Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE NI, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe PALERMO, difeso dall'avvocato Nino Borgese, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI NN RI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 118/00 del Giudice di pace di PALMI, depositata il 03/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/07/03 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca TROMBETTA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario con le quali la Suprema Corte, decidendo con sentenza, in Camera di consiglio, dichiari manifestamente fondato il ricorso in epigrafe specificato, con ogni consequenziale statuizione di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell'avv. Nino Borgese, che assumeva di aver avuto incarico da NN AR IN di ricorrere al pretore di Cinquefrondi in qualità di giudice del lavoro perché le fossero liquidate alcune spettanze da parte della s.r.l. Villa Elisa, sua datrice di lavoro;
il giudice conciliatore di Palmi, con decreto 7.4.87, ingiungeva alla IN il pagamento di L. 668.000, quale corrispettivo delle prestazioni professionali svolte in suo favore dal professionista che l'aveva assistita nella controversia di lavoro conclusasi con una transazione in base alla quale la IN rinunciava all'azione nei confronti della s.r.l. Villa Elisa che accettava la rinunzia.
Su opposizione della IN, che assumeva di nulla dovere all'avvocato, presso il quale era stata inviata dal rag. Leopoldo Prestileo, segretario Regionale della U.I.L. per essere l'avvocato convenzionato con il Sindacato che avrebbe provveduto a soddisfare le sue richiese, il G.d.P. di Palmi, al quale la causa era stata rimessa, ai sensi della l. n. 479/99, con sentenza 3.7.2000, in accoglimento dell'opposizione revocava il D.I. emesso e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Affermava il G.d.P. che la IN era stata verosimilmente raggirata perché, consigliata ad adire le vie legali nei confronti della sua datrice di lavoro, alla prima udienza, assistita dall'avv. Borgese, era stata indotta a transigere la causa, rinunziando all'azione, senza alcun riconoscimento delle sue spettanze. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l'avv. Borghese sostenendo: che la causa fu transatta per rinuncia all'azione da parte della IN, accettata dalla datrice di lavoro, che l'ha riassunta nel posto di lavoro, che gli onorari ed i diritti, così come liquidati dal Consiglio dell'Ordine, nella parcella prodotta in giudizio, gli sono dovuti per l'attività professionale svolta a favore della IN.
Nessuna attività difensiva ha svolto in questa sede la IN. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il G.d.P., infatti, revocando il decreto ingiuntivo, e, quindi, negando all'avv. Borgese il compenso per l'assistenza da lui prestata alla IN nella causa dalla stessa intentata nei confronti della società sua datrice di lavoro, ha sostenuto che quella revoca era dettata dal dovere;
di fare giustizia essendo stato da IN raggirata, in un primo momento in quanto indotta ad adire le vie legali per conseguire determinate spettanze, e successivamente in quanto convinta a transigere la causa rinunziando all'azione, senza nulla conseguire delle spettanze richieste. Come risulta evidente, il G.d.P. spaccia per giustizia sostanziale quello che non è altro che mero arbitrio, senza fornire alcuna spiegazione plausibile in ordine al rigetto della domanda avanzata dal professionista, la cui attività difensiva svolta è pur stata riconosciuta in sentenza.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio anche per spese, ad altro giudice dello stesso ufficio del G.d.P. di Palmi che provvedeva ad un nuovo esame della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, ad altro giudice dello stesso ufficio del G.d.P. di Palmi.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004