Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
D 0 04 84 / 0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE - R.G.N. 17768/98 Cron. 858 Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rep. 153 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 11/10/00 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COME SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL. SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
1.5 GEN. 2001 DI LL, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLE MORELLI M. difesa dall'avvocato BASTRERI ENRICO, giusta delega in atti;
ricorrente CG407300
contro
IO RI, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato STAFFA UFFICIO COPIE N. difesa dall'avvocato CUOMO ULLOA ALBERTO, giusta Richiesta copia studio dal Sig. coor delega in atţi; per diritti L - controricorrente S 2000 AL CANCELLIERE 1634 avverso la sentenza n. 2/98 della Corte d'Appello di DIRITTI -1- AR M A 3 GENOVA, depositata il 12/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
l'Avvocato BASTRERI Enrico, difensore deludito ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BARBANTINI Goffredo per delega dell'Avv.CUOMO dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G. N. 17768/98 Oggetto: Vendita-obbligazioni del venditore-garanzia per i vizi della cosa- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BA AZ, assumendo di avere subito del cattivo funzionamento danni, in conseguenza della lavatrice marca 'Suprema", vendutale da IO " IA il 15-10-1985, unitamente ad un laboratorio a secco, sito in Sesto Ponente, con atto di citazione notificato il 13 maggio 1991 conveniva la IO davanti al tribunale di Genova, chiedendone la condanna al pagamento della somma non inferiore a lire 30.000.000, comprensiva del prezzo pagato - che indicava in lire 11.000.000 che le andava restituito con interessi e rivalutazione - nonché a titolo di risarcimento dei danni per mancato guadagno in dipendenza della malattia causatale dal difetto della macchina. Si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza della domanda, ove proposta ai sensi dell'art.2043 c.c., ed eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione ex art.1495 C.C., che peraltro non risultava esercitata;
eccepiva, inoltre, in corso di giudizio, anche la prescrizione 2 ex art.2947 c.c. Il tribunale, al quale era rimessa la causa dal giudice istruttore per la soluzione della questione relativa all'eccepita prescrizione, con sentenza in data 3/9 dicembre 1992 rigettava la domanda, compensando integralmente le spese. Impugnata la sentenza dalla BA, la corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 12 gennaio 1998 ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado all'appellata IO IA. La decisione della corte territoriale è basata sulle argomentazioni che qui di seguito si riassumono: corretta la decisione del tribunale che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione di cui all'art. 1495 C.C., non ravvisandosi l'ipotesi , prospettata dall'attrice, di vendita di aliud pro alio, con conseguente operatività della prescrizione decennale, in quanto non è risultato che la macchina fosse inidonea alla funzione sua propria. Non è configurabile, poi, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, una responsabilità extracontrattuale della convenuta per difetto di 3 manutenzione per intervento riparatore 'competeva all'acquirente inadeguato, atteso che vetusta far controllare l'efficienza della lavatrice facente parte dell'azienda ceduta". Sta di fatto, comunque, che la domanda è rimasta indimostrata con riguardo al lamentato evento dannoso, vale a dire alle esalazioni di percloro, con conseguente intossicazione della BA, non costituendo valida prova in proposito la documentazione allegata al fascicolo dell'appellante. In definitiva, non è dato ravvisare "colpa a carico della IO nella causazione dell'asserito evento dannoso", e vi è, ad ogni buon conto, "difetto assoluto di prova dell'evento stesso". Ricorre per la cassazione della sentenza BA AZ, deducendo tre motivi di gravame;
resiste con controricorso IO IA. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1490 c. c., contraddittoria motivazione su un punto della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 decisivo c.p.c.), per avere ritenuto, la corte di appello, 4 erroneamente e contraddittoriamente che l'azione esercitata non fosse quella generale di inadempimento contrattuale, ma l'azione prevista dall'art.1495 c.c., pur in presenza di vizi della macchina che la rendevano assolutamente inidonea all'uso cui era destinata ( vendita di aliud pro alio). applicazione dell'art. 2043 2) Violazione e falsa e degli artt. 115,116, 61 c.p.c.; 2727 c.c., in C.C. relazione all'art.360 n. 3 C. C., per non avere consulenza tecnicadisposto, la corte di appello, volta accertare e a determinare se ed in quale misura vi fosse stato un danno alla salute per la ricorrente, in conseguenza del cattivo funzionamento della lavatrice, una volta che era stato riconosciuto, sulla base della perizia elaborata in sede penale, che vi era stata fuoriuscita di percloro dalla lavatrice stessa e che la BA era stata ricoverata in ospedale. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 34 R. D. 30-12-1923 n.3282 sul patrocino gratuito, per essere stata condannata la ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, alle spese. 5 Il ricorso è infondato. E' priva di pregio la censura mossa alla sentenza impugnata con il primo motivo, avendo adeguatamente e convincentemente spiegato, il giudice di appello, le ragioni per le quali ha ritenuto che non si con riguardo alla lavatrice infosse in presenza, questione, di una vendita di aliud pro alio, per cui potesse validamente esperirsi l'azione generale di risoluzione per inadempimento disciplinata dall'art.1453 c.c., che è svincolata, come è noto, da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex artt. 1490 e 1495 c.c. Non è, infatti, seriamente sostenibile che una macchina del genere, le cui condizioni di usura dovevano essere ben conosciute dall'odierna ricorrente, e che ha funzionato, comunque, per oltre anno, secondo quanto accertato dal giudice di merito, non fosse idonea allo scopo cui era destinata;
nel senso che fosse completamente diversa da quella che la BA aveva inteso acquistare, in quanto appartenente a tutt'altro e come tale, assolutamente inadatta diverso genere e, alla funzione pattuita ad assolvere (sent.11229/1997). 6 Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, deve parimenti escludersi che ricorra la denunciata violazione delle norme ivi indicate, posto che la corte di appello è pervenuta alla conclusione che non fosse stata fornita dall'appellante la prova dell'evento dannoso che ella assumeva di avere subito in conseguenza del difettoso funzionamento della lavatrice cioè la prova della lamentata intossicazione per esalazioni di percloro - dopo avere esaminato e valutato tutta la documentazione prodotta dalla BA 01 comunque, acquisita al processo, e per il maturato convincimento, chiaramente espresso in sentenza, circa il mancato assolvimento, da parte della stessa, dell'onere della prova ex art.2697 c.c., proprio in punto di "lamentato evento dannoso". E' vano insistere, pertanto, nella critica al giudice di appello, per non avere disposto la richiesta consulenza medico-legale, quando mancata la prova dell'evento dannoso, delle cui conseguenze il consulente si sarebbe dovuto occupare, per fornire al giudice i necessari elementi di giudizio per la valutazione e liquidazione del preteso danno. Non sussiste, infine, la violazione di legge 7 denunciata con il terzo motivo, non essendo fatto divieto al giudice di condannare la parte ammessa al "gratuito patrocinio", alle soccombente, spese. Il ricorso, in definitiva, va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ė condanna la ricorrente alle spese, liquidate in lire196.000 oltre agli onorari, liquidati in lire 2.000.000. Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2000 Il consigliere est. Il presidente Thurs clettle sclittle Vinay Bolderone (Dr. Olindo schettino) (Dr. Vincenzo Baldassarre) て 230.000 60.000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna TO 310.000 22-1.01M1 LONA 15 GEM 2001 D 01 Ronk UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 1.4 MAG. 2001 Registrato in done Se 4 cin22511 Vetsute S. 310.000 Clire trecentoalecimila p. I Dirigente Aten Corvizi (Dott.ssa Mind G FILIPPO) W Responsable Servizio Alu Giudiziari (Dr. M. RAZC CHIM 8