Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM0 0443 / 0 3 } REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 13605/00 Consigliere Cron.780 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere R ep. CELLERINO - Rel. Consigliere Ud. 14/10/02 Dott. Giuseppe D'AGOSTINO ConsigliereDott. Giancarlo ha pronunciato la seguente F ! S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: DI DA OL, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE SCIUME' rappresentato e difeso dall'avvocato ANITO CIARAMELLA, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 4001 presso 1'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, OL VALE NTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1929/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 12/07/99 R. G. N. 175/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MACCAURO per delega CIARAMELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 13605/00 Svolgimento del processo Il sig. OL Di GU ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epi- grafe, del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, accogliendo l'appello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha rigettato la sua domanda, accolta in primo grado, con cui gli era stato riconosciuto l'assegno d'invalidità dal 1° marzo 1995, in conformità alla ctu esperita in detta sede. La sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata presentazione, per tre volte, al CTU, dell'assicurato, rimasto contumace in appello, costituiva comportamento valutabile ne- gativamente, avendo il Di GU impedito la rinnovazione dell'indagine medico-legale. Contro questa sentenza il Di GU ricorre esponendo due motivi d'impugnazione. L'IN si é costituito depositando procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso per cassazione la difesa del Di GU denuncia la viola- zione e falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 342, 163 e 164, cod. proc. civ., nonché omessa motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., perché, es- sendo stato utilizzato una bozza d'appello “ 'formato standard', peraltro, in più punti il- leggibile... assolutamente privo di motivazione”, il suo contenuto non enunciava né pun- tualizzava i motivi d'impugnazione, così riproducendo l'atto in questione nel ricorso per cassazione: "per i seguenti motivi: Il RE ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione assegno ordinario d'in- validità pensione ordinaria di inabilità, condannando l'Istituto alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei in uno agli interessi legali maturati a far tempo dal N. variabile nn trovata (decorrenza) C ciò sulla base di un asserito complesso morboso che dalle risultanze acquisite agli at- ti risulta invece non sussistere alla stregua dei motivi che seguono (motivi)". Argomenta, quindi, essendo "palese... l'assoluta mancanza dei motivi d'impugnazione", che andava affermata, ex officio, l'inammissibilità e, in ogni caso, la nullità dell'appello, con ordine di rinnovazione della citazione, avente peraltro effetti ex nunc, con la conse- guenza che rimarrebbero “ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anterior- mente alla rinnovazione”, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di primo gra- do. Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., e vizi di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), per avere il Tribunale, "pur nella totale assenza dei motivi di gravame", ritenuto di procedere alla rinnovazione della consulenza. Stante l'esplicito riferimento nel ricorso all'esistenza di un error in procedendo compiu- to dal Giudice di secondo grado, questa Corte, esaminato direttamente l'atto d'appello formulato a suo tempo dall'Istituto, peraltro riprodotto, come sopra riferito, nel ricorso, ne rileva la totale inidoneità a sviluppare l'effetto devolutivo suo proprio. Infatti, ai fini del requisito della specificità dei motivi, stabilito dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., l'atto di appello deve indicare, sia pure in forma succinta, le ragioni in fatto e in diritto della doglianza contro la sentenza impugnata, non essendo sufficiente il gene- rico richiamo alle difese svolte in primo grado (SS.UU. 24 novembre 1992, n. 12518) o, addirittura, come nella presente vicenda, un abbozzo di schema generico poiché, per la validità dell'appello, non è sufficiente che esso individui le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, tenuto conto della motivazio- ne della sentenza impugnata. Deriva da questa premessa che il grado di specificità dei motivi, se non può essere stabi- lito in via generale ed assoluta, tuttavia esige che alle argomentazioni svolte nella sen- tenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, dirette a contestare il fonda- mento logico-giuridico delle prime. (SS.UU. 20 settembre 1993, n. 9628). D'altra parte, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui l'inam- missibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di se- condo grado ai sensi dell'art. 382, cod. proc. civ. (Cass. 5 giugno 1996, n. 5272); il che si verifica ogniqualvolta -essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel ca- so dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado)- non in- terviene un meccanismo di sanatoria. Pertanto, conformemente all'insegnamento delle Sezioni unite civili (29 gennaio 2000, n. 16), essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'articolo 164, secondo comma, cod.proc.civ., (testo originario), per incompatibilità -in quanto solo l'atto con- forme alle prescrizioni di cui all'articolo 342, cod.proc.civ., é idoneo ad impedire la de- cadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza-, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere pertanto accolto e, correlativamente, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, restando, per l'effetto, intangibile quella di primo grado. Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, mentre nulla compete alla parte privata a questo titolo, non essendosi costituita nel giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l'IN a pagare al Di GU le spese processuali di questo giudizio di cassazione che liquida in € 10,00 per spese, oltre ad € 1.500 (millecinquecento) per onorari. Nulla per il giudi- zio d'appello. Così deciso in Roma il 14 ottobre 2002 Il Consigliere est Il Presidente |_CANCELLIERE Teposhato in Cancelleria R E 4 BEN. 2003 B P Bloggi, O T CANCELLIERE 5