Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
La misura cautelare dell'obbligo di dimora in un comune può essere applicata al soggetto nei cui confronti sia in esecuzione la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel medesimo comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2008, n. 11095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11095 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 504
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 036678/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL IO N. IL 26/06/1977;
avverso ORDINANZA del 09/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito che ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
In data 9.10.2007 il Tribunale di Genova, in sede di riesame, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale, 10.9.07, il G.I.P. presso il Tribunale di Savona aveva respinto la richiesta di emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LL BI, colto in flagrante violazione della misura di sicurezza che lo obbligava a non allontanarsi dal Comune di residenza, applicava al LL l'obbligo della dimora nel Comune di Quiliano, prescrivendogli, nel contempo, di non allontanarsi senza l'autorizzazione del Giudice procedente dal territorio di tale Comune, nonché dalla sua abitazione dalle ore 21 alle ore 7 di ogni giorno.
Ricorre al giudice di legittimità LL BI, col ministero del suo difensore di fiducia, per l'annullamento di detta ordinanza illustrando un unico motivo di doglianza, con il quale denuncia difetto di motivazione del provvedimento in parola. Deduce in particolare il ricorrente che il giudice a quo ha sostenuto la decisione di riformare ancorché parzialmente il provvedimento di rigetto del G.I.P., sul rilievo, semplice quanto scarno, a suo avviso, sul piano della motivazione, che il ricorrente aveva un precedente analogo per violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9 e che sussisteva la necessità di applicare un controllo alla luce di tale precedente.
Ciò premesso osserva l'impugnante che il provvedimento giudiziale è sovrapponibile a quello in corso come misura di prevenzione, di guisa che il controllo evocato in atti risultava già in corso e per un periodo triennale, mentre il citato precedente penale sussiste semplicemente allo stadio processuale della denuncia. Il ricorso appare infondato.
Ed invero il giudice a quo, nell'applicare la misura cautelare dell'obbligo di dimora con la successiva prescrizione relativa al divieto di allontanamento dall'abitazione nelle ore serali, ha dato conto delle ragioni del provvedimento assunto in costanza della misura di prevenzione, avente identico contenuto, al quale il ricorrente è sottoposto dal 4.11.2006. Peraltro la possibilità di applicare misure restrittive di analogo contenuto va individuata nella circostanza che esse rinvengono da fonti distinte, l'una dalle necessità di prevenzione, l'altra da esigenze cautelari, nella fattispecie, peraltro, individuate in esigenze di maggiore controllo. E ciò tenuto conto della decisiva considerazione che la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9 è punita dall'ordinamento in modi diversi dalla violazione degli obblighi portati dall'art. 283 c.p.p., non ricorrendo in tale ultima ipotesi neppure un figura tipica di reato penale (Cass. pen., sez. 1^, 25.10.2005, 42398; Cass. pen., sez. 6^, 5.11.03, p.m. c. Proietti, 44. 767, m. 226933, che ha escluso nella fattispecie la ricorrenza del reato di evasione, vertendosi in ipotesi di misura coercitiva e non di misura cautelare detentiva). Spese processuali come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Genova perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008