Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
In tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen. indica modalità della condotta, quali la violenza sulle cose e il mezzo fraudolento, che possono concorrere tra loro, tenuto conto della diversa oggettività. (Fattispecie in tema di furto di capo di abbigliamento in un magazzino consumato dal responsabile prima attraverso la rottura del sigillo di protezione e poi attraverso l'occultamento del capo medesimo sulla propria persona).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 21728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21728 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 02/03/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 332
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 042449/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) IN RL N. IL 22/01/1959;
avverso SENTENZA del 04/04/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annull. con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
NI LO è stato citato a giudizio in quanto imputato "del reato p. e p. dagli art. 624 e 625 n. 2 c.p., perché, al fine di trarre profitto, con violenza sulle cose consistita nell'avere rotto il sistema di protezione posto sul capo di abbigliamento, si impossessava di una tuta sportiva marca "Adidas" esposta all'interno del magazzino "Sport 85" sottraendola al detentore, avvalendosi del mezzo fraudolento per aver occultato il bene all'interno della manica di un giubbotto di"jeans"; per tale reato il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, lo condannava alla pena di un anno di reclusione ed un milione di multa;
su appello dell'imputato, la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del NI in quanto riteneva trattarsi di furto semplice per il quale non era stata presentata la querela.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 624, co. 3, c.p., aggiunto dalla dall'art. 12 della legge n. 205 del 1990, in relazione all'art. 625 n. 2 c.p. in quanto la Corte, pur avendo escluso l'aggravante del mezzo fraudolento (aver occultato il bene) non aveva tenuto conto dell'altra aggravante contesta (violenza sulle cose) che faceva comunque permanere la perseguibilità di ufficio del delitto. Il ricorso è fondato.
La disposizione dell'art. 625 n. 2 c.p. si inquadra tra quelle che sono comunemente indicate come disposizioni a più circostanza, disposizioni cioè all'interno delle quali possono identificarsi più circostanze distinte, rispetto alle quali si pone il problema della loro applicabilità congiunta ovvero della esclusione di un tale concorso. Il problema viene generalmente risolto sulla base di una interpretazione delle singole disposizioni al fine di accertare se le varie circostanze abbiano diversità di carattere, di oggetto, di efficacia sintomatica, nel quale caso concorrono, o se invece esprimano una sostanziale equivalenza di comportamenti, ciò che comporta un'unica valutazione.
Sulla base di tale criterio, deve ritenersi che le circostanze previste dal n. 2 dell'art. 625 c.p.- violenza sulle cose e mezzo fraudolento - possano concorrere tra loro, attesa la loro diversa oggettività.
Pertanto risulta esatto il rilievo del Procuratore Generale ricorrente secondo cui l'esclusione dell'una non poteva portare alla dichiarazione di improcedibilità del reato per mancanza di querela, atteso che il furto non poteva qualificarsi automaticamente quale furto semplice, per la presenza dell'altra. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Roma, altra sezione, che provvedere ad un nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004