Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 46887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46887 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
46 8 87 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 133512016 Matilde Cammino - Presidente - - Adriano Iasillo -CC 19/07/2016 - Luciano Imperiali R.G.N. 17853/2016 - Vincenzo Tutinelli - Cosimo D'Arrigo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ER CO, nato a [...] il [...] 2. ER GI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2016 del Tribunale di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con l'inefficacia della misura cautelare. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Firenze, con ordinanza deliberata in data 25 gennaio 2016, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da CO ER e GI ER avverso l'ordinanza in data 28 dicembre 2015 con la quale il g.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di rapina. A I due indagati hanno proposto separati ricorsi di identico contenuto, con i quali deducono l'inefficacia della misura cautelare per violazione del termine previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Osservano, in proposito, che il dies a quo del termine di trenta giorni fissato dalla legge per il deposito delle motivazioni, va individuato nel giorno della camera di consiglio in cui è stata deliberata la decisione e non - come diversamente opinato dal Tribunale dal deposito del dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Gli atti di impugnazione si basano sul principio di diritto, recentemente affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni dalla decisione, indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., novellati dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo (Sez. 2, n. 4961 del 26/01/2016 - Gentile, Rv. 26637701). Il caso al quale si riferisce la decisione richiamata dai ricorrenti, tuttavia, è diverso da quello in esame, perché in quel processo risultava incontrovertibilmente che la data della decisione non corrispondeva a quella di pubblicazione dispositivo (quest'ultimo, infatti, sebbene depositato il 3 agosto 2015, riportata testualmente la dicitura che la decisione era stata assunta "nella camera di consiglio del 30 luglio 2015"). In realtà questa Corte ha più di recente affermato che, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale il cui mancato rispetto determina, ai sensi - dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la - decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo (Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016 - Marsalone, Rv. 26712801). È noto, infatti, che il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame entro 10 giorni dalla ricezione degli atti (art. 309, comma 9, cod. proc. pen.). Ai sensi 2 dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47), se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. D'altro canto, la norma stabilisce che l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa (ipotesi nella quale il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, ma comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno dalla decisione). Si viene così a configurare un sistema bifasico che prevede dapprima un termine per la decisione e poi uno specifico termine per il deposito dell'ordinanza. L'assunto che, per individuare il decorso del secondo termine, debba aversi riguardo alla decisione, a prescindere dal deposito del dispositivo, non può condividersi. Invero, in assenza del formale deposito del dispositivo, non esiste alcuna decisione. Perché una decisione giudiziale possa dirsi esistente, essa deve uscire dalla disponibilità del giudice ed essere esteriorizzata con modalità tali da conferirle certezza legale. Un dispositivo non ancora pubblicato, ad esempio, può essere modificato o corretto per le vie brevi;
dopo la sua pubblicazione, invece, non vi è più alcuno spazio per la modifica, mentre la correzione di un eventuale errore materiale deve farsi nelle forme di legge. Tali considerazioni valgono per ogni tipo di decisione e non può darsi rilievo al fatto che l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. parli genericamente di "decisione", senza ulteriori specificazioni. Infatti, per le ragioni sopra espresse, la nozione di "decisione" deve farsi corrispondere con la formalizzazione e la conoscibilità del decisum, che hanno luogo solo mediante la pubblicazione del provvedimento. Del resto, è proprio nel dispositivo, debitamente formalizzato e depositato, che deve indicarsi l'eventuale più lungo termine per il deposito della motivazione, correlato alla complessità della vicenda. Il che vale a confermare il rilievo essenziale di quel primo deposito ai fini del decorso del secondo termine. Ed ancora, a ragionare diversamente, dovrebbe per coerenza affermarsi che il primo termine - quello di dieci giorni per il dispositivo - potrebbe essere agevolmente eluso semplicemente indicando una data di camera di consiglio anteriore all'effettiva pubblicazione. I ricorsi sono dunque infondati e devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/07/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Matilde Cammino Cosimo D'Arrigo live - DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 NOV. 2016 HL "CANCELLIERE EMADI P U Claudia Pianell C 4