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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18100 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NC nato a [...] [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 26/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IM CA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria di replica dell'avv. NC TAGLIAFERRI. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18100 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato da RA SI avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva, per quanto di interesse in questa sede, respinto la sua richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai dieci semestri di detenzione sofferta dal 17 gennaio 2019 sino al 17 gennaio 2024. Il Tribunale di sorveglianza riteneva il reclamo infondato poiché, come già osservato dal magistrato di sorveglianza, doveva escludersi la partecipazione del predetto all'opera di rieducazione nel corso dei semestri sopra indicati vista la condanna di RA SI per associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90 dal 2012 con permanenza sino alla pronuncia della relativa sentenza di primo grado (27 novembre 2023), considerato il suo arresto per violazione della legge stupefacenti avvenuto in data 23 novembre 2020 mentre si trovava in regime di arresti domiciliari e, comunque, per la mera regolarità della condotta serbata in carcere dall'istante. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. RA Tagliaferri, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. rispetto al rigetto del reclamo in ordine ai dieci semestri sopra indicati;
al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto del fatto che, in ipotesi di c.d. 'contestazione aperta', la presunzione della permanenza nella associazione sino alla pronuncia di primo grado ha natura meramente processuale e non già sostanziale. 2.2. Inoltre, RA SI deduce che il Tribunale di sorveglianza non ha considerato le deduzioni difensive circa il fatto che egli si trova detenuto ininterrottamente dal 17 gennaio 2019 e che tutti i reati fine sono stati commessi nel 2018 o, al più tardi, nell'estate del 2019; il condannato evidenzia poi che, al contrario di quanto indicato nella ordinanza impugnata, egli non è mai stato accusato di far parte della cosca di 'ndrangheta Gallace-Madaffari e che la I 2 esistenza di tale associazione dedita al narcotraffico è stata esclusa in sede giudiziale. 3. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, n.774 del 14.12.2004, dep. 2005, Lucarelli, Rv. 232966; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 230727). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che tale principio deve trovare, a maggior ragione, applicazione - come nel caso di specie - ai fini della valutazione della concessione del beneficio della liberazione anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione che in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, n.25578 del 15/05/2007, [...], Rv. 237707). Dunque, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, [...], Rv. 270118). Deve quindi ribadirsi che la regola per cui nel caso di contestazione cosiddetta aperta la 3 permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado, spettando, viceversa, all'accusa l'onere di fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 dell'1/3/2016, Ariano e altri, Rv. 267080). 3. Il provvedimento impugnato non appare rispettoso degli enunciati principi poiché, nonostante gli specifici rilievi difensivi sulla natura aperta della imputazione del reato di associazione dedita al narcotraffico, formulata nei confronti dell'odierno ricorrente, non ha adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione delle sentenze di merito, quale fosse, in concreto, l'epoca, precedente concomitante o successiva, della condotta di partecipazione del ricorrente a detta associazione ritenuta ostativa al beneficio. Né, d'altra parte, sono stati indicati elementi che, a prescindere dal tempus commisi delicti, siano comunque sintomatici della protrazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, circostanza di per sé significativa della mancata partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801 - 01). A quanto sopra deve poi aggiungersi che dal provvedimento impugnato non si comprende se all'arresto dell'odierno ricorrente del 23 novembre 2020 sia seguita una condanna irrevocabile del SI per il reato che egli avrebbe commesso mentre si trovava agli arresti domiciliari. Parimenti, il richiamo operato dal Tribunale di sorveglianza alla mera regolarità della condotta serbata dal condannato nel corso dei dieci semestri in valutazione come elemento non sufficiente per la conferma della sua partecipazione all'opera di rieducazione non sembra tenere in dovuta considerazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione durante la custodia cautelare, in difetto di osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, deve essere effettuata in relazione alla condotta tenuta, all'osservanza degli obblighi e all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 894 del 09/09/2019, dep. 2020, Rv. 278465 - 01; Sez. 1, n. 4692/1993). 4 I IL FUNz n ,\1 ZIARIO . 4. Le lacune motivazionali rilevate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché, in piena autonomia decisionale, provveda ad un nuovo esame della richiesta di liberazione anticipata per i dieci semestri sopra indicati nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IM CA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria di replica dell'avv. NC TAGLIAFERRI. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18100 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato da RA SI avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva, per quanto di interesse in questa sede, respinto la sua richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai dieci semestri di detenzione sofferta dal 17 gennaio 2019 sino al 17 gennaio 2024. Il Tribunale di sorveglianza riteneva il reclamo infondato poiché, come già osservato dal magistrato di sorveglianza, doveva escludersi la partecipazione del predetto all'opera di rieducazione nel corso dei semestri sopra indicati vista la condanna di RA SI per associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90 dal 2012 con permanenza sino alla pronuncia della relativa sentenza di primo grado (27 novembre 2023), considerato il suo arresto per violazione della legge stupefacenti avvenuto in data 23 novembre 2020 mentre si trovava in regime di arresti domiciliari e, comunque, per la mera regolarità della condotta serbata in carcere dall'istante. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. RA Tagliaferri, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. rispetto al rigetto del reclamo in ordine ai dieci semestri sopra indicati;
al riguardo osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto del fatto che, in ipotesi di c.d. 'contestazione aperta', la presunzione della permanenza nella associazione sino alla pronuncia di primo grado ha natura meramente processuale e non già sostanziale. 2.2. Inoltre, RA SI deduce che il Tribunale di sorveglianza non ha considerato le deduzioni difensive circa il fatto che egli si trova detenuto ininterrottamente dal 17 gennaio 2019 e che tutti i reati fine sono stati commessi nel 2018 o, al più tardi, nell'estate del 2019; il condannato evidenzia poi che, al contrario di quanto indicato nella ordinanza impugnata, egli non è mai stato accusato di far parte della cosca di 'ndrangheta Gallace-Madaffari e che la I 2 esistenza di tale associazione dedita al narcotraffico è stata esclusa in sede giudiziale. 3. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, n.774 del 14.12.2004, dep. 2005, Lucarelli, Rv. 232966; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 230727). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che tale principio deve trovare, a maggior ragione, applicazione - come nel caso di specie - ai fini della valutazione della concessione del beneficio della liberazione anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione che in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, n.25578 del 15/05/2007, [...], Rv. 237707). Dunque, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, [...], Rv. 270118). Deve quindi ribadirsi che la regola per cui nel caso di contestazione cosiddetta aperta la 3 permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado, spettando, viceversa, all'accusa l'onere di fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 dell'1/3/2016, Ariano e altri, Rv. 267080). 3. Il provvedimento impugnato non appare rispettoso degli enunciati principi poiché, nonostante gli specifici rilievi difensivi sulla natura aperta della imputazione del reato di associazione dedita al narcotraffico, formulata nei confronti dell'odierno ricorrente, non ha adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione delle sentenze di merito, quale fosse, in concreto, l'epoca, precedente concomitante o successiva, della condotta di partecipazione del ricorrente a detta associazione ritenuta ostativa al beneficio. Né, d'altra parte, sono stati indicati elementi che, a prescindere dal tempus commisi delicti, siano comunque sintomatici della protrazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, circostanza di per sé significativa della mancata partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801 - 01). A quanto sopra deve poi aggiungersi che dal provvedimento impugnato non si comprende se all'arresto dell'odierno ricorrente del 23 novembre 2020 sia seguita una condanna irrevocabile del SI per il reato che egli avrebbe commesso mentre si trovava agli arresti domiciliari. Parimenti, il richiamo operato dal Tribunale di sorveglianza alla mera regolarità della condotta serbata dal condannato nel corso dei dieci semestri in valutazione come elemento non sufficiente per la conferma della sua partecipazione all'opera di rieducazione non sembra tenere in dovuta considerazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione durante la custodia cautelare, in difetto di osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, deve essere effettuata in relazione alla condotta tenuta, all'osservanza degli obblighi e all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 894 del 09/09/2019, dep. 2020, Rv. 278465 - 01; Sez. 1, n. 4692/1993). 4 I IL FUNz n ,\1 ZIARIO . 4. Le lacune motivazionali rilevate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché, in piena autonomia decisionale, provveda ad un nuovo esame della richiesta di liberazione anticipata per i dieci semestri sopra indicati nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2026.