Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Con la depenalizzazione del reato di abusiva emissione di assegni a vuoto, il d.lgs. n. 507 del 1999 ha trasformato la pena accessoria del divieto di emettere assegni per un anno in sanzione amministrativa accessoria, attribuendo la competenza ad applicare tale sanzione accessoria non al giudice che accerti l'abolitio criminis, ma all'autorità amministrativa competente, secondo quanto disposto dall'art. 102 del citato d.lgs. n. 507.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2003, n. 17076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17076 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente
Dott. Pasquale PERRONE Consigliere
Dott. Pier Francesco MARINI Consigliere
Dott. Alfonso AMATO Consigliere
Dott. Aniello NAPPI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. in proc. Pen. a carico di ON EN, n. a Giulianova l'11 luglio 1935;
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo depositata il 6 ottobre 2001. Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha prosciolto EN ON dal delitto di abusiva emissione di assegni bancari, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma ha ritenuto di confermare, quale sanzione amministrativa accessoria, il divieto di emettere assegni per un anno.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione di legge, rilevando che la pena accessoria del divieto di emettere assegni, trasformata in sanzione amministrativa accessoria a norma dell'art. 100 comma 2 d. lgs. n. 507 del 1999, presuppone pur sempre la condanna per l'illecito depenalizzato, ormai di competenza dell'autorità amministrativa;
sicchè illegittimamente il tribunale ha ritenuto di applicarla con la sentenza di proscioglimento. Il ricorso è fondato.
Come esattamente rileva il ricorrente, invero, non è possibile irrogare una sanzione accessoria se non con la decisione di accertamento dell'illecito cui si riferisce. Per questa ragione, quando rilevi l'intervenuta abolizione del reato, il giudice penali deve limitarsi a pronunziare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, secondo quanto dispone l'art. 102 d.lgs. n. 507 del 1999. Non può il giudice applicare una sanzione, sia pure meramente accessoria, per un'imputazione sul cui fondamento non può compiere alcun accertamento.
Solo quando sia stata già pronunciata una sentenza definitiva di condanna, di cui debba perciò essere disposta la revoca sopravvenuta abolitio criminis, rimangono ferme "le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabile alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative", come prevede l'art. 101 del d.lgs. n.507 del 1999, cui erroneamente si è richiamato il tribunale. Ma
evidentemente questa disposizione di giustifica appunto perchè in tali casi risulta già accertata l'esistenza dell'illecito successivamente depenalizzato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria del divieto di emettere assegni.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 APRILE 2003.