Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633,644 ss. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte " ex adverso " ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DITTA HABITAT ZOO DI RO GIOVANNI, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ENRICO GIOVINE con studio in 84091 BATTIPAGLIA VIA TRIESTE 23, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG ZO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 22359/00 proposto da:
AG ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DÈ GALBOLI FULCIERI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RICCO, difeso dall'avvocato CARMINE AG, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DITTA HABITAT ZOO DI RO GIOVANNI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 345/00 del Giudice di pace di EBOLI, emessa l'08/06/00 e depositata il 12/06/00 (R.G. 1258/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato NI GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - NI LO, titolare della ditta Habitat Zoo, con ricorso al giudice di pace di Eboli, depositato il 17.12.1999, chiedeva fosse ingiunto a LO GO di pagargli la somma di L. 1.493.000.
A prova del credito esibiva le fatture 1419/a dell'8.7.1999 e 1219/a dell'11.6.1999.
1.1. - LO GO, con la citazione notificata il 17.3.2000 proponeva opposizione al decreto d'ingiunzione emesso il 22.12.1999 ed a lui notificato il 19.2.2000.
Sosteneva che la domanda d'ingiunzione avrebbe dovuto essere respinta: mancava la prova scritta;
inoltre, per una parte dello stesso credito, era stato già chiesto ed ottenuto un diverso decreto per la somma di L. 660.920 e un tale comportamento processuale era contrario a buona fede.
Sosteneva, ancora, che il decreto era divenuto inefficace per essere stato notificato oltre il termine stabilito dall'art. 664 cod. proc. civ. 1.2. - NI LO costituitosi in giudizio deduceva che la precedente ingiunzione era stata chiesta per una diversa fornitura;
che le fatture costituiscono idonea prova del credito relativo alla prestazione che ne risulta;
che era stato rispettato il termine di sessanta giorni previsto per la notifica del decreto. 2. - Il giudice di pace ha accolto l'opposizione con sentenza del 12.6.2000. Ha considerato che LO aveva esibito gli originali delle fatture, che apparivano firmati dal conducente e dal destinatario, mentre GO ne aveva esibito le fotocopie che risultavano firmate solo dal conducente.
Ha ritenuto più attendibili le fotocopie prodotte e revocato il decreto perché emesso su documenti che non provenivano anche dal debitore.
3. - NI LO ha proposto ricorso per Cassazione. LO GO ha resistito con controricorso ed a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I procedimenti relativi ai due ricorsi debbono essere riuniti. 2. - Il ricorso principale contiene due motivi.
Il primo denuncia vizi di violazione e falsa applicazione di norme sul procedimento e di norme si diritto (art. 360 nn. 4 e 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 183, 184, 215, 633 e 634
dello stesso codice, oltre che all'art. 2702 cod. civ.). Le ragioni che vi si sostengono sono due.
Il giudice non avrebbe potuto definire il giudizio risolvendo la sola questione se il decreto d'ingiunzione era stata emesso o no in base a prova scritta, tanto più che l'opponente non aveva contestato il suo debito.
Anche nel decidere tale questione aveva sbagliato: perché le fatture recavano la sottoscrizione del destinatario della merce e l'opponente non aveva disconosciuto che tale sottoscrizione fosse la sua neppure nell'udienza di prima comparizione;
inoltre aveva prodotto le fotocopie di tali fatture nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il secondo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2719 cod. civ.). Vi si osserva che le copie fotografiche non autenticate e non riconosciute non provano l'esistenza di un originale conforme e che il giudice ha espresso un ragionamento illogico, quando ha fatto prevalere le risultanze di una tale fotocopia su quelle dell'originale a sottoscrizione non disconosciuta. 2.1. - Il ricorso incidentale condizionato contiene un motivo. Vi si chiede che la decisione del giudice di pace sia tenuta ferma in base al secondo dei motivi di opposizione: l'essere stato richiesto per altra parte dello stesso credito un diverso decreto d'ingiunzione.
3. - La prima delle critiche svolte nel primo motivo è fondata. L'opposizione da luogo ad un giudizio di cognizione ordinario sulla domanda proposta con il ricorso per decreto d'ingiunzione (art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.).
Il giudizio, se non si conclude per inattività dell'opponente (art. 647 e 653, primo comma), deve contenere una pronuncia, di rito o di in merito, su tale domanda (art. 653)e non può invece essere definito con una sentenza con cui si accerta che mancavano le condizioni per richiedere il decreto (Cass. 4 dicembre 1997 n. 12311).
Le norme richiamate sono norme che regolano il processo e debbono essere osservate anche dal giudice di pace (art. 311 cod. proc. civ.). Quando è proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, se non sia stata posta in discussione la sua competenza ad emettere il decreto, si deve pronunciare sulla domanda di condanna. Ciò significa che egli non può chiudere il processo decidendo solo la questione che consiste nello stabilire se la domanda per il decreto ingiuntivo andava accolta o rigettata.
Questo significa ancora che egli deve accertare se, ala data in cui pronuncia la propria sentenza, il credito fatto valere sussiste e tale accertamento deve compierlo sulla base delle prove presentate anche nel giudizio di opposizione e tenerne conto secondo le regola che ne disciplinano l'ammissibilità e la rilevanza. D'altro canto, quando, come nel caso in esame, non è stata chiesta la provvisoria esecutorietà del decreto, stabilire se la domanda per decreto ingiuntivo andava accolta o no è questione che deve essere decisa insieme alla sentenza definitiva, perché essa può influenzare solo il modo di regolare la distribuzione tra le parti dell'onere delle spese processuali: la parte che propone una domanda per decreto ingiuntivo per un credito che ha, ma in assenza delle condizioni richieste dagli artt. 633 a 636 cod. proc. civ. perché quella domanda possa essere ammessa, sopporta spese superiori a quelle che avrebbe sopportato se avesse proposto la propria domanda di condanna con citazione, ma le sopporta superfluamente e quindi il giudice può escluderle dal diritto al rimborso che riconosce al creditore, se all'esito della opposizione, tuttavia ne accoglie la domanda.
3.1. - L'accoglimento della prima parte del primo motivo, comporta che restino assorbite le residue critiche svolte nello stesso motivo e nel secondo motivo del ricorso, oltre che nel ricorso incidentale. 4. - La sentenza è cassata con rinvio.
Le parti sono rimesse davanti ad altro giudice di pace di Eboli, che rinnoverà la decisione sulla opposizione nel rispetto delle norme richiamate al punto 3.
Gli è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie la prima censura del primo motivo del ricorso, dichiara assorbito per il resto sia il ricorso principale sia quello incidentale;
cassa e rinvia anche per le spese ad altro giudice di pace di Eboli.
Così deciso in Roma, nella cancelleria della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003