Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14769 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
} ! REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE14769 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Surroga ex I. n. SEZI 222/84 e n. 990/69 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2712/00 Dott. Vittorio DUVA 1 Presidente 4058/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.23858 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere 3539 Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 12/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, in persona del Presidente pro tempore Massimo elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA Paci, FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati MARIO POTI, MANLIO NARDI, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ALLSECURES ASSIC SPA, LOCHTMANS MICHELE, SEVERI GIUSEPPE;
- intimati -
2003 e sul 2° ricorso n° 04058/00 proposto da : 654 AXA ASSIC SPA, con sede in Torino nella quale si è fu sa per incorporazione ALLSECURES ASS.NI SPA, in persona del Dirigente Procuratore dott. Ernesto Viganò, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO AGNINO, che la t difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO - POGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro in persona del Presidente pro tempore Massimo INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA Paci, FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati MARIO POTI, MANLIO NARDI, ANTONINO 4 4 SGROI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
LOCHTMANS MICHELE, SEVERI GIUSEPPE;
intimati avversO la sentenza n. 61/99 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 13/01/99 e depositata il 03/02/99 (R.G. 639/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Mario POTI;
udito l'Avvocato Paolo AGNINO;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e 1'ssorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ten Con atto di citazione notificato in data 27.9.1990, RI PE esponendo che il giorno 9.1.1990. in località S. Terenzio di Lerici, era stato investito dal motoveicolo di proprietà e condotto da TM IC, riportando lesioni personali, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia quest'ultimo e la Allsecures Assicurazioni spa, che assicurava il mezzo, per sentirli condannare in solido al risarcimen- to dei danni. Si costituiva la sola compagnia assicuratrice, la quale deduceva che la responsabilità dell'accaduto era soltanto del SE, che inopinatamente aveva attraver- sato a piedi la strada. Nel giudizio interveniva l'INPS in via di surroga per il rimborso delle somme erogate a favore dell'infortunato, proprio assistito, a titolo di inden- nità economica di malattia e di assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale con sentenza del 2.6.1995 dichiarava il concorso di colpa nella misura del 20% a carico del pedone e dell'80% a carico del motociclista e liquidava 3 in quest'ultima misura il danno in favore del SE, come pure accoglieva, e nella stessa misura, la domanda dell'INPS per le somme erogate a favore dell'assistito per indennità temporanea e per invalidità permanente. Proponeva appello la società assicuratrice in ordi- ne all'an e al quantum. Segnatamente contestava il di- ritto dell'INPS alla surroga per il danno alla persona subìto dal SE e censurava la statuizione relativa al cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme li- quidate. Resistevano sia il SE, che proponeva pure ap- pello incidentale per il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del motociclista, sia l'INPS, che chie- deva il rigetto dell'appello principale. La Corte d'appello di Genova con sentenza del 3.2.1999, in parziale riforma della decisione impugna- ta, limitava il diritto di surroga dell'INPS alla somma di L. 13.725.397 ed escludeva il cumulo tra interessi e rivalutazione, nonché dichiarava 1'INPS tenuto a resti- tuire alla assicurazione le somme percepite in esubero, con gli interessi del pagamento. Rigettava l'appello incidentale e confermava nel resto la decisione impu- gnata. Provvedeva in ordine alle spese come da relativo dispositivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- ÷ 4 zione l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con due motivi di impugnazione. Resiste con con- troricorso e ricorso incidentale condizionato l'Axa As- sicurazioni spa, nella quale si è fusa per incorpora- con zione la Allsecures Assicurazioni spa, cui replica/con- troricorso l'INPS. TM IC e SE PP, da parte loro, non hanno svolto attività difensiva. L'Axa Ass.ni ha presentato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE principale dell'INPS e incidentaleI ricorsi Assicurazioni vanno riuniti ai sensidell'Axa dell'art. 335 c.p.c.. г L'INPS nel primo motivo, incentrato sulla violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 1 e 14 della legge n. 222/1984 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, dolendosi della esclusione del diritto di esso Istituto ad ottenere dai civilmente responsabili dell'incidente il rimborso del- le somme erogate all'assistito a titolo di assegno di invalidità, assume che questo è stato corrisposto a se- guito della lesione della capacità di lavoro specifica, concretantesi in un vero e proprio danno patrimoniale, e non certamente a seguito della lesione della capacità lavorativa generica del SE, come invece ritenuto dalla Corte d'appello. 5 Nel secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di mo- tivazione, il ricorrente Istituto lamenta che la corte non ha tenuto assolutamente conto delle palesi risul- tanze istruttorie del giudizio di primo grado, le qua- li, invece, sono state correttamente recepite dalla sentenza del Tribunale. I due motivi, esaminabili unitariamente per la con- nessione delle censure, non possono trovare accoglimen- to. Con valutazione di merito, che concreta una motiva- din zione sufficiente e logica ed esente da errori di di- ritto, e quindi come tale incensurabile, la Corte ter- ritoriale ha escluso il diritto dell'INPS ad ottenere dai civilmente responsabili dell'incidente il rimborso delle somme erogate all'assistito a titolo di assegno d'invalidità ritenendo che nell'ipotesi in esame sia intervenuta una lesione della capacità lavorativa gene- rica del SE sussumibile nel danno biologico, così qualificando, in sostanza, la stessa. In particolare ha osservato, in linea con la giuri- sprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 9401/1997), che, essendo la capacità lavorativa generica dell'assistito espressione delle potenzialità della persona umana a prescindere dalle conseguenze economi- £ 6 che della stessa, non è possibile, né giuridicamente corretto, estrapolare da quell'unicum che costituisce il danno biologico la lesione alla capacità lavorativa generica. D'altra parte, sostenendo l'Istituto ricorrente che la rendita ristora la capacità lavorativa specifica, ciò non significa che sussista e sia provato un danno patrimoniale. Né risulta provato dall'Istituto che vi sia stata, in conseguenza di una riduzione della capa- cità lavorativa specifica, riduzione della capacità di guadagno ed in quali termini e di quale entità. Prova che invero si riconnette al diritto di surroga utiliz- th zato dall'INPS e che nel limite di esso si soddisfa. Il ricorso va dunque rigettato, restando assorbito da tale pronuncia il ricorso incidentale condizionato della Axa Assicurazioni (relativo alla surroga dell'INPS). Compensate per giusti motivi le spese del presente giudizio tra le parti costituite (mentre non v'è mate- ria per la regolamentazione delle spese rispetto agli intimati non costituiti).
P.Q.M.
La Corte riunisce ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di Cassa- 7 zione. Così deciso, il 12 glio. Il Consigliere est. * .3.2003, nella Camera di Consi- R-G. 2712 Looo Il Presidente 4058 Vіñоло Диба 2000 Depositata in Cancelleria oggi.
3 - OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26.11.03 serie 4 al n. 39180 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del