Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di condominio degli edifici, la tutela del decoro architettonico - di cui all'art. 1120, secondo comma, cod. civ. - è stata disciplinata in considerazione della apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia, e della consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono. Ne consegue che il giudice, per un verso, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni. Per altro verso, deve accertare che l'alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile d'un apprezzabile valutazione economica, mentre detta alterazione può affermare senza necessità di siffatta specifica indagine solo ove abbia riscontrato un danno estetico di rilevanza tale, per entità e/o natura, che quello economico possa ritenervisi insito.
Commentario • 1
- 1. Quando si lede il decoro architettonico?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16098 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NC, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato RICCARDO LUTI DE SERE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND MEDINA PORTOVERDE HISANO ADRIATICO, in persona dell'Amm.re pro tempore SE ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, ohe lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
PORTOVERDE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 107/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato LUTI DE SERE Riccardo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio "Medina" sito in Portoverde di Misiano e la S.p.A. Portoverde con citazione 8.5.90 convenivano NC NI innanzi al tribunale di Rimini chiedendone la condanna all'eliminazione d'una veranda che costei aveva realizzata sulla terrazza del proprio appartamento e che essi ritenevano lesiva del decoro architettonico del fabbricato.
La NI resisteva alla domanda eccependo che nel corso degli anni il pregio estetico dell'edificio era scemato a causa d'altri interventi e che la veranda in contestazione era stata realizzata con modalità indicate dal progettista conformi allo stile dell'edificio stesso.
Con sentenza 8.5.97, l'adito tribunale accoglieva la domanda osservando che l'opera, illegittima per violazione della normativa comunale in materia se pure successivamente condonata, alterava l'aspetto dell'edificio condominiale e che, la vertenza dovendo essere decisa con riferimento al singolo edificio e non anche all'ambiente circostante, tale rilievo non poteva essere sminuito dal degrado architettonico del villaggio turistico di Portoverde, mentre la convenuta non aveva provato precedenti interventi altrui lesivi dell'edificio stesso;
condannava, pertanto, la convenuta al ripristino ed alle spese.
Avverso tale decisione la NI proponeva impugnazione cui resistevano il Condominio e la Portoverde.
Con sentenza 4.2.00, la corte d'appello di Bologna rigettava il gravame sulla considerazione che, fermi i rilievi dell'alterazione obiettiva e dell'irrilevanza del degrado estetico ambientale, già operati dal primo giudice, non poteva tenersi conto delle alterazioni apportate da altri condomini nel corso degli anni, in quanto la decisione andava rapportata al 1981, epoca di realizzazione dell'opera in discussione, e non era provata l'anteriorità di dette alterazioni rispetto ad essa, mentre il deprezzamento dell'edificio non aveva bisogno di prova in quanto insito nel danno estetico. Decisione siffatta veniva impugnata per cassazione dalla NI con ricorso basato su tre motivi.
Resisteva con controricorso il Condominio.
All'udienza del 5.12.02 questa Corte, rilevato che la notificazione del ricorso era stata effettuata alle parti personalmente e non, come prescritto, presso il procuratore costituito e che il Condominio, costituendosi, aveva sanato la nullità ma che altrettanto non poteva dirsi per la Portoverde, disponeva il rituale rinnovo della notificazione a quest'ultima.
Al che la ricorrente ritualmente provvedeva.
La Portoverde non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente si duole che la corte territoriale, pur dopo aver preso atto che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato l'insussistenza della lesione al decoro architettonico dell'edificio denunziata ex adverso in quanto l'intervento in discussione "non si differenzia nella sostanza da altri realizzati nel medesimo edificio" e per di più "di ben altra dimensione", abbia disatteso il parere in tal guisa espresso ritenendo determinante l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'uno e degli altri ed erroneamente stabilito dovesse farle carico la prova dell'anteriorità del secondi rispetto al primo;
abbia, inoltre, ravvisato il "carattere illegittimo dell'opera in sè" senza considerare come per essa fosse stata ottenuta la concessione in sanatoria.
Le censure meritano accoglimento nei termini che seguono. Anzi tutto, la corte territoriale è incorsa in palese vizio d'insufficiente, per non dire inesistente, motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda del Condominio e consorte S.p.A. Portoverde.
Come questa Corte ha avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, esprimendo un indirizzo interpretativo costante, la tutela del decoro architettonico degli edifici condominiali è stata apprestata dal legislatore, all'art. 1120/11 CC, non in astratto apriorismo, bensì in considerazione della concorrenza di due distinte circostanze di fatto: un'apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o di suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia, ed una consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono (donde la legittimazione attiva non del solo condominio ma altresì del singolo condomino).
Quanto alla prima, si è evidenziato che, sebbene tutti indistintamente gli edifici, pur se non dotati di particolari pregi estetici, possano egualmente presentare una peculiare armonia nella composizione delle linee e dei motivi ornamentali tale da conferire loro una dignità fisionomica particolare eppertanto meritevole della tutela apprestata dalla norma in esame, non di meno, nel decidere dell'incidenza dell'innovazione sul decoro architettonico, deve il giudice, caso per caso, adottare criteri di maggiore o minor rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti diverse innovazioni;
recentemente precisandosi, altresì, come l'inserimento dell'edificio in un determinato contesto ambientale non possa essere trascurato ai fini della valutazione della dedotta lesione estetica e del danno economico, in particolare ove rapportato alla presenza d'edifici analoghi che presentino anch'essi superfetazioni similari a quelle della cui incidenza sull'aspetto architettonico dell'edificio si discute, dacché, per un verso, nell'apprezzamento complessivo del pregio dell'edificio, inteso in senso estetico ed economico, evidentemente influiscono anche la sua ubicazione ed il pregio degli edifici circostanti, mentre, per altro verso, la presenza in questi ultimi d'analoghe strutture aggiuntive rende meno appariscente e disarmonica ciascuna di esse pur se singolarmente considerata. Quanto alla seconda, si è precisato ch'essa deve essere correlata all'accertamento d'un'alterazione appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile d'un' apprezzabile valutazione economica - che va, peraltro, escluso ove l'intervento abbia, in compenso, arrecato anche un vantaggio o rappresenti di per se stesso un miglioramento dell'aspetto complessivo dell'edificio - mentre può essere affermata senza necessità di siffatta specifica indagine unicamente ove siasi riscontrato un danno estetico di rilevanza siffatta, per entità e/o natura, che quello economico possa ritenervisi insito. Orbene, nel caso in esame il giudice del merito, con motivazione sul punto del tutto mancante, ha omesso di giustificare la propria decisione con il necessario puntuale riferimento ai sopra richiamati principi.
Cosi nel dare per scontata, senza fornirne dimostrazione alcuna con riferimento alla natura, alle dimensioni, alle caratteristiche costruttive dell'opera, la sussistenza della lesione al decoro architettonico dell'edificio e nell'affermare del tutto privo di rilievo, in difformità dall'opinione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, l'inserimento di questo in un complesso d'edifici caratterizzati dalla presenza di strutture analoghe ed anche più vistose di quella in discussione, come anche nell'omettere qualsiasi dimostrazione del pregiudizio economico, necessaria ove, come appena rilevato, sia mancata la dimostrazione della particolare gravita della pretesa lesione al decoro architettonico dell'edificio che sola avrebbe consentito di considerare in re ipsa il detto pregiudizio. In secondo luogo, la corte territoriale ha erroneamente applicato i principi sull'onere della prova.
Eccepitasi, infatti, dalla convenuta l'insussistenza dei danni estetico ed economico ex adverso dedotti, per essere il manufatto in discussione analogo ad altri presenti nel medesimo edificio, la prova della controeccezione sollevata dagli attori, relativamente all'epoca di realizzazione delle varie superfetazioni in discorso, doveva necessariamente far carico, ex art. 2967 CC, agli attori stessi e non alla convenuta, come, per contro, erroneamente ritenuto dalla corte territoriale che, proprio sulla base di tale convincimento è pervenuta alla reiezione dell'eccezione.
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta illegittima riliquidazione delle spese di consulenza, rimane assorbito in quanto il giudice di rinvio dovrà pronunziarsi ex novo sulle spese e dovrà, pertanto, in ogni caso, riesaminare la questione, peraltro evidentemente fraintesa dalla corte territoriale. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione alle ragioni accolte e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica in diversa sezione della medesima corte d'appello di Bologna, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003