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Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2023, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ZI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2022 della Corte d'Appello di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano convalidava l'arresto di ZI ST, disposto in esecuzione del mandato di arresto europeo per reati di furto di diamanti e truffa, commessi in associazione con altre persone, Penale Sent. Sez. 6 Num. 1951 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 13/12/2022 emesso in data 28/07/2022 dalla Corte d'appello del Tribunale di Nancy (Francia), e dispone la misura degli arresti cautelari presso la sua abitazione. 2. Avverso tale provvedimento l'imputato presenta, per il tramite del suo difensore, avvocato Roberto Rinaldi, due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge penale e di legge processuale. Il MAE relativo a ST, tradotto in italiano e pervenuto in data 11/10/2022 presso la Corte d'appello di Milano, è privo dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, non essendo stata spuntata alcuna delle caselle contenenti gli avvisi previsti da tale articolo. Premesso che la violazione non poteva essere eccepita in udienza, essendo il MAE pervenuto in un momento successivo alla stessa, ne deriverebbe la nullità o l'annullabilità della misura cautelare disposta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale e di legge processuale. In particolare, sarebbe stato violato l'art. 9 della I. 69/2005, sotto il profilo della mancanza del pericolo di fuga e della necessaria motivazione sul punto. L'imputato, seppur gravato di precedenti di polizia, è incensurato (non potendo essere valutate contro di lui mere denunce); è presente stabilmente sul territorio italiano almeno dal 01/07/2015, data in cui è stato nominato amministratore di sostegno di suo figlio Toni, invalido al 100%; non vi è motivo per cui debba lasciare il territorio italiano, considerata la pendenza di una lite davanti al Tribunale di Monza che ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dal figlio Toni quale trasportato, la cui prossima udienza è fissata per il 06/12/2022. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Precisato che il ricorso è presentato contro l'ordinanza cautelare e non avverso il mandato di arresto europeo (MAE) emanato nei confronti di ST, le condizioni il cui mancato rispetto è eccepito dal ricorrente (art. 6, comma 1-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69) sono (logicamente ed anche) espressamente l 2 richieste quando il MAE «è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente». Dall'ordinanza impugnata si desume, per contro, che «l'arrestato è richiesto a fini processuali», e cioè che, nel caso in oggetto, si tratta di MAE cd. processuale e non esecutivo. Ai fini della consegna dell'interessato (dunque, della disposizione di idonea misura cautelare volta ad evitare il pericolo di fuga) è quindi sufficiente l'iscrizione del nominativo nel Sistema di informazione Schengen (SIS) con le indicazioni dell'art. 6, comma 1, legge n. 69 del 2005 e che non sussistano, prima facie, sulla base di quelle informazioni, cause ostative (art. 9, comma 6). Tali condizioni risultano rispettate nel caso di specie, né, d'altronde, è stata mossa alcuna deduzione riguardo alla loro assenza nel ricorso. 3. Analoghe considerazioni valgono quanto al secondo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio della motivazione dell'ordinanza in rapporto all'assenza del pericolo di fuga e al radicamento del ricercato sul territorio italiano. Con motivazione completa ed esente da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, la Corte d'appello ha precisato che l'interessato «non [è] immune da pregiudizi penali anche in Italia» ed è «dotato di contatti anche all'estero sempre in vista della perpetrazione di furti tanto da poter contare su conniventi ambienti criminali». La Corte ha ritenuto, quindi, «palese il pericolo che lo stesso se rimesso in libertà si possa allontanare per sottrarsi al processo francese e quindi che si dia alla fuga e faccia perdere le proprie tracce». Ha, infine, scelto la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari proprio in considerazione della situazione familiare dell'arrestato la quale, dunque, risulta aver già costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. In conclusione, nemmeno può attribuirsi rilievo al richiamo compiuto dal ricorrente, invero incidentalmente e per negare il pericolo di fuga, all'art. 18 -bis, comma 2, della citata legge n. 69 del 2005. Premesso che la disposizione prevede, quale causa discrezionale di rifiuto della consegna, il radicamento da cinque anni della persona ricercata sul territorio italiano, anche tale disposizione è espressamente riferita dal dato testuale al solo mandato di arresto europeo emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. Essa, dunque, non sarebbe comunque pertinente al caso in oggetto. 4. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 3 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 13/12/2022
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano convalidava l'arresto di ZI ST, disposto in esecuzione del mandato di arresto europeo per reati di furto di diamanti e truffa, commessi in associazione con altre persone, Penale Sent. Sez. 6 Num. 1951 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 13/12/2022 emesso in data 28/07/2022 dalla Corte d'appello del Tribunale di Nancy (Francia), e dispone la misura degli arresti cautelari presso la sua abitazione. 2. Avverso tale provvedimento l'imputato presenta, per il tramite del suo difensore, avvocato Roberto Rinaldi, due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge penale e di legge processuale. Il MAE relativo a ST, tradotto in italiano e pervenuto in data 11/10/2022 presso la Corte d'appello di Milano, è privo dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, non essendo stata spuntata alcuna delle caselle contenenti gli avvisi previsti da tale articolo. Premesso che la violazione non poteva essere eccepita in udienza, essendo il MAE pervenuto in un momento successivo alla stessa, ne deriverebbe la nullità o l'annullabilità della misura cautelare disposta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale e di legge processuale. In particolare, sarebbe stato violato l'art. 9 della I. 69/2005, sotto il profilo della mancanza del pericolo di fuga e della necessaria motivazione sul punto. L'imputato, seppur gravato di precedenti di polizia, è incensurato (non potendo essere valutate contro di lui mere denunce); è presente stabilmente sul territorio italiano almeno dal 01/07/2015, data in cui è stato nominato amministratore di sostegno di suo figlio Toni, invalido al 100%; non vi è motivo per cui debba lasciare il territorio italiano, considerata la pendenza di una lite davanti al Tribunale di Monza che ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dal figlio Toni quale trasportato, la cui prossima udienza è fissata per il 06/12/2022. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Precisato che il ricorso è presentato contro l'ordinanza cautelare e non avverso il mandato di arresto europeo (MAE) emanato nei confronti di ST, le condizioni il cui mancato rispetto è eccepito dal ricorrente (art. 6, comma 1-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69) sono (logicamente ed anche) espressamente l 2 richieste quando il MAE «è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente». Dall'ordinanza impugnata si desume, per contro, che «l'arrestato è richiesto a fini processuali», e cioè che, nel caso in oggetto, si tratta di MAE cd. processuale e non esecutivo. Ai fini della consegna dell'interessato (dunque, della disposizione di idonea misura cautelare volta ad evitare il pericolo di fuga) è quindi sufficiente l'iscrizione del nominativo nel Sistema di informazione Schengen (SIS) con le indicazioni dell'art. 6, comma 1, legge n. 69 del 2005 e che non sussistano, prima facie, sulla base di quelle informazioni, cause ostative (art. 9, comma 6). Tali condizioni risultano rispettate nel caso di specie, né, d'altronde, è stata mossa alcuna deduzione riguardo alla loro assenza nel ricorso. 3. Analoghe considerazioni valgono quanto al secondo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio della motivazione dell'ordinanza in rapporto all'assenza del pericolo di fuga e al radicamento del ricercato sul territorio italiano. Con motivazione completa ed esente da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, la Corte d'appello ha precisato che l'interessato «non [è] immune da pregiudizi penali anche in Italia» ed è «dotato di contatti anche all'estero sempre in vista della perpetrazione di furti tanto da poter contare su conniventi ambienti criminali». La Corte ha ritenuto, quindi, «palese il pericolo che lo stesso se rimesso in libertà si possa allontanare per sottrarsi al processo francese e quindi che si dia alla fuga e faccia perdere le proprie tracce». Ha, infine, scelto la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari proprio in considerazione della situazione familiare dell'arrestato la quale, dunque, risulta aver già costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. In conclusione, nemmeno può attribuirsi rilievo al richiamo compiuto dal ricorrente, invero incidentalmente e per negare il pericolo di fuga, all'art. 18 -bis, comma 2, della citata legge n. 69 del 2005. Premesso che la disposizione prevede, quale causa discrezionale di rifiuto della consegna, il radicamento da cinque anni della persona ricercata sul territorio italiano, anche tale disposizione è espressamente riferita dal dato testuale al solo mandato di arresto europeo emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. Essa, dunque, non sarebbe comunque pertinente al caso in oggetto. 4. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 3 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 13/12/2022