Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
E N A L O I L Z E A D R " 9 T 7 S . 1 I T 3 G R . 9 81 3/0 1 E A N ' R L 7 L A REPUBBLICA ITALIAN 6 E D 9 1 D - E I 5 T - S 3 N IN NO O ITAL ANO N E E E S S G E " I G LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE A E L Oggetto OPPOSIZIONE E SEZIONE PRIMA CIVILE ORDINANZA/INGIUNZIONE NOTIFICA POLIZIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STRADALE R.G.N. 9033/99 Presidente Dott. Pasquale REALE Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Consigliere Cron. 22416 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. PLENTEDA - Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 09/04/01 SALME' Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANONIMA STEELMEC SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso l'avvocato डु LUCCHESI ANTONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GRASSI ALDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
POLIZIA STRADALE CESENA;
- intimata avversO la sentenza n. 70/98 della Pretura di FORLI', 2001 Sezione distaccata di CESENA, emessa il 06/03/98; * 1009 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Grassi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensiart. 382. Svolgimento del processo Il Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, rigettò con sentenza 6.3.1998 la opposizione proposta dalla società Anonima Steelmec s.a., con sede in San Marino, avversO il processo verbale di contestazione 21.2.1995, elevato dalla polizia stradale di Cesena, per violazione dell'art. 142 cod.strad., per eccesso di velocità. Ritenne il pretore, in relazione alle deduzioni della opponente, che nel processo verbale non fosse necessaria la indicazione della matricola e del decreto di omologazione dello strumento rilevatore della velo- cità, né della allocazione dell'apparecchio su spazi privati;
che la velocità rilevata (119 Km/h) rendeva l'ipotetico margine di tolleranza ininfluente e giusti- ficata la mancata contestazione immediata. Ha proposto ricorso per cassazione, notificato al- 2 la Polizia stradale di Cese na, la società Anonima Steelmec, con due motivi. Non ha presentato difese la intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. 689/12981, 200 comma I° c.strad. e 384 del relativo regolamento esecutivo;
B nonché la mancanza di motivazio- ne. Lamenta che sia stata omessa da parte degli organi accertatori la specificazione delle ragioni della im- possibilità della contestazione immediata e che dal sommario processo verbale di contestazione risultava la presenza di due agenti accertatori, insufficiente per organizzare il fermo dei veicoli, in violazione del- l'art. 201 I° comma c.strad.. Peraltro l'apparecchiatu- " Velomatic AX 103", utilizzata nel caso di specie, ra era dotata di display, che consentiva la immediata vi- sualizzazione della velocità, tanto da porre in grado ड् gli agenti di verificare immediatamente la velocità e di procedere alla contestazione, impedita dalla mancata organizzazione del servizio idoneo al fermo del veico- 10, a fronte della quale si assume essere irrilevante la notifica del processo verbale di accertamento ed er- rata la mancata ammissione dei mezzi istruttori, ri- chiesti per provare la illegittimità. 3 Con il secondo mezzo, articolato sotto più profili, si denunziano, sotto una unitaria prospettazione, erro- res in procedendo e precisamente: a) la omessa ○ insuf- ficiente motivazione in ordine alla assenza di un auto- nomo atto di accertamento dell'illecito, giacchè il processo verbale, alla stregua di quanto era desumibile dal suo tenore, era stato redatto in ufficio, con la semplice lettura della fotografia e non attraverso il controllo personale degli agenti accertatori;
B b) la omessa o insufficiente motivazione su punti prospettati con la opposizione, afferenti alla prova del fatto;
c) V I la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 ° comma L. 689/1981, in relazione al fatto che il pretore aveva omesso di effettuare la indagine sulle questioni sollevate in diverse fasi del processo e di accogliere le richieste istruttorie formulate;
d) la violazione e falsa applicazione dell'art. 204 I° comma c.strad., in relazione alla inosservanza da parte del prefetto del termine di 60 giorni per decidere la opposizione, atte- so che la ordinanza prefettizia era intervenuta quattro anni dopo il ricorso;
e) la violazione e falsa applica- zione dell'art. 345 c.II° reg, esec. c.strad., per es- sere stato l'autovelox inidoneo all'uso, in considera- zione della mancanza della specifica approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
f) la violazione e falsa 4 applicazione dell'art. 23 c.XII° L.689/1981, in rela- zione alla mancata indicazione nel processo verbale della causa del mancato fermo, della direzione del vei- colo, del numero di quelli fermati e sanzionati, dello schizzo planimetrico volto ad accertare lo spazio esi- stente pere il fermo immediato ed altri elementi;
g) la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.
1-4 c.strad., non essendo stati forniti gli elementi utili ad individuare il conducente, verso cui esercitare il regresso;
h) la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 23 C.XI° L. 689/1981, in relazione alla mancata specificazione delle ragioni per le quali era stata confermata la misura della sanzione prevista dal- l'organo accertatore, anziché quella minima. La ricorrente ha poi eccepito la incostituzionalità dell'art. 18 commi 1 e 2 L. 689/1981, in relazione al- l'art. 24 Cost., in quanto il mancato fermo del veico- lo, impedendo la identificazione del conducente, non हु avrebbe consentito al proprietario la opportuna difesa. Il ricorso è inammissibile. Al pari della opposizione avverso il processo ver- bale di contestazione, elevato dalla Polizia stradale di Cesena, il ricorso per cassazione è stato notifica- to al predetto organo di polizia, nella sua sede di Ce- sena. 5 Sebbene l'art. 23 comma 2 L. 689/1981 stabilisca che la opposizione debba essere notificata alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento irrogativo del- la sanzione amministrativa e per quanto la impugnazione possa essere direttamente proposta dal trasgressore nei confronti del verbale di accertamento della infrazione - avuto riguardo alla interpretazione "adeguatrice" da- ta dalla Corte costituzionale (sent. nn. 255 e 437/1995) che ha fatto venir meno la giuri- 311/1994; sdizione condizionata prevista dall'art. 142 bis comma 1 del previgente codice della strada, come introdotto dall'art. 24 L. 122/1981 legittimato passivo non può essere considerato il Comando della polizia stradale che ha provveduto alla contestazione, in quanto, a dif- ferenza del Prefetto, cui viene riconosciuta dalla leg- ge (art. 204 c.d.s.) una specifica autonomia funziona- le, quale organo periferico della amministrazione sta- . 5 tale, altrettanto non può dirsi per il Comando della polizia stradale, privo come è di autonomia rispetto al dell'Interno da cui dipende (Cass. Ministero 11244/1998). Prescindendo dagli effetti della illegittimità del- la notifica sulla opposizione, la circostanza che la notifica del ricorso per cassazione sia inesistente, perché eseguita ad un organo privo di legittimazione, 6 determina la inammissibilità del gravame. La mancata difesa della parte intimata dispensa dalla pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma 9.4.2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Reale Donato Plenteda ZIONE Pat Socione Cirk Depositate in Cancelleria Luisa Passinetti LUG. 2001 M IL CANCELLIERE E N A L IO L Z E A D R T 9 S " . I 7 T G 1 R E 3 'A R . L N A L D E 7 6 D 9 E : 1 T - S N 5 - N E 3 E S S E E " L G A G E 7