Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con il quale il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibili "de plano" le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà presentate dal condannato, a causa del concomitante suo stato di custodia cautelare, in quanto quest'ultimo non è, di per sè, ostativo alla concessione delle predette misure alternative e, conseguentemente, le istanze vanno esaminate nel merito dall'organo collegiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2004, n. 28588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28588 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 2953
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Gianfranco - Consigliere - N. 042647/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO ME N. IL 03/04/1967;
avverso ORDINANZA del 18/08/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (conformi).
OSSERVA
SO NI ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe, con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e semilibertà perché "l'istante trovasi nella posizione giuridica di giudicabile per altro reato, in stato di custodia cautelare in carcere, e tale posizione appare incompatibile con l'esecuzione di una misura alternativa richiesta, in relazione ad un titolo sospeso ai sensi dell'art. 656 5^ comma C.P.P.". Espone il ricorrente che alla data del decreto si trovava invece agli arresti domiciliari per l'altro fatto, e pochi giorni dopo fu rimesso in libertà, come da provvedimenti allegati, onde non sussisteva la ritenuta causa di inammissibilità.
Va premesso che dall'intestazione del provvedimento impugnato emerge che la declaratoria di inammissibilità investe le domande di detenzione domiciliare e semilibertà (artt. 47 ter e 50 L. 26.7.1975 n. 354), e non anche l'affidamento in prova, come asserito in ricorso;
entro questi limiti si estende quindi il sindacato di legittimità.
Il ricorso è - nell'ambito prima precisato - fondato. Infatti, non solo si è verificata la situazione esposta (che, investendo questione processuale, può essere valutata nella sua realtà fattuale da questa Corte), ma va comunque ribadito che in tema di benefici Penitenziari lo stato di custodia cautelare per causa diversa da quella relativa al titolo da eseguire non è ostativo all'ammissione del condannato a misura alternativa alla detenzione, dovendosi valutare nel merito l'istanza dell'interessato e la compatibilità tra la misura cautelare in atto ed n beneficio richiesto (v. per tutte Cass., Sez. 1^, 1.4/15.5.2003, Zaza); ne segue che non può ravvisarsi un'ipotesi di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge", che abiliti il Presidente a pronunciare "de Plano" il decreto previsto dal co. 2 dell'art. 666 C.P.P. (cfr. ad es., Cass., Sez. 1^, 4.4/7.6.2001, Candeloro).
Il provvedimento impugnato va perciò annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza, affinché provveda sul merito delle istanze.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004