Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 2
La modifica dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., operata dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, per la quale il vizio di motivazione può essere dedotto non solo quando risulti dal testo del provvedimento impugnato, ma altresì da altri atti del processo specificamente indicati, va interpretata come relativa soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice di merito.
Anche dopo la modifica dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il contrasto tra la decisione e le prove può essere fatta valere nel giudizio di legittimità solo quando si traduca in un "error in procedendo", denunciabile ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. rispetto al quale la corte di cassazione è giudice anche del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2006, n. 39843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39843 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/11/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1939
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 45873/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT EO, N. a Tarquinia il 24 novembre 1958;
Di PU VA, N. a Bitonto il 26 agosto 1930;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 11 marzo 2005;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
udite le conclusioni del P.M. Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto per entrambi i ricorsi;
uditi i difensori Avv. Pitro Messina del foro di Civitavecchia per il PU, Avv. Vincenzo Guarnera del foro di Catania per AT. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di EO AT e VA Di PU in ordine ai delitti di associazione per delinquere, finalizzata alla consumazione di truffe attraverso l'illecita raccolta di risparmio, e di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale, loro contestati quali amministratori della Cooperativa CO.FI.RI. a r.l. fallita il 27 novembre 1996 e in concorso con IZ ON presidente del collegio sindacale.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
EO AT propone tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che sia stata disattesa la sua richiesta di ammettere una perizia contabile, e vizio di motivazione della decisione impugnata, incongruamente fondata, come quella di primo grado, sulle relazioni del consulente contabile del pubblico ministero e del curatore fallimentare, senza tenere conto della relazione del suo consulente di parte, di cui riporta ampi brani. Censura in particolare le decisioni di merito per avere considerato inesigibili crediti della società fallita verso altre società a lui riconducibili, per avere erroneamente valutato la complessa operazione di acquisizione della Mediolanum Golf, che procurò alla CO.FI.RI. a r.l. un ingente patrimonio immobiliare, per avere omesso di verificare le relazioni del consiglio di amministrazione della società fallita, per essersi fondati su mere sensazioni del consulente dell'accusa anziché sui risultati conseguiti con l'operazione Mediolanum Golf, sul fatto che proprio attraverso i bilanci considerati falsi è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale della società, sul fatto che fu dato ordine ai dipendenti e promotori finanziari di cessare l'illecita raccolta di risparmio, sul fatto che la documentazione contabile è dispersa nei diversi procedimenti penali aperti.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.416 c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto esistente l'associazione per delinquere, benché non sia stata ancora accertata la responsabilità del necessario terzo partecipe, IZ ON, e lo stesso VA Di PU nega la sua colpevolezza.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. VA Di PU propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata lamentando che contraddittoriamente i giudici del merito traggono dalla contabilità e dai bilanci riconosciuti falsi la prova della bancarotta patrimoniale e da un supposto rapporto di - parentela con EO AT la prova della sua partecipazione al reato, senza considerare che egli era stato presidente del Consorzio CO.FI.RI. e non della fallita cooperativa CO.FI.RI.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'affermazione del suo ruolo preminente nella gestione della cooperativa fallita.
2. I ricorsi sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure manifestamente infondate, essendo censurabile solo per vizio di motivazione la mancata ammissione di una prova neutra come la perizia (Cass., sez. IV, 5 dicembre 2003, Ligresti, m. 229665), e attinenti al merito della decisione impugnata congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione di una vicenda conclusasi con un disavanzo di oltre novanta miliardi di L. con danno considerevole per un gran numero di piccoli risparmiatori, tale da giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, come evidenziato nelle documentate relazioni sia del curatore fallimentare sia del consulente di parte del pubblico ministero, ragionevolmente considerate attendibili, mentre è certamente legittimo il riconoscimento incidentale della responsabilità anche di IZ ON, pur separatamente giudicato, ai fini dell'accertamento del delitto associativo. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Baidi, m. 200842;
Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. I, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della testualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Così interpretata, in realtà, la nuova norma finisce per riprodurre in parte il testo dell'art. 569 n. 4) del Progetto preliminare del 1978, laddove prevedeva appunto la ricorribilità per "mancanza o contraddittorieta della motivazione nei casi in cui il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o dipende dall'omesso esame delle richieste delle parti ovvero delle prove contrarie a quelle poste a base della decisione". Infatti il riferimento alle "prove contrarie a quelle poste a base della decisione", venne allora soppresso, in conformità a un parere espresso anche dalla Corte di cassazione, per l'ambiguità della formula, che avrebbe appunto consentito il raffronto tra la motivazione e qualsiasi dato probatorio. Tuttavia, come opportunamente risulta dalla nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), ciò non esclude che assuma rilevanza la mancata motivazione su fatti controversi, perché da ogni controversia insorta tra le parti su uno specifico fatto deriva un dovere di decisione del giudice, che può essere certamente assolto con una pronuncia anche implicita, ma richiede una giustificazione adeguata;
e l'individuazione dei fatti effettivamente controversi, attenendo alla definizione dell'oggetto del giudizio, può essere compiuta direttamente dalla Corte di cassazione attraverso l'esame degli atti, sia pure sulla base delle indicazioni delle parti.
Questo non significa che al giudice di legittimità possa richiedersi una rivalutazione delle prove relative al fatto controverso;
ma significa che sull'esistenza di un tale fatto il giudice del merito deve comunque pronunciarsi, pur rimanendo incensurabile la valutazione delle prove sulle quali quella pronuncia si fondi.
Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove rilevanti, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. Nè sembra sostenibile che la Corte di cassazione possa astenersi da qualsiasi interpretazione o valutazione della prova e "limitarsi a esaminare la motivazione, per stabilire se il giudice si sia effettivamente "occupato" di una specifica informazione introdotta nel processo, o per desumerne una prova a sostegno della decisione, oppure per spiegarne l'inattendibilità". Se il confronto dovesse riguardare il rapporto tra motivazione e dati probatori, non potrebbe certamente esaurirsi nella verifica che un qualche verbale risulti effettivamente citato dal giudice del merito, ma esigerebbe un'interpretazione del significato degli enunciati verbalizzati. Ed è proprio questo significato che non può essere attendibilmente ricostruito se non nel contesto dell'intera costellazione delle prove acquisite.
Si è sostenuto che questa interpretazione sarebbe sostanzialmente abrogatrice della L. n. 46 del 2006. È vero al contrario che una portata abrogativa della perdurante prescrizione di testualità del vizio di motivazione hanno le interpretazioni non restrittive del riferimento anche "agli altri atti del processo" dai quali il vizio di motivazione può risultare.
Si è pure sostenuto che la tesi dell'inaccessibilità degli atti probatori nel giudizio di legittimità non può essere fondata sulla distinzione tra fatto e diritto. E infatti il divieto di accesso agli atti istruttori non ha nulla a che vedere con la distinzione tra fatto e diritto, ma è conseguenza dell'indiscussa premessa che il controllo della Corte di cassazione sul giudizio di fatto è limitato alla motivazione, non si estende alla giustificazione. Se il sindacato sulla motivazione attenesse al rapporto tra la giustificazione in fatto della decisione di merito e le prove acquisite, dovrebbe escludersi la possibilità per il giudice del merito di rinnovare la decisione in sede di rinvio sulla base delle stese prove, pur diversamente valutate. E ciò significherebbe che il controllo di legittimità non è limitato alla giustificazione, ma è esteso alla decisione. Mentre è noto che è appunto la possibilità di distinguere tra la decisione e la sua giustificazione a rendere compatibile con i limiti del sindacato di legittimità il controllo sulla giustificazione del giudizio di fatto.
Neppure la dedotta decisività di una prova ne legittima il confronto con la motivazione, se il fatto controverso cui essa eventualmente si riferisca sia stato oggetto di un'esplicita considerazione da parte del giudice del merito, perché è solo il fatto controverso, non la prova pur decisiva, a individuare un punto della decisione che deve essere oggetto di motivazione. La verifica di rilevanza del vizio è successiva alla valutazione dell'ammissibilità della sua deduzione;
e può valere a rivelare appunto l'irrilevanza di un vizio pur esistente, quando la motivazione resista anche prescindendo dal fatto controverso oggetto di invalida motivazione ovvero pur considerando il fatto controverso pretermesso.
La completezza della motivazione va dunque definita nel suo rapporto con la decisione, non con le prove, perché non è la motivazione ma è la decisione che deve essere conforme alle prove. Tuttavia questa esigenza di conformità tra decisione e prove può essere fatta valere nel giudizio di legittimità solo quando si traduca in un error in procedendo, come quando il giudice erroneamente neghi l'esistenza stessa o l'utilizzabilità di un atto probatorio (Cass., sez. V, 9 febbraio 2006, Paolone, m. 233829), ad esempio affermando che non è necessario disporre una perizia che invece è già stata espletata (travisamento della prova); ovvero quando si fondi su una prova inutilizzabile o su una prova inesistente. Ed è chiaro che, contrariamente a quanto pure si è affermato (Cass., sez. I, 14 luglio 2006, Stojanovic, m. 234167), in questi casi non viene in discussione un vizio della motivazione, bensì un vizio della decisione per error in procedendo: un vizio che è denunciabile a norma dell'art. 606 c.p.p., lettera c) e rispetto al quale la Corte di cassazione è
giudice anche del fatto, potendo perciò accedere al fascicolo delle prove. In tutti gli altri casi, in tutti i casi in cui non si traduca in un error in procedendo, il contrasto tra la decisione e le prove non può essere denunciato con il ricorso per cassazione, perché il giudice di legittimità non ha il potere di sindacare il giudizio di merito sul fatto;
e il controllo sulla motivazione non può essere utilizzato per dissimulare un tale indebito sindacato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2006