Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Il difensore di fiducia, nominato solo per alcuni procedimenti, aventi ad oggetto reati connessi, deve intendersi legittimato a chiedere la riunione e la trattazione, nel medesimo dibattimento, di tutti i procedimenti relativi e, conseguentemente, a difendere il suo assistito (al pari di quanto avviene quando, ai sensi dell'art 517 comma 1 cod. proc. pen., nel corso della istruzione dibattimentale, si profila la sussistenza di un reato connesso, non ancora contestato all'imputato) da tutte le imputazioni, attraverso le quali si articola la ipotizzata continuazione, senza necessità di ulteriore, esplicita nomina di fiducia da parte dell'interessato. Invero, oltre a soddisfare criteri di evidente economia processuale, in tal modo si assicura all'imputato o all'indagato una difesa più efficace e più garantita ad opera di un difensore, già da lui prescelto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/1999, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dal Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 13.1.1999
Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 34
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Gaetano Marasca Consigliere N. 24.762/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZI OS, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 24.3.1998. Sentita la relazione del consigliere dr. Sandro Occhionero e udite le conclusioni del sostituto procuratore generale dr. Vincenzo Galgano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la Corte osserva quanto segue. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con sentenza del 24.3.1998 la Corte d'Appello di Messina ha deciso, dopo averne disposta la riunione, tre appelli proposti da OS ZI avverso tre distinte sentenze del Pretore di Patti - sez. dist. di Sant'Agata di Militello del 5.3.1993, del 12.3.1993 e del 18.6.1993, con le quali era stata condannata a pene detentive e accessorie, perché imputata dei delitti di emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario di cui all'art. 1 L.386/90 in Milazzo e altrove tra il 25.3.1992 e il 10.5.1992.
La corte in parziale riforma delle decisioni di primo grado impugnate, derubricata, quanto all'assegno emesso il 25.3.1992, l'originaria imputazione da emissione di assegno bancario senza autorizzazione in quella di emissione senza provvista di cui all'art 2 della legge anzidetta (delitto giudicato con la sentenza del 18.6.1993) e unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, ha condannato OS ZI alla pena complessiva di quattro mesi di reclusione e alle pene accessorie previste dalla legge.
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello con quattro motivi.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di norme processuali (non specificatamente indicate).
E, premesso che in relazione ai tre diversi procedimenti di primo grado (iscritti rispettivamente ai nn. 751/93, 752/93 e 915/93 del R.A.) aveva revocato la nomina del precedente difensore, sostituendolo con l'avv. Nicoletta Calanni Macchio, sostiene testualmente che "la corte, non avendo proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, ha consentito lo svolgimento del processo senza che ... fosse ... rappresentata, quindi senza la garanzia della presenza di un difensore che ne assumesse ... le ragioni". La prospettazione è errata, poiché risulta dalle carte processuali che fu sempre attivamente assistita dall'avv. Calanni Macchio sia nelle udienze, in cui fu disposta la riunione dei distinti procedimenti di appello, che successivamente in sede di trattazione dei procedimenti riuniti, cosicché, indipendentemente dalla circostanza se per uno di essi vi fosse stata o meno la nomina di fiducia, essa in concreto fu sempre difesa dall'indicato avvocato. E si deve ritenere che il difensore di fiducia, nominato per alcuni procedimenti relativi a reati connessi ai sensi dell'art. 12.1 let. b) c.p.p., è legittimato (nell'interesse dell'imputato all'accertamento del vincolo della continuazione) a chiedere la riunione e trattazione nel medesimo dibattimento di tutti i procedimenti relativi e a difendere il suo assistito da tutte le imputazioni, senza necessità di una ulteriore nomina di fiducia da parte sua (si argomenti in particolare dalla disciplina relativa alle contestazione suppletiva di cui all'art. 517.1 c.p.p. che non comporta, in assenza di una iniziativa della parte, alcun obbligo di una nuova nomina di fiducia o di ufficio, per estendere la rappresentanza processuale del difensore).
Si tratta di una interpretazione sistematica delle norme di cui agli artt. 96, 97, 484.2, 12.1 let. b) e 517.1 c.p.p. che, in relazione a una fattispecie non specificatamente disciplinata, corrisponde a criteri di economia processuale (sotto il profilo di una maggiore speditezza dei procedimenti) e soprattutto all'interesse di una effettiva difesa dell'imputato, più garantita da un difensore, già da lui prescelto per difenderlo in alcuni dei procedimenti connessi, che da altro nominato di ufficio (laddove d'altronde la nomina di ufficio dello stesso difensore presente in giudizio si risolverebbe in una mera formalità del tutto superflua). Con il secondo motivo l'imputata ha dedotto genericamente la violazione di norme e l'esistenza di vizi della motivazione, contestando la mancata escussione del teste Geraci, rilevante al fine di escludere la procedibilità per la emissione dell'assegno privo di provvista ex art. 8 L. 3 8 6/90. Il motivo è infondato, perché la corte con un giudizio di merito, motivato in modo congruo e logico e quindi incensurabile in sede di legittimità, ha escluso in base alla dichiarazione scritta del beneficiario dell'assegno acquisita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la tempestività del pagamento, situazione che rendeva irrilevante una ulteriore attività istruttoria.
Il terzo e il quarto motivo, dedotti per carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, sono infondati, perché con l'appello fu chiesta genericamente in subordine la concessione di ogni beneficio. La mancata formulazione della espressa richiesta delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale non imponeva quindi alla corte una motivazione specifica sul punto. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999