Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2006, n. 9120
CASS
Sentenza 9 febbraio 2006

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In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, in base alla norma di cui all'art. 14 comma quinto-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif., l'accompagnamento dello straniero alla frontiera è l'unica forma di esecuzione di un nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino che sia stato già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento del questore; ne deriva che nei confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo, in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, in vista dell'esecuzione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2006, n. 9120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9120
    Data del deposito : 9 febbraio 2006

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