Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
La formulazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nel prevedere la possibilità di applicare misure cautelari alle persone giuridiche, rispetta il principio costituzionalmente imposto di riserva di legge, indicando precisi presupposti che ne escludono ogni possibile applicazione arbitraria e rendono ragionevole l'inflizione, a fini preventivi, della misura cautelare, anche laddove il procedimento penale è in corso.
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- 1. Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reatohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2012, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 02/02/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO OL - Consigliere - N. 183
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - rel. Consigliere - N. 46918/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS OL;
avverso la ordinanza del 7 ottobre 2011 del Tribunale del riesame di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti RAFFO e Relleva, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato la misura cautelare interdittiva prevista dal D.L. 231 del 2001, art. 9, comma 2, lett. d, applicata dal Gip del Tribunale di
Taranto, alla società Jet srl, in persona del suo amministratore, per avere ottenuto, mediante false dichiarazioni, contributi non dovuti ed integrato la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., con grave danno patrimoniale per l'Erario dello Stato.
2. Ricorre il AS, n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della srl Jet e denuncia con il primo motivo la contrarietà alle norme costituzionali e comunitarie del D.L. n. 231 del 2011, artt. 9, 24 e 45, in quanto consentono la applicazione di una misura interdittiva, quale quella in esame, nel corso delle indagini;
tale potere, conferito in assenza di qualsiasi approfondito ed attento accertamento sulle responsabilità, mette la azienda nelle condizioni oggettive di impossibilità o assoluta difficoltà di espletare la propria attività per difetto di risorse finanziarie e perciò crea una situazione oggettiva in contrasto con il diritto del libero esercizio di impresa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge In relazione al D.L. n. 231 citato, artt. 50 e 17: il tribunale, pur dando atto del mutamento della persona al vertice della struttura societaria e della Creazione di un organismo di vigilanza, provvedimenti definiti idonei per la integrazione dei presupposti di cui all'art. 17, lett. b, della norma, idonei per il futuro a scongiurare la reiterazione del reato e quindi utili per la revoca della interdizione, ha poi negato il chiesto provvedimento reputando non raggiunta la prova del terzo presupposto richiesto ossia quelli dell'avvenuto integrale risarcimento del danno e della restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il AS obbietta che danno risarcibile e profitto conseguito coincidono con l'intero ammontare dei contributi erogati e che tale somma di Euro 887.071,96 è ampiamente coperta e dal valore dei beni strumentali sottoposti a sequestro preventivo e dal denaro contante sequestrato sui conti correnti della società.
Con altro motivo, sottolinea che anche a non voler considerare come effettivo il risarcimento del danno, ricorre l'altra condizione, prevista in forma disgiuntiva nella seconda parte dal D.L. n. 231 del 2001, art. 17, lettera, in quanto la srl Jet si era adoperata efficacemente al fine di giungere ad un sicuro risarcimento, mettendo a disposizione i beni strumentali ed il denaro contante, oggetto del successivo sequestro.
Infine la ordinanza non ha curato di valutare in presenza comunque di attenuazione della esigenze cautelari, la possibilità di ridurre la durata della misura interdittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di impugnazione sono infondati, ad eccezione dell'ultimo.
2. In primo luogo non può ritenersi che la misura, siccome applicata cautelarmente in corso di indagini, costituisca una ingiustificata compressione di diritti costituzionalmente garantiti.
3. Tanto dovrebbe affermarsi, seguendo il ragionamento del ricorrente, per ogni misura cautelare prevista dall'ordinamento, sia personale che reale, posto che vengono comunque colpiti diritti della persona sia fisica che, come nel caso in esame, giuridica oggetto di tutela costituzionale, in una fase in cui non è stato affatto affermata con pienezza probatoria la responsabilità. Invero, una tale conclusione radicale non tiene conto che tale compressione deriva dal coefficiente di pericolosita per le condizioni di base della civile convivenza e della sicurezza collettiva, che il legislatore ha valutato, secondo canoni codificati, diversificando in relazioni ai singoli illeciti le reazioni dell'ordinamento; si giustifica, così, il non irragionevole bilanciamento, previsto dal legislatore, tra le esigenze cautelari e le contrapposte esigenze di vita costituzionalmente protetta, purché siano rispettati i presupposti per la applicazione delle dette misure.
4. Non si pone, dunque, un problema di contrasto con i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, posto che il legislatore ha rispettato nella formulazione della norma della L. n.231 del 2001, art. 45, la riserva di legge, come richiesto dalla carta costituzionale, ha indicato precisi presupposti che escludono ogni possibile applicazione arbitraria, che rende ragionevole la inflizione, ai fini preventivi, della misura, pur se il procedimento penale è in itinere.
5. Il problema si sposta, dunque, sul controllo, demandato al giudice, della ricorrenza dei presupposti legittimanti la applicazione della misura, da cui può discendere come mero effetto quello, invero, non indefettibile, della contestuale riduzione o paralisi della attività economica, che è al postutto proprio il fine che il legislatore della cautela si è posto, dato che è proprio attraverso l'esercizio imprenditoriale che il reato potrebbe essere replicato.
6. A riguardo, è da affermare che parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
7. Il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, prevede la revoca delle sanzioni interdittive disposte ai sensi del precedente art. 45, quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti (non tipizzati dalla norma), ovvero In presenza delle ipotesi previste dall'art. 17, che disciplina la riparazione delle conseguenze del reato prevedendo che essa possa ritenersi attuata nella concorrenza di tre condizioni, che devono essere adempiute prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:
a) che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in questo senso;
b) che abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
c) che abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
8. È stato affermato che dette condizioni devono peraltro necessariamente concorrere sia al fine di evitare la stessa applicazione della sanzioni interdittive, che per giustificarne la revoca. Con riguardo alla non applicazione, ciò si desume chiaramente dall'espressione "concorrono" usata nell'art. 17, comma 1; con riferimento alla revoca delle misure interdittive già applicate, la necessaria concorrenza di tutte le condizioni è ugualmente desumibile dal riferimento "cumulativo" dell'art. 50 "alle ipotesi" previste dall'art. 17.
9. Nella specie, non rileva in questa sede accertare se il Tribunale abbia correttamente deciso la questione della idoneità dei nuovi modelli dei modelli organizzativi, adottati dalla Srl JET, perché il nucleo fondamentale della decisione di rigetto è basato sulla ritenuta insussistenza degli altri due requisiti previsti dall'art. 17, lett. a) e c) del citato decreto perché possa non applicarsi la misura interdittiva, vale a dire la messa a disposizione del profitto del reato e il risarcimento del danno o ovvero l'essersi comunque l'ente efficacemente adoperato in tal senso.
10. Non può giovare alla società l'avere messo a disposizione i beni strumentali della azienda, il cui valore, in concorrenza con il denaro contante sequestrato sui conti sociali raggiungerebbe l'ammontare di quanto percepito illecitamente, poiché il profitto è costituito dal complessivo ammontare dei contributi indebiti, e solo mettendo a disposizione il denaro poteva ritenersi realizzata la prima delle condizioni anzidette, e non già offrendo un bene che rappresenta secondo una valutazione non documentata e proveniente dallo stesso debitore-indagato un equivalente del profitto stesso. Correttamente il Tribunale ha affermato che non è consentita la messa a disposizione dell'equivalente del profitto, e tale affermazione trova il suo referente nel principio risultante dall'art. 19 del citato decreto legislativo secondo cui la confisca del prezzo o del profitto del reato (nel caso, il denaro) ha un carattere prioritario e indispensabile, tanto che può essere disposta la confisca per equivalente solo se non sia possibile eseguire la misura patrimoniale sul prezzo o sul profitto. 11. Priva di pregio è poi la deduzione la società si sarebbe attivata comunque per assicurare il risarcimento dei danni;
si tratta di una mera asserzione aspecifica, che il giudice di merito ha escluso, come si desume dalla rilevata incompletezza dell'offerta. Sul punto, il ricorrente, sostanzialmente, nulla ha replicato e nulla ha dedotto e provato, limitandosi ad invocare l'ultimo alinea del citato punto sub e della L. n. 231 del 2001, art. 17, laddove avrebbe dovuto assolvere all'onere probatorio su di esso gravante, ossia dimostrare di aver percorso invano altre alternative per il recupero del maltolto. Esattamente, dunque, il Tribunale non ha ritenuto allo stato realizzata la condizione relativa.
12. È, invece, fondato il motivo di impugnazione, relativo alla graduazione della misura.
13. Il ricorrente invero aveva richiesto la attenuazione della misura o mediante la sostituzione con altra meno grave o mediante la applicazione della stessa per una minore durata.
14. Su tale ultimo punto, il tribunale del riesame ha del tutto omesso di rispondere, limitandosi all'esame della non applicabilità del commissariamento e non anche della concreta rispondenza della durata della misura alle finalità cautelari e la possibile riduzione del tempo di applicazione, in considerazione della concreta condotta posta in essere dalla società dopo la interdizione, comunque valutabili, ai fini del giudizio di adeguatezza.
15. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo esame relativo a tale punto della cautela, fermo restando il rigetto, nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla applicabilità di una misura meno gravosa e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Taranto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012