Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Il beneficio del prepensionamento previsto dall'art. 5 decreto legge n. 516 del 1994, convertito in legge n. 598 del 1994, per i lavoratori, dipendenti da società controllate dall'EFIM (ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale), in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva ed assicurativa, con una maggiorazione di tale anzianità pari al periodo necessario per la maturazione del periodo minimo dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni in materia, non è applicabile nei confronti di quei lavoratori che abbiano già raggiunto tale periodo minimo mediante l'accredito figurativo derivante dall'esposizione al rischio dell'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9982 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DD PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 6, presso lo studio dell'avvocato CARLO NATALE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO TESI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 547/00 del Tribunale di PISTOIA, emessa il 13/06/00 - R.G.N. 170/98; dep. il 9/8/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Pistoia il signor PA DD esponeva che, con domanda del 5 ottobre 1994, aveva chiesto ed ottenuto, con decorrenza luglio 1996, il pensionamento anticipato ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.l. 29 agosto 1994, n. 516, convertito con legge n. 598/94; che, essendo stato esposto all'amianto per le lavorazioni svolte, aveva successivamente inoltrato all'INPS domanda di ricostituzione della pensione, ai sensi dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato con la legge n. 271/93; che l'Istituto aveva operato la ricostituzione, senza però riconoscere alcun aumento della pensione, affermando che le 263 settimane contributive, accreditate per effetto dell'art. 13 citato, avevano assorbito integralmente l'incremento derivante dal beneficio del prepensionamento, pari a 260 settimane.
Tanto premesso, chiedeva dichiarasi erronea la ricostituzione della pensione, non sussistendo alcuna ipotesi di riassorbimento. L'INPS, costituitosi, deduceva che la ricostituzione della pensione non aveva comportato alcun beneficio per il ricorrente, per il fatto che i 263 contributi accreditati ex art. 8, comma 13, della legge n. 257/92, avevano di fatto "sostituto" i 260 contributi settimanali a suo tempo accreditati al ricorrente ex legge n. 598/94. Con sentenza del 4 novembre 1998 il Pretore rigettava la domanda. L'appello dell'assicurato, cui resisteva l'INPS, veniva accolto dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 13 giugno/9 agosto 2000. Il Tribunale condannava l'Istituto previdenziale alla ricostituzione del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente, applicando, per il periodo dal 22.9.71 al 31.8.82, l'art. 13, comma 8, della legge 257/92; in motivazione affermava la cumulabilità dei benefici
(quello di cui all'art. 5 del d.l. n. 516/94 e quello di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92), in quanto l'uno era volto a consentire l'anticipato raggiungimento dell'età pensionabile, l'altro alla riliquidazione del trattamento pensionistico goduto. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
L'assicurato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. 29 agosto 1994, n. 516, conv. con legge n. 598/94, e dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
come modificato dalla legge n. 271/93; nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Sostiene che l'accredito figurativo, di cui al d.l. n. 516/94, aveva lo scopo di agevolare l'esodo del personale in esubero e competeva solo se necessario per il pensionamento anticipato;
il ricorrente non ne avrebbe avuto diritto se avesse già avuto, alla data dell'1.7.1996, i n. 1820 contributi necessari per la pensione di anzianità.
Una volta riconosciuto al signor DD, in sede di ricostituzione della pensione, il beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, e cioè la rivalutazione del 50% del periodo di esposizione all'amianto, lo stesso aveva raggiunto, con tali contributi (n. 263), i n. 1820 contributi necessari per il pensionamento di anzianità; non aveva, quindi, più bisogno, prosegue il ricorrente, dei 260 contributi di "scivolo" (ex l. 598/94), sicché gli stessi erano stati revocati, o annullati o resi inefficaci (o "riassorbiti").
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre n. 598, sono stati ammessi al beneficio del prepensionamento i lavoratori, dipendenti di società controllate dall'EF (ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale), in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa, con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito minimo dei 35 anni prescritto dalle disposizioni in materia.
L'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. nella legge 4 agosto 1993, n. 271, dispone che, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. Osserva la Corte che la rivalutazione dei periodi ultradecennali di esposizione all'amianto spetta comunque, sussistendo le condizioni dettate dalla norma;
si richiede solo un periodo lavorativo di esposizione al minerale superiore ai 10 anni.
L'accredito figurativo, concesso per il pensionamento anticipato dal d.l. n. 516/94, competeva, invece, solo in favore di quei lavoratori che non potessero far valere i 35 anni di contribuzione e assicurazione, effettiva e volontaria, all'epoca richiesti per fruire della pensione di anzianità.
Risulta allora evidente che, per valutare la spettanza dell'accredito figurativo (il cd. scivolo) per il prepensionamento, occorre prima valutare la situazione contributiva dell'assicurato, anche per effetto di contributi figurativi risultanti dalla richiesta di attribuzione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92. Se, con il computo di tali contributi, il lavoratore raggiunge almeno trenta anni di contribuzione ma non trentacinque, lo stesso avrà diritto agli ulteriori contributi figurativi per il prepensionamento, di cui all'art. 5 del d.l. n. 516/94, fino al raggiungimento dei trentacinque anni.
Se, invece, la concessione dell'accredito. figurativo di cui al citato art. 13, comma 8, comporta il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, allora il lavoratore non rientra più fra i soggetti che hanno diritto ad una maggiorazione contributiva, fino ad un massimo di cinque anni, per beneficiare di un prepensionamento;
lo stesso, infatti, ha già diritto al pensionamento di anzianità sulla base dei 35 anni di contribuzione effettiva e figurativa maturata. Il beneficio del cd. scivolo compete, come si è già chiarito, solo ai lavoratori in possesso di più di 30 anni di contribuzione ma meno di 35; e non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai 35 anni (costituenti il periodo minimo per la pensione di anzianità). Il solo fatto che il signor DD abbia presentato la domanda di prepensionamento prima della domanda di rivalutazione dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto non giustifica il cumulo dei due accrediti figurativi, cumulo possibile (con il ricordato tetto dei 35 anni complessivi) solo quando, per effetto del beneficio legato all'esposizione all'amianto, il lavoratore resti comunque al di sotto del ricordato requisito contributivo minimo per il pensionamento di anzianità.
Correttamente, pertanto, l'INPS ha concesso il richiesto beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, ma nel contempo ha revocato (o considerato "riassorbito") l'altro beneficio (del cd. scivolo), di cui non ricorrevano più i presupposti.
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa con il rigetto della domanda proposta da PA DD, come già deciso in primo grado.
Il resistente non è tenuto al rimborso delle spese processuali dell'intero processo, non ricorrendo l'ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PA DD contro l'INPS; nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002