Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 2
L'art. 12 del d.P.R. n.1116 del 1968 (contenente le norme di attuazione della legge n. 458 del 1965, attributiva della personalità giuridica all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) e lo statuto della stessa associazione conferiscono la rappresentanza legale dell'ente al suo presidente nazionale. Ne consegue che la "vocatio in ius" dell'ANMIC attraverso il presidente di una sede provinciale si risolve nell'invalidità del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, venendo a mancare il presupposto di una valida costituzione del rapporto processuale. Infatti, ogni ente si immedesima con l'organo cui la legge conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo del medesimo ente privo del relativo potere rappresentativo processuale non è in alcun modo legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso.
Nel processo del lavoro in sede d'appello - in cui non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore - non trova applicazione il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 cod. proc. civ., principio che nel rito ordinario deriva dalla necessità di assicurare un collegamento tra la fase istruttoria e la fase decidente. Pertanto il decreto presidenziale ex art. 435 cod. proc. civ. di nomina del giudice relatore (oltre che di fissazione dell'udienza di discussione), decreto che in tale parte costituisce un mero atto interno, può essere revocato o modificato con la nomina di un nuovo giudice relatore fino alla stessa udienza di discussione senza che occorra alcuna motivazione o comunicazione, ben potendo la sostituzione risultare soltanto da una semplice annotazione nel verbale di udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA AU CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO, N. 42, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE RIZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.N.M.I.C.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI
- intimato -
avverso la sentenza n. 128/95 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 14/12/95, R.G.N.3394/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^ motivo del ricorso;
accoglimento del 4^ motivo;
assorbiti il 3^ e il 5^ motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 21 febbraio 1994, il Pretore di Siracusa accoglieva la domanda proposta dalla sig. RO UL nei confronti dell'A.N.M.I.C.- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - sede di Siracusa, presso la quale la ricorrente aveva lavorato, condannando la convenuta a pagare la somma di L.72.850.957, comprensiva di rivalutazione ed interessi sino al 22 settembre 1993, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello l'ANMIC, sede di Siracusa, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione processuale passiva. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza depositata il 14 dicembre 1995, dichiarava la nullità della sentenza pretorile rilevando che in base all'art.12 del D.P.R. 7 agosto 1968 n.1116, di attuazione della legge 23 aprile 1965 n.458,
la rappresentanza dell'associazione appellante spettava in via esclusiva al suo presidente nazionale (come ribadito anche dall'art.23 dello statuto) sicché doveva considerarsi invalida la citazione in giudizio in persona del presidente provinciale, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la sig. UL propone ricorso fondandolo su cinque motivi.
L'Associazione intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando nullità del procedimento in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., la ricorrente deduce che il giudizio di appello è stato definito senza la partecipazione, all'udienza di discussione, del magistrato designato quale relatore e senza che lo stesso venisse preventivamente sostituito. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art.360 n.3 c.p.c. per obliterazione degli artt.435, 437 c.p.c., 3 comma 1 e 24 comma 2 della Costituzione deducendo che la mancata partecipazione al giudizio di secondo grado del relatore che aveva acquisito la completa conoscenza della causa, si era tradotta in una mancanza di tutela delle parti in giudizio e aveva comportato per la ricorrente un trattamento diverso e disuguale da quello riservato a ciascun cittadino che si avvale del processo del lavoro risolvendosi in una violazione del diritto di difesa.
I due motivi, esaminati congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono infondati.
Questa Corte ha più volte affermato il principio che nelle controversie di lavoro in grado di appello, in cui non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non trova applicazione il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art.174 c.p.c., principio che nel rito ordinario deriva dalla necessità di assicurare un collegamento tra la fase istruttoria e la fase decidente. Pertanto il decreto presidenziale ex art.435 c.p.c. di nomina del giudice relatore (oltre che di fissazione dell'udienza di discussione), decreto che in tale parte costituisce un mero atto interno, può essere modificato con la nomina di un altro giudice relatore;
la composizione del collegio giudicante è immodificabile soltanto dal momento dell'inizio della discussione, mentre è rimessa all'apprezzamento insindacabile del Presidente del Tribunale la sostituzione di altro giudice al relatore designato prima di tale momento, anche all'udienza di discussione, senza che occorra alcuna motivazione o comunicazione, ben potendo la sostituzione essere disposta anche con provvedimento orale e risultare soltanto da semplice annotazione nel verbale di udienza (Cass. 17 febbraio 1993 n. 1952; 16 luglio 1991 n. 7855; 26 aprile 1991 n. 4589; 5 aprile 1991 n. 3571; 25 febbraio 1988 n. 2010). Riguardo alla denunciata violazione del diritto alla difesa, è sufficiente ricordare la garanzia di collegialità nella decisione della causa a cui contribuiscono, con egual peso, tutti i componenti del collegio: del resto la censura è basata sul mero sospetto che il nuovo relatore non sia stato in grado di acquisire la completa conoscenza della causa, senza alcuna ragione per ritenere che lo stesso non sia stato tempestivamente avvisato della sostituzione, anche in mancanza di un provvedimento scritto.
Col terzo motivo, denunciando motivazione apparente ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di spiegare i motivi di non decisività degli elementi probatori, analiticamente richiamati nelle memorie difensive per sostenere il rigetto del motivo di appello avversario afferente la mancanza di legittimazione processuale passiva in capo alla sezione di Siracusa dell'A.N.M.I.C., dai quali risultava che il rapporto di lavoro "sub iudice" non era caratterizzato da alcun elemento che lo potesse ricondurre all'associazione nazionale essendo intercorso esclusivamente con la sezione di Siracusa che l'aveva assunta senza alcun permesso da parte dell'organismo centrale e che la sezione territoriale era stata sempre l'unico soggetto a giovarsi delle prestazioni lavorative della ricorrente.
Col quarto motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art.12 del D.P.R. 7 agosto 1968 n.1116 e dell'art.23 dello Statuto approvato con d.p.r.8 gennaio 1982 per aver ritenuto il Tribunale di estendere gli effetti normativi di dette disposizioni ad una fattispecie ad essa estranea in quanto le norme citate riguardano esclusivamente le vicende che interessano l'associazione centrale e non concernono le vicende poste in essere autonomamente dagli organismi periferici: tanto che, in base al quarto comma dell'art.23 del d.p.r. 8 gennaio 1982 il Presidente si occupa solo delle questioni riguardanti il personale della sede centrale Anche il terzo, ed il quarto motivo di ricorso sono tra loro connessi e vengono trattati congiuntamente. Entrambi i motivi sono infondati. Il punto essenziale della controversia consiste nello stabilire se sia stata corretta la "vocatio in ius" dell'A.N.M.I.C. - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, attraverso il presidente della sede provinciale di Siracusa.
Costituisce orientamento giurisprudenziale pacifico di questa Corte che l'errata indicazione dell'organo competente per legge ad integrare la capacità processuale dell'ente si risolve nella invalidità del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, venendo a mancare il presupposto di una valida costituzione del rapporto processuale, dato che ogni ente si immedesima con l'organo cui la legge conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo del medesimo ente, privo del relativo potere rappresentativo processuale, non sarebbe in alcun modo legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso (cfr, tra le tante sentenze, Cass. S.U. 18 ottobre 1975 n. 3387). Nel caso di specie, sia l'art.12 del d.p.r. 7 agosto 1968 n.1116 (che contiene norme di attuazione della legge 23 aprile 1965 n.458 attributiva della personalità giuridica all'Associazione Mutilati ed Invalidi Civili), che lo statuto della stessa associazione conferiscono la rappresentanza legale dell'ente al suo Presidente;
nè d'altra parte risulta, alla stregua dei dati normativi, che poteri di rappresentanza siano conferiti agli organi periferici dell'Ente.
In tali condizioni la decisione del Tribunale che ha ritenuto che l'organo periferico non è legittimato passivamente a resistere alle pretese avanzate dalla ricorrente per difetto di legittimazione processuale appare del tutto corretta. Nè rispetto al punto decisivo della controversia hanno rilevanza gli elementi probatori che la ricorrente ritiene immotivatamente trascurati dal Tribunale in quanto il fatto che i rapporti della ricorrente con l'ente si siano svolti tutti nell'ambito della sede periferica non incidono sulla titolarità della rappresentanza dell'ente prevista dal regolamento normativo e dallo Statuto. Neppure significativo ai fini dell'attribuzione della rappresentanza processuale dell'Ente appare il fatto che lo statuto preveda che il Presidente nazionale si occupi direttamente solo delle questioni riguardanti il personale della sede centrale, essendo evidente che il presidente non attenda direttamente a tutte le vicende che riguardano l'ente e che vi sia una divisione di competenze con altri organi ed uffici, divisione che non incide sulla legale rappresentanza dell'ente che spetta normativamente al solo presidente.
Col quinto motivo, denunciando contraddittorietà della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) per errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, la ricorrente deduce che, essendo stato il rapporto costituito direttamente dal responsabile della sede di Siracusa, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere, in ipotesi, la nullità del rapporto, con la conseguenza che, avendo la sede periferica utilizzato le prestazioni lavorative della ricorrente, il suo credito sarebbe dovuto essere egualmente riconosciuto in base all'art.2126 cod. civ. Il motivo è infondato.
Escludendo la rappresentanza processuale dell'organo periferico il Tribunale non è affatto entrato nel merito del rapporto e quindi non vi è stata alcuna pronuncia sulla validità del contratto lavorativo. Il giudice di merito non aveva, quindi, ragione di decidere sulla base dell'art. 2126 cod. civ., oltretutto introducendo un "thema decidendum" diverso da quello dedotto dalla ricorrente. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla è dovuto per le spese in mancanza di costituzione della convenuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999