Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7520
CASS
Sentenza 16 luglio 1999

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Il diritto di riscatto di cui all'art. 39 legge 392 del 1978 presuppone la perfetta coincidenza dell'immobile alienato con quello locato, e non sussiste, pertanto, nel caso di vendita in blocco dell'intero stabile, ovvero di vendita cumulativa, per un prezzo unico, di più unità immobiliari senza distinzione per parti, costituendo, in tal caso, la "res" alienata un bene diverso dalle singole unità che lo compongono. (Nella specie, il conduttore di una porzione immobiliare adibita ad esercizio commerciale e di proprietà, "in parte qua", di due fratelli, aveva esercitato il diritto di riscatto relativo al bene locatogli in seguito all'alienazione di gran parte dell'intero immobile da parte dei suoi danti causa, diritto di riscatto ritenuto, peraltro, insussistente dal giudice di merito poiché, avendo i due fratelli alienato con un unico atto le rispettive proprietà, indicando per ciascuna un autonomo prezzo, e non corrispondendo la porzione immobiliare locata ne' ad una delle due porzioni alienate, ne' complessivamente ad entrambe, il riscatto stesso avrebbe privato il terzo acquirente di una parte dell'immobile acquistato senza corrispettivo e senza che la parte restante mantenesse un proprio valore economico ed una funzionalità allo scopo per la quale era stata acquistata. La S.C., nel confermare la pronuncia, ha enunciato il principio di diritto che precede).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7520
    Data del deposito : 16 luglio 1999

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