondo grado. Anche tale doglianza è infondata, in quanto, le prove in questione, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, non avevano una diretta attinenza con le condizioni mentali di EP SI al momento della redazione del testamento. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che, ai fini dell'annullamento del testamento per captazione, i giudici di merito avrebbero trascurato il fatto che IE ZA aveva deliberatamente mostrato a EP SI la lettera di LI SI al fine di indurla a testare a suo favore ed aveva, allo stesso fine, circondato di attenzioni EP SI. Anche tale motivo è infondato, in quanto, come rilevato dalla Corte di appello, la consegna della lettera in questione poteva avere inciso sul piano dei motivi in ordine alla redazione del testamento, ma non aveva realizzato quella artificiosa immutazione della realtà nella quale si concreta la captazione.
Per quanto riguarda le attenzioni rivolte da IE ZA a EP SI, anche volendo ammettere che le stesse erano interessate, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa S.C., per aversi dolo non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore,- siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (cfr., in tal senso: sent. 27 febbraio 1991 n. 2122; 22 gennaio 1985 n. 254). Con il terzo motivo i ricorrenti ribadiscono la loro tesi secondo la quale gli atti di vendita della nuda proprietà dei due appartamenti da EP SI a IE ZA dissimulavano delle donazioni nulle per difetto di forma. Il motivo viene ad essere superato dal rigetto di quelli precedenti, in quanto, come rilevato dai giudici di merito, gli attuali ricorrenti, non essendo eredi di EP SI, non hanno interesse a far valere la dedotta simulazione. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda di restituzione del denaro e degli altri beni di MA SI, deducendo in proposito:
Dagli atti di causa emerge la circostanza, peraltro pacifica tra le parti, che EP SI era in possesso dei beni della sorella MA e quale procuratrice di essa incassava e tratteneva la di lei pensione (vedi verbale delle assistenti sociali del 23/12/1987 - riportato sub 2^ motivo).
La MA SI, essendo deceduta dopo la sorella EP, doveva ritenersi, per presunzione ex-lege, proprietaria esclusiva di tutti i beni mobili, arredi, gioielli, e quant'altro esistente nella sua casa di abitazione in Milano, via Predabissi n. 6, nonché creditrice di tutte le somme detenute dalla sorella. Quanto riferito costituisce la prova del fondamento della domanda di rendiconto e di restituzione dei beni di MA SI.
La Corte di merito pertanto ha fatto mal governo delle risultanze processuali ed illegittimamente ha disatteso la domanda in punto.
Anche tale motivo è infondato.
In ordine agli "altri beni", diversi dal denaro, di MA SI i ricorrenti non indicano neppure quali sarebbero le prove, trascurate dai giudici di merito, dalle quali risultava la loro effettiva (e non solo ipotetica) esistenza ed il loro affidamento a EP SI, come dedotto con l'atto introduttivo del giudizio.
Per il denaro va ricordato che la domanda iniziale era di condanna di IE ZA a rendere conto delle somme di MA SI che gli erano state affidate da EP SI perché le amministrasse.
In relazione a tale domanda i giudici di secondo grado, come già detto, hanno ritenuto che non vi erano prove che un ipotetico peculio affidato da MA SI alla sorella EP SI nel 1976 fosse stato poi preso in carico, quale amministratore, da IE ZA nel 1987.
I ricorrenti non indicano quali sarebbero le prove che dimostravano il contrario, trascurate dai giudici di merito, e si dolgono, invece, del rigetto di una diversa domanda relativa al rendiconto delle rate di pensione di MA SI che, quale procuratrice, sarebbero state riscosse da EP SI, rendiconto al quale, in teoria, IE ZA potrebbe essere tenuto, in quanto erede di EP SI, ma che non ha costituito oggetto della domanda iniziale.
Il ricorso va, pertanto, rigettato ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 4.813.600= di cui lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999