Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Il principio enunciato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 190 del 1985 secondo cui i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) trova applicazione anche quando la suddetta contrattazione sia intervenuta in ritardo rispetto all'anno previsto dalla stessa legge. Infatti, ritenere che in simile ipotesi debba farsi riferimento alle indicazioni contenute nel primo comma dello stesso art. 2 (che ha solo carattere residuale applicandosi esclusivamente nell'ipotesi, anomala e transitoria, in cui la contrattazione collettiva non abbia affatto provveduto) per retrodatare il momento iniziale di appartenenza alla categoria in oggetto implica la disapplicazione dell'art. 2, comma secondo, cit. il quale attribuisce carattere esclusivo all'indicato criterio. Nè, nell'ipotesi in cui il contratto da applicare sia quello aziendale, assume alcun rilievo in contrario la mancata adesione dell'interessato al sindacato stipulante. (Fattispecie relativa ad un contratto aziendale - cui espressamente faceva rinvio, agli indicati fini, l'art. 4 del c.c.n.l. per il personale delle Casse di risparmio del 1987 - intervenuto il 31 maggio 1989 e ritenuto vincolante per il ricorrente, ancorché egli non fosse iscritto all'associazione sindacale che aveva stipulato il contratto aziendale medesimo).
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Giampaolo Furlan e Ylenia Vasini Definizione La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. La definizione legale volutamente generica, rinvia, per le opportune specificazioni, alla contrattazione collettiva. La lettera della legge stabilisce, infatti, che i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri siano stabiliti dai contratti collettivi nazionali ovvero aziendali, nell'ambito di ciascun ramo di produzione e in relazione alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. VI MILEO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell'avvocato NATALE CAPUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIA LEPORACE, DOMENICO PROVENZANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARICAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANISLAO DE SANTIS, atto notaio Nicola Micciulli di Cosenza dell'8/4/97 rep. 79059;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 801/96 del Tribunale di COSENZA, depositata il 11/11/96 r.g.n.823/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/'04/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Benito PANARITI per delega Avv. Domenico PROVENZANO;
udito l'Avvocato Stanislao DE SANTIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 ottobre /11 novembre 1996, il Tribunale -Sezione del lavoro di Cosenza rigettava l'appello proposto dal Sig. VI NI nel confronti della datrice di lavoro CA.RI.CA.L. s.p.a. avverso la sentenza in data 5 giugno 1992 con la quale il Pretore - giudice del lavoro della stessa sede aveva respinto la domanda del lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della appartenenza alla -categoria dei quadri intermedi. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il lavoratore con unico, articolato motivo.
Resiste la CA.RI.CA.L. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il motivo di annullamento lo NI denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 190/85. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c. civ. e ciò in relazione all'art. 4 del ccnl 1987, per quadri, impiegati, subalterni e ausiliari delle Casse di risparmio. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art.360 n.3 e 5 cod. proc. civ.). Si duole che il giudice di appello non abbia considerato che l'art.2 comma primo della legge 13 maggio 1985, n. 190 e l'art.4 del c.c.n.l. del 1987 erano sufficienti, anche in assenza di contrattazione aziendale, a definire il quadro ed il conseguente diritto a tale qualifica (con decorrenza dal marzo 1989, anteriormente, cioè, alla contrattazione integrativa aziendale), senza che il giudice (come ritenuto dal Tribunale) dovesse arrogarsi il potere (non attribuitogli) di creare nuove figure di quadri. La definizione ad opera dei contratti integrativi aziendali era del tutto eventuale (potranno). L'efficacia erga omnes del contratto collettivo aziendale configgerebbe con i principi di libertà di associazione o organizzazione.
Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il giudice del gravame che l'accordo integrativo aziendale del 1990 non annoverava la qualifica ricoperta dal ricorrente tra quelle rientranti nella categoria dei quadri;
d'altra parte l'art.4 del c.c.n.l. del 1987 dava della suddetta categoria una definizione del tutto generica, sostanzialmente parafrasando quella della legge 13 maggio 1985, n.190 e prevedeva ulteriormente che nei contratti integrativi potranno essere accertate qualifiche aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, diano diritto all'inquadramento tra i quadri. L'espressione potranno doveva essere interpretata nel senso che la contrattazione integrativa aziendale avrebbe potuto intervenire individuando le qualifiche che davano diritto all'inquadramento medesimo, se necessario in relazione alle singole specifiche realtà aziendali, il che era concretamente avvenuto con il contratto integrativo aziendale del 1989 col quale erano state inserite nella categoria quadri (di secondo grado) le c.d. qualifiche professionali, poi specificamente individuate nell'accordo integrativo del 1990. Il giudice non avrebbe avuto il potere di creare nuove figure di quadri prescindendo da tale assetto normativo collettivo, onde si appalesava inutile anche la prova proposta circa le mansioni concretamente svolte dall'appellante. L'eccezione di inapplicabilità dell'accordo del 1990 al lavoratore non iscritto alle associazioni sindacali stipulanti doveva essere respinta sia perché detto accordo costituiva mera integrazione del contratto integrativo aziendale del 1989, sottoscritto anche dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sia per la applicabilità degli accordi aziendali, purché non peggiorativi, a tutti i lavoratori dell'azienda, indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni stipulanti, creandosi altrimenti ingiustificate disparità di trattamento. Le esposte argomentazioni del Tribunale resistono alle critiche del ricorrente.
Questa Corte suprema ha affermato che, a norma dell'art.2 della legge 13 maggio 1985, n.190, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri intermedi sono previsti dalla contrattazione collettiva;
conseguentemente non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che non abbia titolo per l'inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro (cfr. Cass. 14 gennaio 1999, n. 364). È stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.12 gennaio 1999, n. 275) che la riserva alla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) della determinazione (lei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri intermedi trova applicazione anche quando la suddetta contrattazione sia intervenuta in ritardo rispetto all'anno previsto dalla stessa legge. La diversa opinione, secondo cui in tale ipotesi dovrebbe farsi riferimento alle indicazioni contenute nel primo comma dell'art.2 legge cit., per retrodatare il momento iniziale di appartenenza alla categoria considerata, implicherebbe la disapplicazione dell'art.2, comma secondo, cit. il quale attribuisce carattere esclusivo all'indicato criterio (cfr. anche Cass. 18 novembre 1997, n. 11461). Deve, pertanto, ritenersi superato l'orientamento espresso dalla sentenza 27 febbraio 1995, n. 2246, citata dal ricorrente, che aveva ritenuto configurabile il riconoscimento della qualifica di quadro alla luce dei criteri della legge 13 maggio 1985, n.190, anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della stessa non sia intervenuta la contrattazione collettiva a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria.
D'altro lato, il ricorrente (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) non ha neppure illustrato come le prove proposte nel giudizi di merito avrebbero portato necessariamente, se confermate in sede di assunzione, a ritenere che le mansioni da lui svolte erano inquadrabili nella pur generica previsione dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 190 del 1985 cit..
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle previsioni, simili - e altrettanto generiche -, secondo la valutazione del giudice di merito, del contratto collettivo nazionale del 1987, che, tuttavia, ha rimesso all'autonomia contrattuale collettiva a livello aziendale e in relazione alla specifica realtà dell'azienda la individuazione delle qualifiche aziendali rispondenti ai requisiti per la collocazione dei lavoratori nei quadri intermedi. L'Interpretazione ad opera del giudice di merito dell'espressione contenuta nell'art.4 del contratto collettivo nazionale - secondo cui nel contratti integrativi potranno essere accertate qualifiche aziendali che diano [...] diritto all'inquadramento tra i quadri nel senso di una facoltà correlata alla specificità di ciascuna azienda non appare illogica (ed è anzi conforme al criterio legislativo di demandare siffatte valutazioni alla contrattazione collettiva, finanche a quella, più mirata, integrativa aziendale) e non è pertanto censurabile in sede di legittimità.
La Corte, infine, non ritiene di poter accogliere la censura che pretende di trar fondamento dalla mancata iscrizione del lavoratore all'associazione stipulante del contratto integrativo aziendale, stante il consolidato principio (espresso con le sentenze 2 maggio 1990, n. 3607, 26 febbraio 1992, n. 2410; 5 febbraio 1993, n. 1438) secondo il quale il contratto aziendale vincola, indipendentemente dalla iscrizione al sindacati, tutti i lavoratori dell'azienda, stante la sua natura sostanzialmente erga omnes in quanto regola unitariamente indivisibili interessi collettivi aziendali dei lavoratori, salvo il limite (Cass. n. 1438 del 1993, cit.) di trattamenti peggiorativi per i lavoratori.
Le considerazioni svolte impongono, dunque, di rigettare il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese in L. 48.500, oltre a L.
3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999