Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/1999, n. 3335
CASS
Sentenza 13 gennaio 1999

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Il difensore di fiducia, nominato solo per alcuni procedimenti, aventi ad oggetto reati connessi, deve intendersi legittimato a chiedere la riunione e la trattazione, nel medesimo dibattimento, di tutti i procedimenti relativi e, conseguentemente, a difendere il suo assistito (al pari di quanto avviene quando, ai sensi dell'art 517 comma 1 cod. proc. pen., nel corso della istruzione dibattimentale, si profila la sussistenza di un reato connesso, non ancora contestato all'imputato) da tutte le imputazioni, attraverso le quali si articola la ipotizzata continuazione, senza necessità di ulteriore, esplicita nomina di fiducia da parte dell'interessato. Invero, oltre a soddisfare criteri di evidente economia processuale, in tal modo si assicura all'imputato o all'indagato una difesa più efficace e più garantita ad opera di un difensore, già da lui prescelto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/1999, n. 3335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3335
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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