Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, in base alla norma di cui all'art. 14 comma quinto-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif., l'accompagnamento dello straniero alla frontiera è l'unica forma di esecuzione di un nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino che sia stato già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento del questore; ne deriva che nei confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo, in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, in vista dell'esecuzione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2006, n. 9120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9120 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/02/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 161
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 041203/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) AN KA, N. IL 14/10/1982;
avverso SENTENZA del 05/03/2005 di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Sentiti il Proc. Gen. in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore avv. SCIALLA Mario.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico della stessa sede emessa il 5 marzo 2005 nei confronti di NO TI, assolta dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma, 5 ter, in base alle interpretazione secondo la quale l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale previsto dall'art. 14 comma 5 bis, emesso dal Questore, avrebbe la caratteristica della non ripetitività. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui, come è avvenuto in questo caso, lo straniero sia già stato raggiunto da un precedente ordine di allontanamento al quale non abbia prestato ottemperanza, il secondo ordine di allontanamento emesso nei confronti del medesimo straniero, nuovamente sorpreso sul territorio nazionale, sarebbe illegittimo e passibile di disapplicazione. Obietta il ricorrente che la irrazionalità della interpretazione adottata si rivela nelle conseguenze a cui essa da luogo. Lo straniero clandestino che, per mancanza di idonei documenti di identità o altra causa non viene espulso coattivamente ma munito dell'ordine di allontanamento del Questore, qualora rimanga nel territorio nazionale nonostante il predetto ordine di allontanamento (e la conseguente condanna per il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter), in forza di tale condotta illecita guadagna l'immunità penale e il "diritto" alla permanenza clandestina sul territorio nazionale. Infatti, non può essere condannato per la fattispecie prevista dall'articolo 14, comma 5 quater, la quale "postula che il provvedimento di espulsione sia stato effettivamente eseguito e che successivamente Io straniero sia indebitamente rientrato (Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 2003 n. 41. 304)"; non può essere di nuovo condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, a causa della non reiterabilità nei suoi confronti dell'ordine di allontanamento;
non può essere espulso coattivamente per materiale impossibilità di dar corso alla procedura per una condizione di carenza di dati identificativi certi addebitabile all'interessato medesimo, che non esibisce documenti e non declina generalità veridiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto.
Seguendo la linea interpretativa adottata nella decisione di questa Corte n. 1289/2005 del 14/12/2005, in proc. Shumska, va rilevato che la situazione dedotta in giudizio è regolata dall'ultima parte del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, quale risulta dalle successive modifiche, a norma del quale, nell'ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione del questore, "in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forzo pubblica".
Come è stato perspicuamente osservato dal Giudice di merito nella sentenza impugnata, la disposizione -inserita dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1, lett. b) e poi sostituita dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 novembre 2004, n. 271 - esprime l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine del questore quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale desunto dalla locuzione "in ogni caso ...", che non figurava nell'originaria versione della disposizione, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che, a fronte della condizione dello straniero presente nel territorio nazionale nonostante la precedente condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell'uso della forza pubblica per l'esecuzione dell'espulsione. Il risultato interpretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del questore, successivo all'intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha già manifestato l'intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano. Tali riflessioni inducono a rimeditare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel sistema delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, la previsione, contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, di una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera dello straniero che non abbia osservato l'ordine di allontanamento in precedenza impartito implica la cessazione della permanenza del reato anteriormente commesso e l'inizio della permanenza di un diverso reati) decorrente dalla scadenza del termine assegnato per lasciare il territorio dello Stato (Cass., S. 1^, 27 aprile 2004, P.M. in proc. Cherednicenko, rv. 229047). Il principio - così enunciato nella massima ufficiale e ribadito da una successiva decisione (Cass., Sez. 1^, 12 ottobre 2005, P.G. in proc. Shire Karim)- è giustificato nella motivazione della sentenza Cherednicenko con l'osservazione che, qualora la nuova espulsione risulti materialmente impossibile perché lo straniero già condannato non è stato identificato o perché è privo di documenti, il questore è legittimato ad emettere un nuovo ordine di allontanamento, purché siano indicate le ragioni che impediscono l'attuazione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica. La base giustificativa di tale linea giurisprudenziale non può essere condivisa, in quanto le difficoltà di identificazione dello straniero non possono essere addotte per legittimare la reiterazione dell'ordine del questore, per la duplice ragione che l'ultima parte del citato art. 14, comma 5 ter, esclude il potere di emettere ulteriori intimazioni ai sensi 5 bis, finalizzate all'abbandono volontario del territorio nazionale, e che, comunque, la legge appresta un apposito rimedio per superare dette difficoltà prevedendo il trattenimento presso un centro di permanenza, che, secondo il primo comma dello stesso art. 14, è proprio quando siano, necessari accertamenti supplementari in ordine alla identità e alla nazionalità dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio. E che questa sia l'unica misura adottabile in vista dell'esecuzione coattiva dell'espulsione è esplicitamente confermato dall'art. 14, comma 5 quinquies, nella parte in cui stabilisce che "al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1", vale a dire che nei confronti dello straniero, sottoposto a giudizio con rito direttissimo in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza in vista dell'esecuzione, dopo la condanna, dell'espulsione a mezzo della forza pubblica. Quindi, anche sotto tale profilo, mancano spazi interpretativi per sostenere che, successivamente alla condanna, allo straniero possa essere ordinato, ancora una volta, di lasciare volontariamente il territorio dello Stato.
A chiusura delle considerazioni che precedono, è opportuno osservare che seguire l'opposta opinione significa, nella sostanza, innescare una "spirale di condanne" ed esasperare la carica criminogena della normativa sull'immigrazione clandestina, la cui reale "ratio" va identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettività dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero.
Pertanto va riconosciuto che le linee argomentative della sentenza impugnata risultano pienamente rispondenti alla disciplina vigente, onde il Tribunale ha correttamente disapplicato l'illegittimo ordine del questore pronunciando l'assoluzione dell'imputata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006