Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2006, n. 39843
CASS
Sentenza 9 novembre 2006

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La modifica dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., operata dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, per la quale il vizio di motivazione può essere dedotto non solo quando risulti dal testo del provvedimento impugnato, ma altresì da altri atti del processo specificamente indicati, va interpretata come relativa soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice di merito.

Anche dopo la modifica dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il contrasto tra la decisione e le prove può essere fatta valere nel giudizio di legittimità solo quando si traduca in un "error in procedendo", denunciabile ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. rispetto al quale la corte di cassazione è giudice anche del fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2006, n. 39843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39843
    Data del deposito : 9 novembre 2006

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