Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11904 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
ITALIANA I PUBBLICA N 9 I 3 E 8 N R 6 7 TO 8 -1 AN 1 -1 1 904302 1 6 E '16 O IZ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O 'N N E L * N TIO AZION LA CORTE SUPREMA DI O Oggetto SEE ONE1 Risarcimento danni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio R.G.N. 5750/99 Presidente e Relatore DUVA Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Cron. 29513 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere PURCARO Consigliere Rep. Dott. Italo Ud. 12/03/02 DURANTE Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IV RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COMANDINI 30, presso lo studio dell'avvocato TROCCHIA MICHELE, AN, difeso dagli avvocati PRISCO CORACCIOLO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MO AN, FIRS ASSICURAZIONI IN LCA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 7/98 del Giudice di pace di 2002 POMIGLIANO D'ARCO, emessa il 5/1/1998, depositata il 620 23/01/98; RG. 332/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Vittoris udienza del 12/03/02 dal Poussoidende udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il I rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 15, 21 e 22 febbraio 1996, Anto- nio ET proponeva domanda risarcitoria nei con- fronti di AE VO, della s.p.a. FIRS Assicurazio- ni n 1.c.a. e della s.p.a. Assicurazioni Generali quale impresa designata, per danni subiti nell'incidente stradale verificatosi il 4 giugno 1994 in Pomigliano d'Arco, allorchè l'autovettura CI Prisma dell'istante veniva a collisione con l'autovettura Fiat Ritmo del convenuto VO, assicurata con la FIRS. L'adito Giudice di pace di Pomigliano d'Arco, con sentenza del 23 gennaio 1998, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della FIRS in l.c.a. (perché non era operante la garanzia assicurativa); dichiarava il VO responsabile dell'incidente e lo condannava al ri- sarcimento dei danni in lire 1.184.000, somma compre n- siva della rivalutazione monetaria. Ricorre per cassazione AE VO, in base ad unico articolato motivo. 2 Non svolgono attività difensiva il ET, la FIRS in l.c.a. e le Generali. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente denunzia error iuris per violazione degli artt. 7 della legge n. 990 del 1969 e 1901 c.C., nonché vizio di motivazione, in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. . Deduce che la FIRS doveva essere condannata in so- lido con esso ricorrente, poiché l'assicurazione, sca- duta il 3 giugno 1994, era comunque valida fino al giorno 18 giugno 1994 a norma dell'art. 1901, 2° comma, C.C., mentre il giudice adito ha tenuto conto soltanto della scadenza del 3 giugno 1994 e ha ravvisato non CO- perto da garanzia assicurativa il sinistro verificatosi il giorno successivo, con conseguente declaratoria di improponibilità della domanda nei confronti della FIRS. Deduce, inoltre, che comunque la domanda risarcito- ria è stata accolta senza alcuna verifica della legit- timazione attiva e della legittimazione passiva. La censura va disattesa. Il riferimento alla verifica della legittimazione attiva e passiva è del tutto generico, essendo privo di qualsiasi supporto argomentativo;
il rilievo critico si concreta in una mera formulazione e si ravvisa pertanto inammissibile. 3 Quanto alle altre deduzioni -prospettate sotto il duplice profilo della violazione di uno specifico dato normativo e della erroneità della motivazione sul pun- to- occorre richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite della S.C. (cfr. sentenza 15 ottobre 1999 n. 716) alla stregua del quale, a seguito della nuova formula- zione dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., il giudice di pa- ce, quando pronunzia in controversie di valore non su- periore ai due milioni, non deve procedere alla indivi- duazione della norma di diritto sostanziale astratta- mente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al ri- spetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto sol- tanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle or- dinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacchè, in tali
contro
- versie, egli deve giudicare facendo immediata applica- zione di un'equità cosiddetta formativa о sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrati- va) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con la conseguenza che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controver- sie del suindicato valore sono ricorribili in cassazio- 4 delle norme processuali ai sensi ne per violazione 2 e 4 c.p.c., nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 1, dell'art. 360 n. 5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che si ri- solva in un'ipotesi di mera apparenza ovvero di radica- le ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita sol- tanto in caso di inosservanza o falsa applicazione del- la Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Nella specie, non sussiste alcuna inosservanza о falsa applicazione di norme costituzionali o delle nor- me comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, sicchè non è consentita la censura di violazione della legge sostanziale prospettata dal ricorrente;
d'altra parte, non si ravvisa nel vizio di mera apparenza o ra- dicale e insanabile contraddittorietà della motivazio- poiché la pronunzia è adeguatamente motivata con ne, riferimento al criterio adottato che ha carattere di equità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non viene assunto alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, poichè le controparti non hanno svolto attività difensiva. 5
P.Q.M.
R.G. 5750/1944 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 12 marzo 2002 nella Camera di Consi- glio. IL PRESIDENTE REL. ED EST. Nimistura IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 07 AGO 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA CASRAZIO oggi, Umberto Cicero M E R P U S O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C E , 1 E A 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A - E R 1 C T 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E E D 6 E N 4 . T . T N T E S T I S R ( E A 6