Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU02 638 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto QUERELA DI SEZIONE PRIMA CIVILE FALSO CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8128/00 Dott. NT SAGGIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Consigliere Cron. 6088 Dott. Ugo VITRONE Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 747 Ud. 08/10/2002 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER LB, MA AR ID, SOFIMM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso l'avvocato LUCA GIUSTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MARCANGELI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
EP IO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PARADISO 5.5, presso l'avvocato STAFFA, DEL 2002 dall'avvocato FRANCESCO FERRIArappresentato e difeso 1800 CONTIN, giusta procura a margine del controricorso;
1 controricorrente PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
- intimati avverso la sentenza n. 1512/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 08/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
Ц udito per il ricorrente l'Avvocato Giusti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Ferria Contin che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo LB PE propose querela di falso civile, in via principale, relativamente alla sigla a suo nome che figurava apposta per girata su alcuni titoli cam- biari che, emessi in origine dalla Cooperativa Sir Da- ria e Marimassi in favore della Cooperativa Castiglione di Roma, erano stati utilizzati, quali documenti di credito, da NT PE nei confronti di esso PE. 2 L'adito tribunale di Milano, pronunciando in con- traddittorio del PE, del Pubblico Ministero nonché di Antida GI e della S.r.l. Sofim, intervenuti volontariamente in adesione alla domanda proposta dal PE, con sentenza del 31.10.1996, rigetto la doman- da, avendo rilevato il difetto di legittimazione passi- va del convenuto PE in quanto " né portatore, né possessore, né soggetto che avesse dichiarato di VO- lersi avvalere dei titoli cambiari oggetto della quere- la di falso Proposero appello il PE e gli intervenuti nel 14 giudizio e la Corte territoriale, con sentenza emessa in data 8.6.1999, confermò il rigetto della domanda non senza aver ritenuto, preliminarmente, ammissibile la querela di falso, sotto il profilo dell' interesse ad agire, e sussistente la legittimazione passiva del con- venuto PE, atteso che questi aveva utilizzato in giudizio i titoli cambiari nei confronti del PE e tuttora continuava a servirsene in procedimenti esecu- tivi in danno dello stesso. Per il merito, detta Corte osservò a) che lo stesso PE, in un ricorso in opposizione all'esecuzione e ancora in un verbale di udienza dinanzi al tribu- (18.03.1988 ) del relativo giudizio nale di Lodi, aveva riconosciuto come autentiche le 3 sigle di girata apposte sui titoli, producendoli in giudizio ed eccependone l'avvenuto pagamento;
b) che la sentenza datata 31.03.1992 pronunciata da essa Cor- te di Appello, e passata in giudicato, aveva espressa- mente affermato come pacifica la girata dei titoli dal PE al PE;
c) che, conseguentemente, " appariva del tutto evidente l'inattendibilità e l'inverosimiglianza della falsità ora dedotta, specie ove si considerava che il PE ne aveva sostenuto per 山 lungo tempo la veridicità ( a supporto delle tesi che nei precorsi giudizi egli intendeva far valere ), sal- vo accorgersi in seguito ( dopo l'esito sfavorevole di quella causa e а distanza di oltre dieci anni dall'apposizione delle sigle di girata) che le stesse a fronte delle sud- non erano di suo pugno"; d) che inequivocabili (e definitive) risultanze dette ed 11 processuali, fondate sulle sue stesse affermazioni di indubbio carattere confessorio, nulla aveva dedotto il PE a giustificazione e spiegazione (errore, dolo della controparte o di altri) del suo successivo, radi- cale, ripensamento in ordine alla veridicità e autenti- cità delle sigle di girata figuranti sui titoli, per cui la proposta querela di falso basata su presuppo- sti così vaghi e inconsistenti non poteva che esse- - re rigettata 4 Avverso tale sentenza, il PE, la GI e la S.r.l. Sofimm, con unico atto, hanno proposto ricor- so per cassazione. Resiste il PE con controricorso. Motivi della decisione 1. La S.r.l. Sofim non è tra i soggetti che risul- tano aver conferito la procura apposta a margine del ricorso, onde l'impugnazione per cassazione della stes- Sa va dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
2. Con tre motivi, i ricorrenti PE e Mangiarot- ti hanno denunciato: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. nonché l'erronea, insufficiente e con- traddittoria motivazione su punto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che il "riconoscimento confessorio" dell'autenticità della si- gla di girata costituisse ostacolo alla proposizione della querela di falso. degli artt. b) La violazione e falsa applicazione 2909 c.c. e 324 c.p.c. nonché il vizio di 11 erroneità, insufficienza e contraddittorietà 33 della motivazione per avere la Corte di merito, appunto erroneamente, ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto e la sentenza intervenuta nel giudizio di opposizione 5 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituissero giudi- cato contenente un accertamento inoppugnabile dell'autenticità della sottoscrizione per girata, e an- cora per aver tratto dall'esistenza di tali giudicati il convincimento di improponibilità della querela di falso, laddove essi deducono tale querela si poneva come mezzo al fine rispetto all'esperimento di mezzi di impugnazione straordinari tendenti ad invali- dare proprio il giudicato. c) Erronea, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su punto decisivo relativamente all'affermazione della Corte di merito che esso PE "3 non aveva giustificato il suo tardivo disconoscimento " delle si- gle di girata, laddove 31 in tutti gli scritti difen- sivi di primo e di secondo grado" era stata de- dotta "l'impossibilità di riconoscerne la falsità sia per la quantità dei rapporti commerciali che intercor- revano con il PE sia per i rapporti di amicizia allo- ra esistenti". Rilievo preliminare è quello della inammissibilità oltre ilcontroricorso in quanto notificato del termine di cui all'art. 370 c.p.c. Ne consegue l'inammissibilità della memoria difensiva depositata dallo stesso resistente. Sui motivi di ricorso la Corte osserva quanto se- 6 gue. Può convenirsi con i ricorrenti che il riconosci- mento, espresso o tacito di una scrittura, nel caso di specie della firma di girata su titoli cambiari, non costituisca ostacolo alla proponibilità della querela di falso (v. le numerose pronunce n. 1616 del 1967, n. 3849 del 1979, n. 9013 del 1992, n. 3833 del 1994 e n. 5350 del 1996) ed anche può convenirsi sul punto che, Ц per espresso disposto della norma dell'art. 221 c.p.c., soltanto l'esistenza di una sentenza passata in giudi- cato che abbia accertato la verità di un documento può costituire ostacolo alla querela di falso, precludendo- la (Cass. n. 6579 del 1988), mentre dagli stessi ri- chiami contenuti nella sentenza ora impugnata (pag. sei) può dedursi che la sentenza 31.03.1992 della stes- sa Corte milanese, lungi dal contenere un accertamento di tal genere, si limitava a rilevare, sul solo piano della idoneità e validità probatoria dei titoli in quanto non disconosciuti e non controversi, e della sussistenza in capo al PE di una ragione di credito nei confronti del PE, come fosse "pacifico ed in- contestato che i titoli cambiari erano stati girati al PE dal PE e che perciò essi consacravano una pro- messa di pagamento di quest'ultimo in favore del Suo immediato giratario" onde "il credito fatto valere 7 dal PE derivava dalla promessa di pagamento del PE". Del resto è del tutto evidente che la Corte di merito, con la sentenza ora impugnata, non ha punto rilevato, come ragione di inammissibilità della que- rela di falso, l'esistenza di un giudicato (nel sen- So di cui sopra) preclusivo alla proponibilità della querela stessa, ma della stessa querela ha ritenuto 1'infondatezza per 11inattendibilità ed inverosimi- glianza", richiamando i giudizi pregressi e le sen- ch tenza degli stessi conclusive alla stregua di luoghi e tempi nei quali il PE nulla aveva obiettato circa l'autenticità della firma di girata ed altresì alla stregua di eventi dai quali si traevano ragioni appunto di inspiegabilità e inattendibilità della suc- cessiva contestazione. Le censure proposte avverso la sentenza ora impu- gnata non possono condurre alla cassazione della mede- sima, in funzione di un giudizio di rinvio, perché ol- tre alle affermazioni in diritto la cui astratta cor- rettezza giuridica è stata rilevata, non lasciano re- siduare materia per tale giudizio di rinvio, in quanto esse non sono in grado di rimuovere il giudizio finale della Corte che 11 il PE nulla aveva dedotto а giustificazione e spiegazione (l'errore, il dolo 8 della controparte o di altri) del suo successivo radi- cale ripensamento in ordine alla veridicità e autenti- cità delle firme di girata figuranti sui titoli per cui la proposta querela di falso basata su presup- posti così vaghi e inconsistenti non poteva che es- sere rigettata "1 E queste considerazioni finali della Corte di me- rendono manifesto un giudizio di sostanziale, e rito radicale, infondatezza della querela per difetto di prove della falsità - giudizio che nessuno dei motivi di impugnazione ora proposti investe od attinge. Per tale ultima ragione il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati spese, tuttavia limitate all'onorario per la di- alle scussione in udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 61,37 oltre euro 600,00 ( seicento ) per onorario. Così deciso addi 8 ottobre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di E R Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Wa Celentano NT Saggio пити hipper