Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 03509/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO T IA ASSAZIONE LA CORTES Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16961/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 18951/98 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Cron.7246 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente ✓ SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RO CIRO, RO MINO, TIBERTI NELLA;
intimati e sul 2° ricorso n° 18951/98 proposto da: RO CIRO, RO MINO, TIBERTI NELLA, nella qualità di eredi di RO TITO, elettivamente 2001 domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo 317 -1- studio dell'avvocato ROTONDO MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONIO LUCIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 142/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 21/05/98 R.G.N. 3982/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che la domanda della parte privata, diretta ad ottenere prestazioni assistenziali connesse alla propria condizione di minorazione civile, è stata correttamente proposta nei confronti del Ministero dell'Interno, quale soggetto tenuto all'erogazione delle prestazioni stesse, sebbene la pretesa implicasse contestazione della sussistenza del requisito sanitario, negato dalle competenti Commissioni mediche. Ha osservato che la Corte Costituzionale ha caducato, con sentenza n. 156 del 20 maggio 1996, l'art. 3, ultimo comma del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (recante il regolamento previsto dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dei principi dettati da quest'ultima norma in tema di riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo), nella parte in cui affida alle Regioni la legittimazione passiva nelle controversie concernenti gli accertamenti sanitari compiuti, nella suddetta materia, dalle Commissioni mediche operanti presso le Unità sanitarie locali. Ne ha tratto la conseguenza che, almeno nei casi, come quello di specie, in cui vengono in discussione le valutazioni tecniche compiute da codesti organi del Servizio sanitario, il principio della distinzione del procedimento di accertamento medico da quello per la concessione delle provvidenze, pur recepito dalla citata legge n. 537 del 1993, può bensì operare in sede amministrativa, ma non ai fini della domanda giudiziale, che resta proponibile, unicamente e direttamente, nei confronti del Ministero dell'Interno, quale Amministrazione obbligata all'erogazione delle provvidenze in contestazione. Lo stesso tribunale ha, infine e per quanto ancora in questa sede rileva, osservato che del tutto superflua, nell'esposto ordine di idee, appare la notificazione dell'atto 3 introduttivo del giudizio nei confronti del Ministero del Tesoro, cui non può, di conseguenza, riconoscersi qualità di parte: donde la reiezione della richiesta di correzione con la menzione di tale ultimo soggetto dell'intestazione della sentenza impugnata. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno. Resiste con controricorso la parte privata, che ricorre altresì in via incidentale. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc., siccome proposti avverso la medesima sentenza Il ricorrente in via principale, nel ribadire l'assunto del difetto della propria legittimazione passiva, osserva che la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale non compromette il principio che ispira sia l'art. 11 della legge 23 dicembre 1993, n. - 537, sia la correlata normativa subprimaria di cui al decreto presidenziale 21 settembre 1994, n. 698, emesso ai sensi dell'art. 17, secondo comma della legge 23 agosto 1988, n. 440 - della netta separazione fra procedimenti diretti, rispettivamente, al riconoscimento delle condizioni di minorazione ed alla concessione dei benefici economici. Aggiunge che questa distinzione deve necessariamente tradursi, sul piano giudiziario, in una diversa legittimazione passiva, a seconda che l'interessato agisca per contestare gli esiti del procedimento finalizzato agli accertamenti medici ovvero per ottenere le prestazioni rifiutategli nonostante l'accertata sussistenza dei requisiti sanitari. Fa, infine, rilevare che queste conclusioni trovano conferma nel disposto dell'art. 3, comma terzo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante la Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare>>), che, nel delegare il Governo all'emanazione di uno più decreti contenenti norme rivolte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità ed inabilità, ha ribadito, fra i principi e criteri direttivi per il settore dell'invalidità civile della cecità e del sordomutismo, quello della separazione tra fase dell'accertamento sanitario e fase della concessione dei benefici. Il ricorso non è fondato. La questione che esso propone, concernente il presunto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande, che, sebbene rivolte a conseguire il bene della vita>> costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle conclusioni negative delle competenti Commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari, è stata risolta, dopo iniziali oscillazioni della giurisprudenza della Sezione lavoro (v. sentt. 21 aprile 1999, n. 3973 e 14 luglio 1998, n. 6894), dalle Sezioni unite della S.C., le quali, con sentenza 12 luglio 2000, n. 483, hanno affermato il principio per cui, nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. 5 Tale pronuncia ha trovato conferma nella successiva sentenza, delle stesse Sezioni unite, 3 agosto 2000, n. 529, secondo la quale, in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito ininfluenza, sul piano giudiziario, della diversa competenza amministrativa in punto,M dall'art. 38 Cost.. La regola che se ne ricava si compendia nel riconoscimento della sostanziale rispettivamente, di valutazione della condizione invalidante dell'assistito e di erogazione delle relative provvidenze, dovendosi, in ogni caso, cioè anche quando l'oggetto della controversia si limiti all'accertamento di tale condizione, escludere che la pretesa di quest'ultimo di ottenere i benefici conseguenti al suo stato invalidante possa trovare un legittimato passivo diverso dal soggetto obbligato alla suddetta erogazione. Si tratta, in sostanza, della riaffermazione del principio delle normale coincidenza della legittimazione processuale con la titolarità del rapporto in contestazione, onde quella regola è destinata ad operare in modo identico, quale che sia il radicamento amministrativo dell'organo competente all'accertamento sanitario, si tratti cioè di una Commissione operante presso l'U.S.L, come nel caso di specie, o della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. A questi principi reputa il Collegio di doversi uniformare, attesa la funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C. e considerate, poi, la persuasività delle ragioni esposte nelle citate sentenze, nonché per l'assenza, nelle difese di parte ricorrente, di considerazioni che non trovino adeguata confutazione in tali precedenti o che inducano a plausibile dissenso. Ne consegue il rigetto del ricorso, essendo stata la domanda rite et recte proposta nei confronti del ricorrente Ministero, quale soggetto obbligato all'erogazione delle prestazioni pretese dalla parte privata. La reiezione del ricorso principale implica l'assorbimento di quello incidentale, col quale la parte privata, lamentando che a torto il giudice d'appello abbia ritenuto il Ministero del Tesoro escluso dal novero dei destinatari della domanda avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assistenziali dovute dal Ministero dell'interno, propone una censura che, sia in relazione al contenuto ed alle finalità, sia in relazione all'espressa enunciazione della detta parte (cfr., pag. 38, ultimo capoverso, del ricorso incidentale), assume un rilievo chiaramente subordinato alla condizione (non avveratasi) dell'accoglimento del ricorso principale. L'anteriorità del ricorso principale (rigettato) al formarsi della giurisprudenza delle Sezioni unite, sopra richiamata, induce a ritenere sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l'incidentale. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 IL PRESIDENTE . . Div. Gun. IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Super Sangall Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 MAR. 2001 oggi, I D A IL CANCELIERE , S 0 S 1 O 3 L A . 3 3 L T T 2 5 , O R B A . A S ' I N E L D P L S 3 E A I 7 T D - N S I 8 G O - S 1 P O N 1 E M A I S D E I A E G A , D G O E O E R T T T L T N IS I E R S G A I E E L D L R E O D