Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6770 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA067 7 0 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 16445/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 19230 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere- R ep. - Consigliere Ud. 14/12/01Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EC GI, elettivamente domiciliato in ROMA DI BELFIORE 2, presso lo studio P.ZZA MARTIRI dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
2001 resistente con mandato 5010 - -1- avverso la sentenza n. 1217/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 07/06/99 R.G.N. 1692/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9 febbraio 1998 GI CA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino il Ministero del Tesoro, chiedendo che venisse riconosciuta la sussistenza dei requisiti medico-legali previsti dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 per l'attribuzione delle provvidenze a favore degli invalidi civili con vittoria di spese. Il Pretore, disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 15 luglio 1998, rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio. Con sentenza in data 1° marzo/7 giugno 1999, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dalla CA, dichiarava sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento alla medesima del diritto all'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 a decorrere dal 1° gennaio 1997, malgrado il C.T.U. determinata a decorrere dal 1° gennaiol'avesse 1999. Il giudice del gravame, osservava che il c.t.u. nominato in appello aveva correttamente desunto la necessità di individuare una maggiore percentuale invalidante rispetto a quella indicata nel codice 3 7105 di cui alla tabella ministeriale del 5 febbraio 1992 con riferimento alla notevole obesità dell'assicurata, qualificabile come di terzo grado (peso corporeo 89 kg. X 1,375 di altezza) anziché di secondo. Tale più corretta valutazione, secondo il Tribunale, comportava una percentuale invali- dante in riferimento alla detta obesità del 67%, anziché del 47%, che, unitamente alla psoriasi cronica, trascurata dal c.t.u. nominato dal Pretore, e all'ipertensione arteriosa, pur con metodo scalare, si era concretizzata per sommatoria in una percentuale di invalidità superiore al 74%, sufficiente, in presenza degli ulteriori requisiti economici, all'attribuzione dell'assegno di invalidità civile. Il Ministero del Tesoro ricorre per cassazione con due motivi. L'intimata ha depositato procura senza parte- с cipare all'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità nonché dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente e/o contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.. In particolare il Ministero ricorrente si duole della valutazione - condivisa dal Tribunale eseguita dal c.t.u. di secondo grado, anche con riferimento alla arbitraria quantificazione della percentuale della invalidità per l'obesità nella percentuale del 67% anziché del 47%, in contrasto con il codice di valutazione 7105, pur non conte- stando le percentuali attribuite per l'ipertensione arteriosa ben compensata. Infine, il Ministero si duole della eseguita retrodatazione, senza adeguata motivazione, di due anni della decorrenza dell'assegno rispetto alla data fissata dallo stesso consulente tecnico nominato in appello. Esaminati congiuntamente i dedotti motivi del ricorso, logicamente connessi in riferimento alle censure mosse alla valutazione eseguita dal Tribunale in ordine alle infermità riscontrate sulla CA, la Corte Osserva che essi sono infondati, perché si risolvono in una valutazione diversa da quella offerta dal giudice di merito con esauriente e logica motivazione e senza violazione delle tabelle del Ministero della Sanità del febbraio 1992 (approvate in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509 e dell'art. 3, terzo comma della legge 29 dicembre 1990 n. 407), meramente indicative ma non vincolanti in ordine alla quantificata percentuale, se questa viene giustificata, come nella specie, con riferimento alla obesità in relazione alle percentuali del caso concreto. Peraltro, sulle altre infermità accertate ipertensione arteriosa, diabete) dal (psoriasi, consulente tecnico nominato dal Tribunale, che motivatamente ne ha condiviso il parere, nel fissare nel 74% la percentuale complessiva lo stesso Ministero non deduce elementi dai quali possa desumersi un assoluto travisamento della esistente documentazione sanitaria, che, comunque, poteva essere oggetto di azione di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non già di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.. Non appare motivata, invece, la divergente valutazione offerta dal Tribunale rispetto a quella indicata dal consulente tecnico dal medesimo 6 nominato in riferimento alla fissata decorrenza dell'assegno di invalidità civile con retroda- tazione di circa due anni rispetto alla data stabilita dall'ausiliare (1° gennaio 1997 anziché 1° gennaio 1999). Limitatamente a tale punto circa la fissata decorrenza, non adeguatamente motivata, in accoglimento per quanto di ragione del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano. N 1 . 7 G 3 E 8 3 L - E G D A E L 5 3 1 - L
P.Q.M.
S I A E N R E ' S D L T 0 R D A 1 O I . T I L O I T I A G S N D E S A , S I , S O A S R A G R T P T E O E ILa Corte accoglie il ricorso per quanto di A E S L O P , S O I I E D L D O E B M T T A N D ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma ill 4 dicembre 2001. Creare il Presidente: || Cons. tensore: Matyle Capitanis IL CANCE ERE Cancelleria 90 MG6 2002 IL CANCELLIEEVE 7