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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RO CR, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 10/5/2021 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, giacché meramente assertivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3088 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 10 maggio 2021, la Corte di appello di Brescia, investita dall'impugnazione proposta dalla parte pubblica e dall'imputato, rigettava l'appello di quest'ultimo e in accoglimento del gravame proposto dal primo escludeva le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado e rideterminava in peius la sanzione, applicando altresì la misura di sicurezza della espulsione del condannato dal territorio dello Stato. Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che deduce: 1. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 178, lett. c, 23 bis I. 149/2020), atteso che la Corte di merito aveva ritenuto di procedere nell'assenza dell'imputato, detenuto in carcere per altra causa, tenendo in assoluto non cale la richiesta da questi avanzata di poter presenziare in udienza in videoconferenza dalla saletta a ciò dedicata all'interno dell'istituto di detenzione, ove l'imputato era stato accompagnato proprio il giorno dell'udienza, in orario coincidente con la celebrazione del giudizio camerale di appello, in attesa che fosse attivato il collegamento. Con la conseguente nullità del giudizio celebrato in assenza e della sentenza impugnata;
2. violazione della legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito ritenuto ammissibile e fondato il ricorso proposto dal Pubblico ministero e trasformato in appello, che non aveva i requisiti di ammissibilità propri del ricorso di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è inammissibile, perché manifestamente infondato e meramente assertivo. 1.1. Quanto alla disciplina emergenziale, esplicitamente fondante la decisione processuale della Corte territoriale, è necessario fare riferimento agli artt. 23 e ss. d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con la legge di conversione è stata attuata la fusione, per incorporazione, nel testo del d.l. n. 137 del 2020, dei successivi decreti-legge c.d. "Ristori" -bis - ter e -quater, contestualmente abrogati, le cui disposizioni sono state trasfuse integralmente nel primo, divenuto il testo di riferimento per le norme emergenziali. In particolare, sono state riportate le previsioni precedentemente contenute negli artt. 23-24 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis) - relative alla celebrazione e decisione dei giudizi penali d'appello e alla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali 2 e dei termini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati- ora divenute, rispettivamente, gli artt. 23-bis e 23-ter dell'articolato. L'art. 23 bis della legge indicata, espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 aprile 2021, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il P.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1). Il comma 2 prescrive, conseguentemente e coerentemente con l'assetto limitativo delle garanzie processuali, le regole per la discussione finale, secondo le quali le conclusioni devono essere formulate con atto scritto e trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica. Dalla norma in esame si evince che l'udienza di appello non si celebra in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti se: a) le parti private o il P.m. chiedano la discussione orale;
b) se l'imputato manifesti la volontà di comparire. Ciò posto in diritto, passando all'esame del "fatto processuale" dedotto, dall'esame degli atti trasmessi (accessibili al Collegio di legittimità in ragione del vizio processuale dedotto) non emerge alcuna istanza, domanda o richiesta del difensore o dell'imputato (detenuto in carcere per altra causa) di presenziare o partecipare all'udienza camerale non partecipata fissata dalla Corte di merito per la celebrazione del giudizio. Talché la Corte territoriale non aveva motivo alcuno per attivare la videoconferenza. Né l'allegazione ai motivi di ricorso della nota a firma del direttore dell'istituto di detenzione, che ha attestato la presenza del ricorrente nella sala dedicata ai collegamenti in videoconferenza in coincidenza con la data e l'ora dell'udienza, appare univocamente idonea a dimostrare che l'imputato avesse inoltrato tempestiva istanza alla Corte con la quale chiedeva la di partecipare in presenza (da remoto) all'udienza camerale fissata per la celebrazione dell'appello. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo il Pubblico ministero censurato, con i motivi di impugnazione proposti avverso la decisione di primo grado, la manifesta illogicità e la intima contraddizione di una motivazione che riconosceva le circostanze generiche in difetto di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile in tali sensi, oltre la violazione di legge conseguente alla mancata applicazione della misura di sicurezza. La decisione della Corte di appello, che tali argomenti di impugnazione ha apprezzato, riconoscendone la fondatezza, oltre che l'ammissibilità (Sez. 1, n. 49570 del 11/03/2016, Rv. 268648 - 01), non presta il fianco a censure di sorta. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati 3 i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, giacché meramente assertivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3088 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 10 maggio 2021, la Corte di appello di Brescia, investita dall'impugnazione proposta dalla parte pubblica e dall'imputato, rigettava l'appello di quest'ultimo e in accoglimento del gravame proposto dal primo escludeva le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado e rideterminava in peius la sanzione, applicando altresì la misura di sicurezza della espulsione del condannato dal territorio dello Stato. Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che deduce: 1. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 178, lett. c, 23 bis I. 149/2020), atteso che la Corte di merito aveva ritenuto di procedere nell'assenza dell'imputato, detenuto in carcere per altra causa, tenendo in assoluto non cale la richiesta da questi avanzata di poter presenziare in udienza in videoconferenza dalla saletta a ciò dedicata all'interno dell'istituto di detenzione, ove l'imputato era stato accompagnato proprio il giorno dell'udienza, in orario coincidente con la celebrazione del giudizio camerale di appello, in attesa che fosse attivato il collegamento. Con la conseguente nullità del giudizio celebrato in assenza e della sentenza impugnata;
2. violazione della legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito ritenuto ammissibile e fondato il ricorso proposto dal Pubblico ministero e trasformato in appello, che non aveva i requisiti di ammissibilità propri del ricorso di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è inammissibile, perché manifestamente infondato e meramente assertivo. 1.1. Quanto alla disciplina emergenziale, esplicitamente fondante la decisione processuale della Corte territoriale, è necessario fare riferimento agli artt. 23 e ss. d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con la legge di conversione è stata attuata la fusione, per incorporazione, nel testo del d.l. n. 137 del 2020, dei successivi decreti-legge c.d. "Ristori" -bis - ter e -quater, contestualmente abrogati, le cui disposizioni sono state trasfuse integralmente nel primo, divenuto il testo di riferimento per le norme emergenziali. In particolare, sono state riportate le previsioni precedentemente contenute negli artt. 23-24 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis) - relative alla celebrazione e decisione dei giudizi penali d'appello e alla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali 2 e dei termini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati- ora divenute, rispettivamente, gli artt. 23-bis e 23-ter dell'articolato. L'art. 23 bis della legge indicata, espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 aprile 2021, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il P.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1). Il comma 2 prescrive, conseguentemente e coerentemente con l'assetto limitativo delle garanzie processuali, le regole per la discussione finale, secondo le quali le conclusioni devono essere formulate con atto scritto e trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica. Dalla norma in esame si evince che l'udienza di appello non si celebra in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti se: a) le parti private o il P.m. chiedano la discussione orale;
b) se l'imputato manifesti la volontà di comparire. Ciò posto in diritto, passando all'esame del "fatto processuale" dedotto, dall'esame degli atti trasmessi (accessibili al Collegio di legittimità in ragione del vizio processuale dedotto) non emerge alcuna istanza, domanda o richiesta del difensore o dell'imputato (detenuto in carcere per altra causa) di presenziare o partecipare all'udienza camerale non partecipata fissata dalla Corte di merito per la celebrazione del giudizio. Talché la Corte territoriale non aveva motivo alcuno per attivare la videoconferenza. Né l'allegazione ai motivi di ricorso della nota a firma del direttore dell'istituto di detenzione, che ha attestato la presenza del ricorrente nella sala dedicata ai collegamenti in videoconferenza in coincidenza con la data e l'ora dell'udienza, appare univocamente idonea a dimostrare che l'imputato avesse inoltrato tempestiva istanza alla Corte con la quale chiedeva la di partecipare in presenza (da remoto) all'udienza camerale fissata per la celebrazione dell'appello. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo il Pubblico ministero censurato, con i motivi di impugnazione proposti avverso la decisione di primo grado, la manifesta illogicità e la intima contraddizione di una motivazione che riconosceva le circostanze generiche in difetto di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile in tali sensi, oltre la violazione di legge conseguente alla mancata applicazione della misura di sicurezza. La decisione della Corte di appello, che tali argomenti di impugnazione ha apprezzato, riconoscendone la fondatezza, oltre che l'ammissibilità (Sez. 1, n. 49570 del 11/03/2016, Rv. 268648 - 01), non presta il fianco a censure di sorta. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati 3 i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.