Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 46887
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Sentenza 19 luglio 2016

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In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 46887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46887
    Data del deposito : 19 luglio 2016

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