Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7596 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 07596/02 REPUBBLICA ITALIANA UPREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Presidente R.G.N. 20742/99 Consigliere Cron. 21074 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Ud. 05/03/02 1 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: LO TI AL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO URZI' BRANCATI, FRANCESCO CARDILE, NICOLA MERLINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in : persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 905 -1- MORIELLI, LUIGI CANTARINI, ANTONIO TODARO, PATRIZIA ...... TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 367/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 10/11/98 - R.G.N. 1255/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13 febbraio 1996 AT Lo RE conveniva davanti al Pretore di Messina l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed, assumendo di essere affetto da patologie invalidanti che ne riducevano la capacità lavorativa e di guadagno al di sotto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, considerato che l'iter amministrativo si era esaurito con esito negativo, chiedeva che l'Istituto convenuto, previo riconoscimento del diritto, fosse condannato a corrispondere in suo favore l'assegno mensile dovuto con la decorrenza e gli interessi come per legge. Costituitosi, l'INPS contestava la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente. In corso di causa veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica medico legale e, quindi, il Pretore decideva la controversia accogliendo la domanda con il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale e con condanna dell'Istituto al pagamento delle somme mensilmente dovute con gli arretrati dalla data di decorrenza riconosciuta (1 giugno 1995) ed interessi legali. Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS insistendo nelle deduzioni ed eccezioni già sollevate. Ricostituitosi il contraddittorio e disposta nuova consulenza tecnica medico legale, il Tribunale di Messina, con sentenza del 16 ottobre-10 novembre 1998, condividendo le conclusioni dell'esperto, accoglieva l'appello, rigettando la domanda avanzata dal Lo RE. Per la cassazione di tale sentenza ricorre quest'ultimo sulla base di un unico motivo. L'INPS si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico, articolato, motivo di ricorso il Lo RE, denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto e vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Tribunale di Messina ha motivato il rigetto del gravame con l'adesione acritica e generalizzata alle conclusioni medico legali del consulente tecnico di ufficio di secondo grado e con ciò disattendendo le censure e le argomentazioni proposte dall'appellato sia nella memoria di costituzione sia in sede di discussione. Deduce ancora che il Tribunale, di fronte ad una consulenza di ufficio espletata in primo grado, disponendo il rinnovo della consulenza medico-legale e fondando la sua decisione su quest'ultima, di conclusioni opposte rispetto alla prima, avrebbe dovuto dare una motivazione adeguata del suo convincimento rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo giudizio con l'indicazione dei criteri logici e giuridici concernenti tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione. Nel caso in esame -prosegue il ricorrente-, il Tribunale si sarebbe, invece, del tutto discostato da tali principi, enunciati dal giudice di legittimità, ignorando la M esistenza di una consulenza di ufficio completamente difforme dal parere del consulente nominato in grado di appello, ed omettendo qualsiasi valutazione comparativa dei diversi elaborati, al fine di spiegare congruamente le ragioni che lo avevano indotto a privilegiare l'ultima valutazione peritale piuttosto che la precedente. Il motivo non può trovare accoglimento. E' necessario premettere che, in linea di principio -come in analoghe occasioni questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 18 giugno 1998 n.6106)-, ogni statuizione contenuta in sentenza deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario tale da escludere ogni alternativa decisione. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità attraverso adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso logico), di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio: Cass. 24 giugno 2 1992 n. 7759), logica (ad esempio, la critica al predetto parere: Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630) o processuale (i mezzi istruttori richiesti: Cass. 28 febbraio 1987 n. 2146), astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione;
elementi che per la loro astratta potenzialità (possibilità di una divergente decisione, quale esclusione della ritenuta necessità), esigono adeguata critica da parte del giudice di merito che li disattenda. La potenziale idoneità segnalato elemento ad una diversa decisione, di un delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per integrare il difetto di motivazione. Da ciò discende che ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al parere del consulente tecnico che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso, quindi, il vizio deducibile in cassazione di cui all'art.360 n.5 c.p.c.-, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e,sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili (Cass. n.6106/98 cit.). Nel caso in esame, il Tribunale di Messina ha adeguatamente motivato in ordine alla inidoneità delle riscontrate malattie a determinare l'invalidità nei limiti di legge, osservando che, a seguito di un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dai necessari accertamenti specialistici, il CTU aveva espresso, fornendo congrua ed esauriente motivazione del proprio convincimento, un parere di non invalidità, fondato su una diagnosi di "epatopatia cronica di grado modesto, ernia inquinale sx, ipoacusia bilaterale con sindrome vertiginosa, artrosi colonna cervicale". 3 Ha precisato che il consulente aveva dato decisivo rilievo, nella sua motivata relazione, all'esito dell'esame obiettivo, che aveva permesso di escludere l'esistenza di affezioni incidenti in misura significativa sulla capacità lavorativa del periziato. Ha aggiunto che, a fronte della assoluta normalità dei dati obiettivi di funzionalità dei vari apparati, e tenuto conto della emendabilità con opportune terapie delle lievi affezioni diagnosticate, giustamente era stato ritenuto dall'ausiliare la non invalidità del periziato. Ha, infine, soggiunto di ritenere di poter condividere integralmente le conclusioni diagnostiche e valutative del consulente, in quanto basate su precisi dati obiettivi e sorrette da congrua e convincente motivazione, con conseguente esclusione del diritto dell'appellato alla prestazione richiesta. La motivazione del Tribunale appare, pertanto, congrua, corretta e, in particolare, Лес conforme al sopra riportato orientamento di questa Corte, sì da sottrarsi alla proposta censura. Né può utilmente sostenersi che il consulente nominato in secondo grado avrebbe omesso di diagnosticare alcune malattie, come la miocardiosclerosi e la insufficienza mentale, riconosciute invece dal consulente nominato dal Pretore, gacché -come questa Corte ha più volte affermato- nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, ove il consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di merito abbia omesso la diagnosi di alcune malattie, il ricorso per cassazione dell'assicurato avverso la sentenza che abbia accolto le conclusioni della consulenza è ammissibile solo se venga allegata, con serie argomentazioni medico-legali, l'incidenza delle malattie non diagnosticate sulla valutazione complessiva della capacità lavorativa, non essendo sufficiente, invece, -come avvenuto nella specie- la mera elencazione di tali malattie (Cass.4 dicembre 2001). 4 Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 5 marzo 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Yoseful Lonado Gugliel I D , Shille O L 3 L 0 3 A O 1 S 5 B . S I T . A R D T N , A IL CANCELLIERE ' A A L T 3 S Depositato in Cancelleria L S 7 E - E O P 8 D S P - oggi, 2.3 MAG 2002. I I 1 M S I N 1 N G A E O E D S IL CANCELLIERE G A I E D G T A E E N O L , E S T O T E R A I T L R S I I L D E G E B O R 5