Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
83313/014 REPUBBLIC ITALI NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto condominio SEZIONE SECONDA CIVILE rupuquarione deliberariour Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 19448/98 Cron. 6863 Consigliere - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rep.· 1085 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 25/10/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COND VIALE VICOPISANO 79 ROMA, in persona dell'Amm.re pro tempore MAURO NATALINI, elettivamente domiciliato $155 13000 CANCELLERIA in FIUMICINO VIA DEL FARO 110, presso lo studio dell'avvocato CARBONE RAFFAELE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ERRE DUE SRL, in persona dell'Amm.re unico e legale rappresentante pro tempore Emanuele CORSI, domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI elettivamente 99, presso lo studio dell'avvocato FRISINA PASQUALE, 2000 che lo difende, giusta delega in atti;
1722 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1371/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/04/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia esecutival FRISIMAdal Sig. udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni per diritti L. 28.000+8 Boll GTU61 2001 il. IL CANCELLIERE F. SETTIMJ;
difensore del udito 1'Avvocato Raffaele CARBONE l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA 47104 -2- 19448/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 10.3.93, la S.r.l. «Erre 2>>> - premesso che, su istanza del Condominio di Via Vicopisa- no n. 79, il Presidente del Tribunale di Roma le aveva in- giunto di pagare la somma di £ 16.870.495 per omesso ver- samento di contributi condominiali;
che detto importo era stato calcolato comprendendovi la quota per spese relati- ve alla rete fognante ed alla manutenzione dell'ascenso- al cui pagamento non era tenuta giusta regolamento re, condominiale, nonché applicando una ripartizione millesi- male non conforme alle tabelle regolamentari (101,85 in luogo di 101,21); che, inoltre, la somma suddetta risul- tava comprensiva d'interessi richiesti con decorrenza addirittura anteriore all'approvazione dei bilanci ed anch'essi non dovuti, poiché il ritardo nel pagamento era da addebitare all'amministrazione condominiale, più volte posta in mora per la corretta applicazione del regolamen- to;
che in data 17.2.93 aveva provveduto a versare (me- diante assegno incassato ex adverso il 25.2.93, ossia subito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo) il saldo del minor importo effettivamente dovuto di £ 12.206.328 proponeva opposizione avverso il provvedimento d'ingiun- zione chiedendone la revoca. Costituendosi, il Condominio di Via Vicopisano n. 79 contestava la mancata impugnazione da parte dell'op- ponente delle deliberazioni assembleari poste alla base dell'opposto decreto e concludeva per il rigetto del- l'opposizione. 19448/98 -2 - rile-Con sentenza 17.2.96, il tribunale di Roma vato che il condominio non aveva contestato la riparti- zione delle spese così come rielaborata e prodotta dalla società opponente ed, anzi, l'amministratore aveva assi- curato, con lettere 4.11.91 e marzo 92 la rettifica sia del preventivo delle spese ordinarie sia del consuntivo dei lavori straordinari;
che il regolamento contrattuale escludeva l'immobile della S.r.l. Erre 2» dalle spese relative a fognature ed ascensore;
che le delibere poste a base del decreto ingiuntivo non risultavano conformi a detta previsione regolamentare ed erano, pertanto, nulle, giacché esorbitanti dalle attribuzioni dell'assemblea per essersi discostate dalle tabelle millesimali vigenti, queste per implicito illegittimamente modificando;
che tale nullità ostava all'operatività del termine decaden- ziale ex art. 1137 CC invocata dall'opposto; che già in data 17.2.93 l'opponente aveva provveduto a versare la somma effettivamente dovuta revocava l'opposto provve- - dimento;
dichiarava il Condominio tenuto nella formazione dei bilanci all'applicazione, nei confronti della S.r.l. Erre 2>>>>, della tabella millesimale di cui al regola- mento;
accertava che l'opponente aveva corrisposto al Condominio la somma di £ 12.206.328 e condannava quest' ultimo a restituire le maggiori somme ricevute in esecu- zione del decreto opposto, detratti gli interessi conven- zionali dalle singole scadenze sino al 28.2.93, nonché alla rifusione dei due terzi delle spese di lite. 19448/98 -3 Avverso tale decisione il Condominio di Via Vicopi- sano n. 79 proponeva appello assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il decreto ingiuntivo non riguardasse le spese relative alla rete fognante, bensì lavori straordinari di manutenzione e conservazione dell'immobile, deliberati il 17.3.89, e spese d'ordinaria amministrazione, deliberate il 10.7.92, e che, in ogni caso, le relative delibere non erano state impugnate nei termini dall'opponente; chiedeva, pertanto, che, in ri- forma dell'impugnata sentenza, l'opposizione fosse re- spinta e la S.r.l. «Erre 2» condannata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi degli artt. 88 e 96 CPC. Costituendosi, la S.r.l. «Erre 2» chiedeva il ri- getto del gravame perché infondato e proponeva, a sua volta, appello incidentale sia in relazione alla detra- zione degli interessi convenzionali, assumendo il ritardo nei pagamenti addebitabile al Condominio, sia in ordine all'omessa pronuncia per gli interessi e la rivalutazione sulla somma da restituirsi in proprio favore. Con sentenza 23.4.98, la corte d'appello di Roma ritenuto che (1) il Condominio non avesse prodotto docu- menti idonei a fondare la propria pretesa creditoria, in particolare i bilanci analitici ed i relativi riparti, mancando, così, di provare d'aver rispettato il regola- mento condominiale contrattuale escludendo dalle spese condominiali addebitate alla S.r.l. «Erre 2» le voci "ascensore" e "rete fognante" al cui pagamento la stessa 19448/98 4 non era tenuta%;B che (2) il Condominio neppure avesse in- attribuiti in concreto alla S.r.l.dicato i millesimi ->Erre 2>>> né se dalle dette voci di spesa questa fosse stata esclusa;
che, d'altronde, (3) il Condominio avesse, da un lato, esplicitamente riconosciuto di dover rettifi- care le tabelle millesimali applicate in ordine ai sud- detti punti, dall'altro non avesse fornito alcuna prova d'adempimento al riguardo;
che, in fine, (4) il Condominio avesse anche omesso di contestare specificamente i con- teggi elaborati ex adverso, nei quali erano state defal- cate le suddette voci;
che l'appello incidentale proposto dalla S.r.l. «Erre 2» fosse fondato solo in relazione al- l'omessa pronunzia sugli interessi legali ad essa spet- tanti sulla somma da restituirle;
che fosse evidentemente infondata e, comunque, inammissibile perché nuova la do- manda di risarcimento danni da responsabilità aggravata proposta dall'appellante rigettava l'appello proposto - dal Condominio ed, accogliendo parzialmente quello inci- dentale proposto dalla S.r.l. «Erre 2», in riforma del- l'impugnata sentenza, condannava l'appellante a restitui- re le somme percette in eccedenza, detratti gli interessi convenzionali dalle singole scadenze al 28.2.93, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al paga- mento dei due terzi delle spese del grado. Avverso tale sentenza il Condominio di Via Vicopi- sano n. 79 proponeva ricorso per cassazione con due mo- tivi. Resisteva la S.r.l. «Erre 2» con controricorso. 19448/98 -5 Entrambe le parti depositavano memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 CC e degli artt. 115 e 116 CPC e di ogni altra norma e princi- pio in materia di prove a sostegno della domanda e di loro rilevanza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC e di ogni altra norma e principio in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Omessa motivazione circa un punto decisivo ed in ordine all'e- rilevanza di documento comprovante il credi-sistenza e to>> - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto non provata la pretesa oggetto dell'ingiunzione opposta senza esaminare i documenti prodotti a sostegno della pretesa, regolarmente depositati nel fascicolo relativo al giudizio monitorio;
che non abbia rilevato il vizio d'ultrapetizione del quale era affetta la sentenza di primo grado per esservi stata dichiarata la nullità delle delibere 17.3.89 e 10.7.92 pur in difetto di specifica impugnazione%;B che abbia omesso di motivare sia in ordine alla mancata disamina dei documenti prodotti, sia in merito alla mancata valutazione della loro rilevanza ai fini del decidere. Il motivo non merita accoglimento. Quanto alla prima delle formulate censure, devesi rilevare come l'affermazione della corte territoriale in ordine alle allegazioni probatorie per la quale il Condominio non aveva dimostrato d'aver escluso la S.r.l. 19448/98 6 ->Erre 2» dalle spese relative all'ascensore ed alla rete fognante e d'aver determinato le quote in discussione ap- plicando una ripartizione millesimale conforme alle pre- visioni regolamentari, non avendo prodotto né i bilanci analitici approvati né i relativi riparti risulta del tutto aderente alla realtà processuale, all'evidenza ben esaminata contrariamente a quanto sostiene il ricorrente. Premesso, infatti, che l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese collettive sorge per effetto della delibera con la quale l'assemblea approva le spese stesse, ma che la liquidità del credito condomi- niale è data solo dalla successiva deliberazione d'appro- vazione del piano di riparto ovvero dall'elaborazione di questo in conformità alle vigenti tabelle millesimali, il Condominio che agisca nei confronti del condomino onde conseguire il pagamento delle quote da questi dovute deve dimostrare non solo la legittimità della spesa producendo la relativa delibera d'approvazione, ma anche la legitti- mità della determinazione delle quote o producendo la de- libera d'approvazione del piano di riparto o dimostrando la conformità di questo alle tabelle millesimali regola- mentari. Ciò tanto più ove si controverta proprio sulla cor- retta delle tabelle e del regolamento di condominio. -Nella specie, agli atti si rinvengono a parte le "bollette" che, in quanto scritture formate unilateral- mente dal creditore, sono atti a contenuto partecipativo privi di qualsiasi valore probatorio in ordine così alla 19448/98 -7 -sussistenza come all'entità del credito solo le delibe- re 17.3.88, d'approvazione della spesa straordinaria di £ 250.000.000 per lavori, e 10.7.92, d'approvazione generi- ca del "consuntivo gestione 1991" e del "preventivo ge- stione 1992", nonché un tabulato concernente la riparti- zione preventiva della gestione 1991 ed un estratto di tabulato relativo alla ripartizione del preventivo per i lavori straordinari. Orbene, le due deliberazioni, se, come si è visto, contributivo del1'insorgenza del credito determinano Condominio, non contenendo l'approvazione dei piani di riparto delle spese approvate né esplicitamente né con la formula d'uso del rinvio agli allegati, erano del tutto inutili sul piano probatorio ai fini della decisione che la corte territoriale doveva adottare in ordine alla le- gittimità della pretesa fatta valere dal Condominio sotto il profilo della rispondenza del riparto alle tabelle millesimali;
del pari gli altri due documenti erano ini- donei al medesimo scopo, giacché il tabulato risulta re- lativo al solo preventivo gestione 1991, mentre il credi- to fatto valere attiene anche alla gestione 1992, non contiene alcun riferimento ai millesimi di competenza dei singoli condomini e le voci sono genericamente onnicom- prensive, onde non era dato desumerne né la corretta ap- plicazione delle tabelle e tanto meno la dovuta esclusio- ne della »Erre 2» dalle spese per la fognatura e l'ascen- sore;
a sua volta, l'estratto relativo alla ripartizione del preventivo per lavori straordinari non solo è del 19448/98 -8 pari privo dell'indicazione dei millesimi di competenza della »Erre 2», ma neppure contiene la ripartizione com- pleta, non consentendo alcun controllo. Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ri- tenuto che il Condominio non avesse provato la legittimi- tà della propria pretesa in quanto non aveva prodotto alcun documento idoneo a comprovare che, quanto ai lavori straordinari ed alle spese di gestione, fosse stata ap- plicata esattamente la tabella millesimale vigente e, quanto alle sole spese di gestione, nelle stesse non fos- sero state ricomprese somme relative alla fognatura ed all'ascensore. Ciò cui può aggiungersi, ad integrazione della mo- tivazione ex art. 384 sec. co. CPC, che tutti gli esami- nati documenti erano privi di rilevanza in quanto, già alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito del Condominio ed il suo ammontare dovevano ormai essere provati mediante produzione delle delibere d'approvazione non più dei preventivi ma dei consuntivi e relativi piani di riparto. Aggiungasi che la corte territoriale ha fornito della decisione sul punto una pluralità d'argomenti tutti autonomamente idonei a suffragarla in particolare, ol- - a quanto rilevato in ordine alla documentazione sud- tre detta, ha rilevato altresì come il Condominio non solo non avesse indicato i millesimi attribuiti in concreto alla controparte onde giustificare l'entità della quota di spesa addebitatale, ma neppure avesse contestato spe- 19448/98 cificamente i conteggi prodotti dalla controparte stessa ed avesse, anzi, riconosciuto di dover rettificare le tabelle al riguardo argomenti che il ricorrente non ha in alcun modo contestati. Orbene, come ha ripetutamente evidenziato la giu- risprudenza di questa Corte, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua in- terezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamen- te l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che an- che una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricor- SO avversO la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno о nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammis- sibili per difetto d'interesse. Quanto, poi, alla seconda delle formulate censure, devesi rilevare come l'affermazione della corte territo- riale in ordine al difetto d'uno specifico motivo d'im- 19448/98 - 10 pugnazione sulla nullità delle delibere 17.3.89 e 10.7.92 sia, a sua volta, del tutto corretta. Il primo giudice ebbe, infatti, a ritenere inappli- cabile l'art. 1137 CC vertendosi, a suo avviso, in tema di nullità radicale e non di annullabilità delle delibere in discussione in quanto l'erronea ripartizione delle spese effettuata mediante una non corretta applicazione delle tabelle millesimali e delle disposizioni regolamen- tari comportava una lesione del diritto sulla proprietà esclusiva ed il superamento dei limiti delle attribuzioni dell'assemblea. Tali argomentazioni e la consequenziale decisione sul punto l'odierno ricorrente non ebbe in alcun modo ad impugnare con l'atto d'appello, essendosi limitato a ri- badire apoditticamente l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1137 CC, come anche non ebbe а censurare il preteso vizio d'ultrapetizione dedotto per la prima volta con il ricorso in esame, onde non solo non può fondata- mente contestare la corretta affermazione della corte territoriale, ma neppure può utilmente prospettare in sede di legittimità questioni che non hanno formato oggetto di specifica impugnazione nel giudizio d'appello. Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando - violazione e falsa applicazione dell'art. 645 CPC e dell'art. 2697 CC di ogni altra norma e principio in e materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di prova a sostegno della domanda. Omessa motivazione circa un punto - si duole che la corte territoriale abbia decisivo>> 19448/98 - 11 limitato la pronuncia alla ritenuta nullità del decreto ingiuntivo opposto, senza procedere all'esame della do- manda volta all'accertamento della sussistenza del credi- to fatto valere per l'importo di £ 16.870.495 omettendo di pronunciarsi e di motivare sulla sufficienza 0 meno, rispetto alle proprie richieste, del pagamento dell'im- porto di £ 12.206.328 effettuato dalla controparte. Il motivo non merita accoglimento. Anche in ordine alla questione in esame opera, in- fatti, la preclusione derivante dalla mancata impugnazio- ne sul punto della sentenza di primo grado. - escluso che all'oppo- In vero, il primo giudice nente potesse legittimamente richiedersi la partecipazio- ne alle spese relative all'ascensore ed alla fognatura e rilevato come i conteggi elaborati dallo stesso sulla ba- se di tale esclusione e di un calcolo effettuato con ri- ferimento a 101,21 invece di 101,85 millesini, non erano stati contestati dall'opposto ed, anzi, quest'ultimo ave- va già in precedenza riconosciuto di dover correggere le tabelle ebbe ad accertare la sufficienza del pagamento effettuato dalla S.r.l. >>>Erre 2>> per £ 12.206.328 in relazione ai titoli dedotti dal Condominio nell'istanza di decreto ingiuntivo, con ciò decidendo sul merito delle contrapposte tesi;
tale determinazione non risulta impu- gnata con l'atto d'appello, nel quale la contestazione ha unicamente ad oggetto la pertinenza o meno delle delibere 17.3.89 e 10.7.92 anche all'ascensore ed alla fognatura, 19448/98 oltre alla ribadita ma apodittica tesi dell'applicabilità dell'art. 1137 CC. In ragione, pertanto, del limitato effetto devolu- tivo dell'appello, la corte territoriale né doveva né po- teva riprendere in considerazione la questione, non pro- spettatale, della sufficienza o meno del pagamento effet- tuato dalla S.r.l. »Erre 2» in relazione a spese diverse da quelle alle quali non era tenuta a partecipare. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £3570900 delle quali £ 3.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 25.10.2000. Il Presidente Il Co est.свра кравеш Mettinj IN CANCELLIERE C1 Talarico IVA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 0 OPG7 MAR. 2001 0 M TA 0 Roma IL CANCELLIERE C1 . N 0 lolazio E 3 R 3 O 7 OT I 3 C T I F tr 7 CEN F is 80600 U g 9 e E R 1 R ald 330000 T flire