Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9982
CASS
Sentenza 9 luglio 2002

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Il beneficio del prepensionamento previsto dall'art. 5 decreto legge n. 516 del 1994, convertito in legge n. 598 del 1994, per i lavoratori, dipendenti da società controllate dall'EFIM (ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale), in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva ed assicurativa, con una maggiorazione di tale anzianità pari al periodo necessario per la maturazione del periodo minimo dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni in materia, non è applicabile nei confronti di quei lavoratori che abbiano già raggiunto tale periodo minimo mediante l'accredito figurativo derivante dall'esposizione al rischio dell'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9982
    Data del deposito : 9 luglio 2002

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