Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
Non è ammissibile il regolamento di competenza, necessario o facoltativo, nei confronti dei provvedimenti emessi dal giudice nell'ambito dei procedimenti cautelari disciplinati dagli artt. 669 - bis e seguenti cod. proc. civ., stante la espressa qualificazione come ordinanza anche del provvedimento adottato in tema di competenza e la prevista possibilità di riproporre la domanda a seguito di ordinanza di incompetenza (art. 669-septies).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/1999, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Angelo GIULIANO Presidente
- " Gaetano FIDUCCIA Consigliere
- " Giovanni Silvio COCO "
- " Paolo VITTORIA "
- " Francesco SABATINI relatore "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da MINOLITI avv. Piero, in giudizio di persona, elett. dom. in ER, via Fuso n. 8 ricorrente contro
MA EN e BR RM
intimati avverso l'ordinanza in data 23-25 febbraio 1998 del Tribunale di ER ( r.g. n. 2193/97 ) . Letta la requisitoria con la quale il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Massimo Fedeli, ha chiesto dichiararsi la competenza del Pretore di ER;
udita nella camera di consiglio del 19 aprile 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 settembre 1997 l'avv. Piero Minoliti, quale proprietario dell'appartamento in ER nel quale egli ed i suoi familiari risiedevano, esponeva che da tempo i coniugi EN MA ed RM AM - i quali abitavano nell'appartamento sovrastante unitamente alle loro tre figlie - arrecavano a lui ed alla sua famiglia, in qualunque ora del giorno e della notte, molestie di ogni specie che - precisava - denotavano mancanza di rispetto per il riposo e le occupazioni altrui, e che producevano grave nocumento alla salute ed al lavoro di esso ricorrente e di tutta la sua famiglia .
Egli chiedeva pertanto al Pretore del luogo , ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di emettere i provvedimenti opportuni e necessari per far cessare immediatamente tali turbative, e di essere inoltre risarcito del danno biologico ed alla vita di relazione nonché del danno materiale cagionato da tali turbative, nella misura che si riservava di precisare in corso di causa o che sarebbe stata rimessa alla valutazione equitativa del giudice adito .
Essendosi l'adito Pretore, all'esito della disposta comparizione delle parti, dichiarato incompetente per valore, il ricorrente ai sensi dell'art. 669 terdiecies c.p.c. proponeva reclamo al Tribunale, che con ordinanza del 23-25 febbraio 1998 lo rigettava . MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile .
Le sezioni unite di questa Corte Suprema, chiamate infatti a pronunciarsi, a norma dell'art. 374 secondo comma ultima parte c.p.c., sull'ammissibilità del regolamento necessario o facoltativo di competenza avverso i provvedimenti cautelari emessi ai sensi degli artt. da 669 bis a 669 quaterdecies del novellato c.p.c., con sentenza del 25 ottobre 1996 n. 9337 hanno risolto la questione in senso negativo, osservando che il legislatore del 1990 - pur conscio del principio secondo cui presupposto necessario del regolamento di competenza è l'emissione di una sentenza sulla competenza - ha chiaramente enunciato la propria volontà contraria, qualificando il provvedimento adottato in tema di competenza come ordinanza e mantenendo tale natura anche al provvedimento del tribunale in sede di reclamo .
Tale indirizzo deve essere qui confermato, e ciò non solo perché nulla osserva in senso contrario il ricorrente, ma anche perché l'esattezza di esso trova sicuro riscontro nell'art. 669 septies primo comma c.p.c., in forza del quale l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda : riproposizione che, anche in considerazione della mancanza di termini perché essa possa essere attivata - e, dunque, della speditezza di tale rimedio -, è in grado di soddisfare l'interesse del soggetto, che invoca la tutela cautelare, più tempestivamente che non il regolamento di competenza .
Ciò è tanto più evidente nel caso di specie nel quale, essendo intervenuta già in primo grado declinatoria di competenza, poi confermata con l'ordinanza ora gravata, ove mai dovesse essere accolto il ricorso per regolamento di competenza - secondo quanto richiesto dall'interessato - la questione dovrebbe essere nuovamente vagliata dal giudice del merito : che invece lo stesso interessato avrebbe potuto direttamente adire ai sensi della norma, da ultimo citata, senza gli aggravi, anche di ordine temporale, richiesti dal regolamento .
Deve pertanto ribadirsi che l'ordinanza emessa su reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. non è soggetta a regolamento di competenza ( così come, del resto, ad esso non è soggetto il provvedimento ammissivo di accertamento tecnico preventivo : Cass. sez. un. 21.7.1998 n. 7129 ) . Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati vittoriosi svolto attività difensiva .
p.q.m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso . Nulla per le spese . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 19 aprile 1999 . Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.