Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8065
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

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L'art. 12 del d.P.R. n.1116 del 1968 (contenente le norme di attuazione della legge n. 458 del 1965, attributiva della personalità giuridica all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) e lo statuto della stessa associazione conferiscono la rappresentanza legale dell'ente al suo presidente nazionale. Ne consegue che la "vocatio in ius" dell'ANMIC attraverso il presidente di una sede provinciale si risolve nell'invalidità del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, venendo a mancare il presupposto di una valida costituzione del rapporto processuale. Infatti, ogni ente si immedesima con l'organo cui la legge conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo del medesimo ente privo del relativo potere rappresentativo processuale non è in alcun modo legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso.

Nel processo del lavoro in sede d'appello - in cui non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore - non trova applicazione il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 cod. proc. civ., principio che nel rito ordinario deriva dalla necessità di assicurare un collegamento tra la fase istruttoria e la fase decidente. Pertanto il decreto presidenziale ex art. 435 cod. proc. civ. di nomina del giudice relatore (oltre che di fissazione dell'udienza di discussione), decreto che in tale parte costituisce un mero atto interno, può essere revocato o modificato con la nomina di un nuovo giudice relatore fino alla stessa udienza di discussione senza che occorra alcuna motivazione o comunicazione, ben potendo la sostituzione risultare soltanto da una semplice annotazione nel verbale di udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8065
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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